Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-09-06, n. 201603816
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2016
N. 03816/2016REG.PROV.COLL.
N. 08970/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8970 del 2012, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor NT TO SE Lo Porto, rappresentato e difeso dall'avvocato Effiong Ntuk, con domicilio eletto presso il signor Francesco Mainetti in Roma, piazza Mazzini, n. 27;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. I ter, n. 8149/2012, resa tra le parti, concernente un diniego di rilascio di una licenza di polizia di guardia giurata particolare;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor NT TO SE Lo Porto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti e l’avvocato Francesco Mainetti, su delega dell’avvocato Ntuk Effiong;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato ha presentato alla Questura di Roma una istanza volta ad ottenere il rilascio della approvazione della nomina a guardia particolare giurata.
Con l’atto n. 16B/12 del 21 maggio 2012, il Questore ha respinto l’istanza, rilevando l’assenza della sua « buona condotta », richiesta dall’art. 138, primo comma, n. 5, del testo unico di pubblica sicurezza, poiché la sentenza del Tribunale di Torino di data 15 dicembre 1998, divenuta irrevocabile, lo ha condannato ad un atto di reclusione, per aver violato gli articoli 368, 390 e 447 del codice penale.
In particolare, il provvedimento del Questore ha richiamato la sentenza che ha rilevato come l’interessato abbia aiutato il sig. Sped. a sottrarsi all’esecuzione di una pena cui questi era stato condannato, concordando la consegna della sua patente (cui è stata apposta la foto del sig. Sped.) e denunciando falsamente il suo smarrimento.
2. Col ricorso di primo grado n. 7043 del 2012 (proposto al TAR per il Lazio), l’interessato ha impugnato il provvedimento emesso il 21 maggio 2012, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il TAR, con la sentenza n. 8149 del 2012, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, compensando le spese del giudizio, ritenendo inadeguata la motivazione che, nel richiamare le vicende accadute, ha rilevato