Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-05-27, n. 201601999

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-05-27, n. 201601999
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601999
Data del deposito : 27 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02261/2016 REG.RIC.

N. 01999/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02261/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2016, proposto da:


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;


contro

J M, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Universita', 11;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00002/2016, resa tra le parti, concernente ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per la durata di tre anni di cui al decreto Questura di Imperia del 10 agosto 2015 nonché al rigetto dell’istanza di riesame del 14 ottobre 2015.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di J M;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;


Considerato che l’appellato è attivista per i diritti umani a Ventimiglia, laureato a Bologna in sociologia urbana ed attualmente è occupato come educatore alla coop. Quadrifoglio per servizi integrazione scolastica;

Ritenuto che il giudizio di pericolosità ascritto al ricorrente non appare suffragato da sufficienti elementi;

Ritenuto, altresì, che il provvedimento del Questore comporterebbe all’appellato un danno grave ed irreparabile per la grave limitazione alla libertà di circolazione;

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