Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-31, n. 202408679

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-31, n. 202408679
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202408679
Data del deposito : 31 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2024

N. 08679/2024REG.PROV.COLL.

N. 03182/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3182 del 2024, proposto da Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Calzolaio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Fallimento Prica Immobiliare s.r.l., non costituito in giudizio;



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1073/2024, pubblicata il 2 febbraio 2024, resa tra le parti nel giudizio di appello rubricato al r.g.n. 6696/2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La società Immobiliare Terzo Millennio s.r.l., divenuta poi Prica Immobiliare s.r.l. e, infine, Fallimento Prica Immobiliare s.r.l., ha proposto avanti al T.a.r. delle Marche il ricorso n. 8/2012 ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., impugnando il silenzio del Comune di Civitanova Marche per l’asserita inerzia nella definizione di una nuova disciplina urbanistica dell’area di sua proprietà, divenuta zona bianca a seguito dello stralcio disposto con la delibera di Giunta Provinciale n. 280/2007, e avanzando altresì istanza di risarcimento del danno.

2. – Il T.a.r., con sentenza n. 264/2012, ha respinto il ricorso avverso il silenzio, rimettendo contestualmente al rito ordinario la trattazione della domanda risarcitoria.

Nel prosieguo, la Prica Immobiliare s.r.l. ha proposto autonomo ricorso (n. 204/2013) avverso la delibera consiliare n. 79/2012 con cui il Comune di Civitanova aveva previsto una nuova disciplina pianificatoria dell’area e, con atto di motivi aggiunti proposto nel già instaurato giudizio n. 8/2012, ha impugnato pure la delibera n. 8/2018 con cui il Consiglio Comunale aveva recepito le determinazioni della Giunta relativamente all’abbandono della disciplina pianificatoria maggiormente restrittiva precedentemente adottata.

3. – Le impugnazioni predette sono state decise dal T.a.r. Marche con la sentenza n. 231/2019, la quale ha respinto le domande impugnatorie proposte da Prica Immobiliare s.r.l. e quella risarcitoria generale, ma ha invece accolto la domanda risarcitoria del (solo) danno da ritardo, ordinando al Comune di formulare una proposta di pagamento nella misura del 50% della differenza tra l’effettivo prezzo ricavato dalla vendita degli immobili nella procedura fallimentare e il valore (a tale momento) di immobili con caratteristiche similari fuori dall’area Ceccotti.

4. – Il Fallimento Prica impugnava detta sentenza con appello principale, iscritto al n. 6696/2019 R.G., nel quale il Comune di Civitanova proponeva appello incidentale.

5. – A seguito di apposita transazione intercorsa tra le parti, il Consiglio di Stato ha emanato la decisione oggi impugnata, dichiarando improcedibile l’appello.

In particolare, con memoria del 17 novembre 2023, la società appellante ha dichiarato che è cessata la materia del contendere e che pertanto la stessa non ha più interesse al ricorso, in quanto nelle more del giudizio è stato

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