Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-07-26, n. 201804583
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2018
N. 04583/2018REG.PROV.COLL.
N. 01049/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2008, proposto dalla signora TU VI, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Sica, con domicilio eletto presso lo studio LA MA IC in Roma, via di Pietralata, n. 320;
contro
GO IG, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di Lucera, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia - Bari, Sezione III, n. 4193 del 2 dicembre 2006, resa inter partes , concernente annullamento di concessione edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Vincenzo Sica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor IG GO ha impugnato, davanti al T.a.r. per la Puglia – Bari, Sez. III, la concessione edilizia n. 2127 del 19 giugno 1996, rilasciata in favore della signora TU VI, per la costruzione di un fabbricato rurale in agro di Lucera lamentando, in sintesi, che l’erigendo fabbricato sarebbe venuto ad essere ubicato sulla linea di confine tra due fondi in violazione della disciplina sulle distanze prevista per le zone agricole nonostante essa fosse richiamata nel preambolo della concessione edilizia.
2. Il Tribunale, costituitesi sia l’Amministrazione comunale che la controinteressata signora TU VI, ha :
- respinto l’eccezione di tardività del ricorso;
- respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse;
- respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la previa proposizione di azione possessoria innanzi al giudice civile (capo della sentenza non impugnato);
- accolto il ricorso nel merito;
- compensato le spese di giudizio.
4.1. In particolare, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe (n. 4193 del 2 dicembre 2006), ha rilevato che:
- in ordine alla prospettata tardività, “ la ricorrente ha affermato di aver avuto notizia della concessione solo all’epoca dell’effettuazione dei lavori di scavo e del successivo rilascio della concessione edilizia ”;
- in ordine alla prospettata inammissibilità per difetto di interesse, “ la pretesa al rispetto della normativa urbanistica in capo al confinante non può ritenersi limitata all’ipotesi in cui ricorra attualmente in capo allo stesso la possibilità di esercitare a sua volta lo jus edificandi ”;
- infondata altresì è “ l’eccezione di inammissibilità articolata sulla circostanza che il ricorrente avrebbe previamente adito il giudice ordinario con azione possessoria, attesa la diversità di petitum e causa petendi rispetto al giudizio in esame ”;
- non è stata rispettata la disciplina urbanistica nel Comune di Lucera laddove prevede “ un distacco assoluto di mt. 5 dal confine ”.
5. Avverso tale pronuncia, la signora VI TU ha interposto appello, articolando un unico complesso motivo di gravame nei termini di seguito sintetizzati:
- va riproposta l’eccezione di tardività del ricorso, in quanto il termine decadenziale, per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria, decorre da tale momento per i soggetti non nominati;
- va altresì riproposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse perché osta all’edificabilità del suolo la mancanza del lotto minimo di mq. 5000 previsto per l’edificazione in zona agricola;
- per quanto riguarda il merito della controversia, il distacco di mt. 5 dal confine non va considerato assoluto ed inderogabile, come da perizia di tecnico comunale allegata, in quanto non è esclusa la possibilità di costruire in aderenza secondo il principio codicistico di prevenzione;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
6. Non si sono costituiti in giudizio, ancorché ritualmente intimati, sia il Comune di Lucera sia il signor IG GO.
7. In vista della trattazione nel merito del ricorso l’appellante non ha svolto difese scritte.
8. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 10 maggio 2018, non merita accoglimento.
9. L’appellante principia dalla contestazione delle statuizioni in rito della pronuncia odiernamente impugnata, ed in primis nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di tardività del gravame alla luce delle considerazioni sinteticamente riprodotte al § 4.1., ove si evidenzia che il ricorrente ha avuto notizia del rilascio della concessione edilizia impugnata solo con l’effettuazione dei lavori di scavo. L’appellante assume che l’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per insorgere in sede giurisdizionale non può andare disgiunta dalla riconduzione del titolo edificatorio al regime pubblicitario che prevede il ricorso all’albo pretorio comunale.
Il rilievo non coglie nel segno.
Invero, come da giurisprudenza consolidata, anche di questa Sezione (sentenza n. 3075 del 2018), rilevato che la “ piena conoscenza ” non deve essere intesa quale “ conoscenza piena ed