Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-11, n. 202106766
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2021
N. 06766/2021REG.PROV.COLL.
N. 02514/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2013, proposto dai sigg.ri
R B, R B, G C, G C, Gianfranco D’Annessa, E V, V D, S G, E G, G I, M G, G M, G M, F R, A T, S T e C B, rappresentati e difesi dall’avv. G V, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, L.gotevere dei Mellini, n. 17
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Prima Bis , n. 8165/2012 del 27 settembre 2012, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 15294/2001, proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione del premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria difensiva della difesa erariale;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. 1790/2021 del 3 marzo 2021 e la documentazione trasmessa dal Ministero della Difesa in ottemperanza alla stessa;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 settembre 2021 il Cons. P D B e udito per gli appellanti l’avv. G V;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti, sigg.ri R B, R B, G C, G C, Gianfranco D’Annessa, E V, V D, S G, E G, G I, M G, G M, G M, F R, A T, S T e C B, tutti Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, impugnano la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, I- bis , n. 8165/2012 del 27 settembre 2012, che ha respinto il ricorso da essi presentato per l’accertamento del proprio diritto al premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la conseguente condanna della P.A. a corrispondergli il suddetto premio, con interessi e rivalutazione monetaria.
1.1. La l. n. 42/2000, recante misure finalizzate a disincentivare l’esodo dei piloti militari, al comma 4 dell’art. 1 (poi abrogato) così recitava: “ Agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso delle specifiche qualifiche previste per l’impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, è corrisposto in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 2 e 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, un premio di importo pari alla metà dell’importo complessivo dei premi di cui al comma 2 ”.
1.2. Gli odierni appellanti, in possesso gli uni del brevetto militare di pilota-osservatore dell’Esercito, gli altri del brevetto militare di pilota di elicottero, hanno rivendicato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, cit. per beneficiare del premio in esame.
1.2.1. A sostegno delle loro pretese, hanno allegato l’identità delle funzioni da essi svolte rispetto agli Ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare, ai quali, secondo l’interpretazione seguita dall’Amministrazione, è riservato in via esclusiva il beneficio economico per cui è causa. In subordine, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa in discorso, perché la mancata estensione del premio a loro favore violerebbe gli artt. 3, 36 e 97 Cost..
1.3. All’esito del giudizio di primo grado, il T.A.R. ha nondimeno respinto il ricorso, ritenendo, sulla base del preciso dettato normativo, che il beneficio si applicasse esclusivamente agli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare, come da circolare interpretativa della legge in questione emanata dal Ministero della Difesa, e che, pertanto, fosse irrilevante la circostanza dello svolgimento da parte dei ricorrenti – in possesso alcuni del brevetto di pilota-osservatore dell’Esercito, altri di quello di pilota di elicottero – delle stesse funzioni operative del personale con il brevetto di pilota militare. Il primo giudice ha inoltre escluso che la limitazione del premio agli Ufficiali con brevetto di pilota militare violasse gli artt. 3, 36 e 97 Cost., trattandosi di scelta frutto della piena discrezionalità del Legislatore e non irragionevole, giacché subordinata al possesso di specifiche professionalità in capo al personale a cui il premio de quo si riferisce.
2. Nell’appello gli Ufficiali hanno contestato l’ iter motivazionale e le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure, deducendo con un unico motivo le seguenti censure: a) erronea motivazione della sentenza relativamente all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000; b) erronea motivazione della sentenza relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, e 3 della l. n. 42/2000 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost..
2.1. In sintesi, gli appellanti hanno invocato la ratio del beneficio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42 cit., che consisterebbe nel voler premiare economicamente gli Ufficiali piloti militari al fine di evitare che questi abbandonassero le Forze