Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-10-26, n. 201806081
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2018
N. 06081/2018REG.PROV.COLL.
N. 10183/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10183 del 2015, proposto da P C, M M C, C S, E P, G D M, G G, O S, A C, G T, C L, C M, M G L, Raffaele Dell’Anna, G Gvasi, N A Z, A R, G C, G M, T C, P S G, N C, A P, D M, F P, F D T, M G, E P, C B, M G B, rappresentati e difesi dall’Avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato T M in Roma, via Umberto Natale Bertoletti, n. 10;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza 10011 del 21 luglio 2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente il diniego di revisione del trattamento economico
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2018 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti, in epigrafe meglio indicati, l’Avvocato A P e per l’odierno appellato, il Ministero dell’Interno, l’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti, P C, M M C, C S, E P, G D M, G G, O S, A C, G T, C L, C M, M G L, Raffaele Dell’Anna, G Gvasi, N A Z, A R, G C, G M, T C, P S G, N C, A P, D M, F P, F D T, M G, E P, C B, M G B, tutti in servizio presso la Polizia di Stato al momento della proposizione del ricorso nel 2002 avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, lamentano di essere stati penalizzati dai provvedimenti di riordino delle carriere delle Forze di Polizia, adottati in applicazione del d. lgs. n. 197 del 1995.
1.1. Essi, in applicazione dell’art. 13, lett. d), del citato d. lgs. n. 197 del 1995, sono stati inizialmente inquadrati nel ruolo degli Ispettori, con la qualifica di viceispettore a decorrere dal 1° settembre 1995, con la maturazione di due scatti in più rispetto al trattamento economico goduto sino a quel momento (corrispondente al VI livello).
1.2. Successivamente, in applicazione del combinato disposto del già citato art. 13 e 3, comma 6, del d. lgs. n. 197 del 1995, gli odierni appellanti sono stati promossi, sempre con decorrenza dal 1° settembre 1995 e, perciò, con effetto retroattivo, alla qualifica di ispettore, essendo stati equiparati i due anni con la qualifica di sovrintendente a quelli con la qualifica di vice ispettore, con il diritto di beneficiare del trattamento economico corrispondente al livello VI bis , ma con un solo scatto in più rispetto a quello di cui godevano nella qualifica di sovrintendente.
1.3. Al contrario, coloro che, pur avendo la qualifica di sovrintendente, non erano stati inquadrati nel ruolo superiore, ai sensi dell’art. 14, lett. d), del d. lgs. n. 197 del 1995, ma avevano comunque maturato il diritto a due scatti in virtù dell’anzianità posseduta, al momento in cui sono transitati nel ruolo degli ispettori, venendo inquadrati nel livello IV bis , hanno conseguito un ulteriore scatto.
2. Gli odierni appellanti, quindi, hanno dedotto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, la violazione degli artt. 12 e 15 del d. lgs. n. 197 del 1995 e l’errata interpretazione di legge e hanno evidenziato che l’art. 4 del d.l. n. 5 del 1992, per il periodo transitorio di primo inquadramento, prevede che al personale transitato nel ruolo superiore compete il trattamento economico più favorevole tra quello risultante in base all’art. 3 del decreto e quello risultante dalla promozione o inquadramento nel livello superiore, sostenendo quindi che nei loro riguardi non sarebbe stato previsto tale trattamento economico più favorevole in quanto gli stessi, dopo essere stati inquadrati, con decorrenza dal 1° settembre 1995 a vice ispettori della Polizia di Stato, successivamente hanno conseguito, con decorrenza retroattiva al 1° settembre 1995, il passaggio alla qualifica di ispettore per merito assoluto, ma senza ottenere il riconoscimento dei due scatti retributivi.
2.1. Essi hanno anche dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 197 del 1995 avrebbe determinato una situazione di disparità di trattamento economico tra il personale che svolge le medesime mansioni, rivesta pari qualifica ed è inquadrato nello stesso livello, con violazione dei principî di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione sanciti dalle citate disposizioni costituzionali.
2.2. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione.
2.3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 10111 del 31 luglio 2015 ha