Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-08-29, n. 202401154
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Testo completo
Numero 01154/2024 e data 29/08/2024 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante “ Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ”
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione prot. n. U.0007401 in data 31 luglio 2024, con la quale il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Cabras;
Premesso:
1.Alla nota di trasmissione dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre allo schema di decreto legislativo, sono allegati:
1) la relazione sul provvedimento, vistata dal Ministro, con la quale si autorizza la trasmissione al Consiglio di Stato; 2) la relazione illustrativa; 3) la relazione tecnica; 4) la Analisi tecnico-normativa; 5) il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 6) i contributi inviati dalle organizzazioni sindacali. L’Amministrazione fa inoltre presente che il provvedimento è stato predisposto a seguito di una protratta e articolata attività istruttoria che ha visto la costante partecipazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
Si invita l’Amministrazione a provvedere affinché la relazione tecnica venga verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Non è stata inoltre allegata l’Analisi di Impatto della regolamentazione ovvero l’esenzione dalla stessa AIR rilasciata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’Amministrazione è inoltre tenuta ad acquisire il parere del Garante per la tutela dei dati personali in merito allo lo schema di regolamento. La necessità di tale adempimento emerge con chiarezza dal testo del provvedimento e, in particolare, dall’articolo 2 che disciplina i contenuti informativi della patente resi disponibili dal portale istituito presso l’Ispettorato del lavoro, prevedendo che alle informazioni ivi raccolte si acceda “ Nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali ”.
2.Con lo schema di decreto in esame si intende dare attuazione all’articolo 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “ Ulteriori disposizioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ”, che ha sostituito integralmente l’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “ Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ”, prevedendo l’obbligo di possesso di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con decorrenza dal 1° ottobre 2024. Il legislatore ha inteso dettare una disciplina piuttosto puntuale della materia stabilendo, oltre i casi di esclusione del predetto obbligo, motivati in sostanza dalla preesistenza di una documentazione equipollente ovvero dalla natura dell’attività svolta, la dotazione iniziale di crediti della patente, pari a 30, e il numero minimo di crediti (non meno di 15) ai quali è subordinato lo svolgimento dell’attività nei cantieri. Sono inoltre indicati i requisiti per il rilascio della patente, le sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di attività, le fattispecie di violazioni che determinano una riduzione dei crediti, i casi di revoca della patente, le tipologie di infortuni che, qualora si verifichino nei cantieri, possono determinare la sospensione della patente.
In particolare, il predetto articolo 27, al comma 3, dispone che “ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 ”, mentre il successivo comma 5, secondo periodo, prevede che “ Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati ”. Ad entrambi i richiamati commi 3 e 5, come si legge nella relazione illustrativa, l’Amministrazione ha ritenuto di dare contestualmente attuazione con lo schema di regolamento in esame. Quanto al ruolo attribuito dal predetto articolo 27 all’Ispettorato generale del lavoro, va ricordato come, a norma del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “ Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 83 ”, articolo 2, comma 2, lettera a), l’Ispettorato “ esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ”.
3. Lo schema di decreto si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 ( Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente ), disciplina le modalità di presentazione, in via telematica e attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, della domanda per il conseguimento della patente. I requisiti necessari al relativo rilascio sono autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del