Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-12-15, n. 202008016
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2020
N. 08016/2020REG.PROV.COLL.
N. 00590/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2020, proposto dal signor D T, rappresentato e difeso dagli avvocati F M e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05141/2019, resa tra le parti, concernente ottemperanza della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1649 del 2016, relativa al risarcimento del danno per il mancato adeguamento retributivo dovuto ai medici specializzandi in applicazione delle direttive europee.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, il Cons. G C;
FATTO e DIRITTO
1.Oggetto del giudizio è l’appello proposto dal dott. D T avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania n. 5141 del 2019, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al giudicato, derivante dalla sentenza n. 1469 del 21 aprile 2016 della Corte di appello di Napoli, che ha riconosciuto il risarcimento del danno per il mancato adeguamento retributivo dovuto - in applicazione dei principi della direttiva CEE 93/16, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 368 del 1999 - per aver frequentato negli anni dal 1998/1999 al 2002/2003 i corsi di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Napoli.
1.1. L’Amministrazione si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell’appello; in via subordinata ha rilevato la non spettanza della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
1.2. L’appellante ha depositato memoria di replica.
2. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
3. La sentenza della Corte di appello, per l’ottemperanza della quale il dott. Triggiani ha adito il T.a.r. ha condannato “ la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, al risarcimento del danno in favore dell'appellante, da liquidarsi in misura pari alla differenza, per cia-scuno degli anni accademici dal 1998/1999 e sino al 2002/2003, tra il trat-tamento percepito e quello dovuto in base ai DPCM 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007, oltre agli interessi legali dal 13 giugno 2008 al saldo ”.
3.1. Ai fini che rilevano nella presente controversia, va precisato che la Corte di appello – nel ricostruire il tormentato recepimento nell’ordinamento italiano dei principi eurounitari in tema di “adeguata remunerazione” della fase di formazione dei medici specialisti – ha posto in rilievo:
a) che la previsione dell’importo della borsa di studio per l’anno 1991, con il tardivo adempimento della direttiva 82/76 CEE mediante l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, fu aumentato una sola volta e restò invariato per espressa disposizione legislativa (art. 7, co 5 del d.l. n. 384 del 1992), più volte prorogata nel tempo;
b) che le disposizioni (in particolare artt. 37 e 39) di attuazione della successiva direttiva 93/16 CEE, mediante il d.lgs. n. 368 del 1999, non avevano avuto immediata applicazione, essendo prevista dall’art. 46 dello stesso decreto (e successive modificazioni) la continuità nell’applicazione dell’originaria disciplina posta dall’art. 6 del 1991 cit.;
c) che solamente con la novella all’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, apportata dall’art. 1, comma 300, della l. n. 266 del 2005, era stato previsto un diverso assetto retributivo – con trattamento economico costituito da una parte fissa e da una parte variabile determinata annualmente con d.P.C.m. – ma solo a partire dall’anno accademico 2006/2007, ribadendo che sino all’anno accademico 2005/2006 restava operante la pregressa disciplina di cui all’art. 6 del d.lgs. del 1991;
d) che, avendo lo Stato italiano mancato di adempiere, sino all’anno accademico 2006/2007, agli obblighi derivanti dalla direttiva del 1993, come definiti dallo stesso decreto legislativo emanato nel 1999, mediante il differimento della corresponsione del compenso adeguato per ragioni di compatibilità finanziaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve rispondere dell’inadempimento, quale comportamento antigiuridico del legislatore nell’ambito dell’ordinamento comunitario, suscettibile di generare un’obbligazione risarcitoria.
3.2. In riferimento alla domanda di risarcimento oggetto della decisione, la