Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-28, n. 202307388

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-07-28, n. 202307388
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307388
Data del deposito : 28 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2023

N. 07388/2023REG.PROV.COLL.

N. 03279/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2023, proposto dalla Società Security Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

contro

l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F C e T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Campania e dell’UTG - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quinta, n. 1138/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso rubricato col n.ro 349/2020, proposto dinanzi al T.A.R. per la Campania, la Società Security Service S.r.l. ha agito contro l’AORN A C per l’annullamento della deliberazione a firma del Direttore Generale della medesima Amministrazione n. 104 del 12 dicembre 2019, mediante la quale veniva riconosciuta alla società ricorrente, a titolo di adeguamento revisionale del canone contrattuale, un importo pari a € 1.443.711,65 oltre Iva al 22%, per una somma complessiva di € 1.761.328,21, omettendo gli interessi moratori dovuti in virtù del d.lvo n. 231/2002 ed in asserita elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo T.A.R. n. 566/2019.

Il T.A.R., con l’appellata sentenza n. 1138 del 21 febbraio 2023, in accoglimento dell’eccezione proposta dall’Amministrazione intimata., ha dichiarato la carenza di giurisdizione in ordine alla domanda attorea.

In proposito, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in base alla quale il compenso a titolo di revisione dei prezzi in materia di contratti ad esecuzione periodica o continuativa ha natura di debito di valuta ed “ è soggetto alla corresponsione degli interessi di mora per ritardato pagamento, dal momento in cui sono dovuti e sino all’effettivo soddisfo, in applicazione del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della Direttiva n. 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento della P.A. nelle transazioni ”, ha affermato che “ la richiesta di pagamento degli interessi sulla somma riconosciuta dall’amministrazione all'appaltatore attiene ad un aspetto rispetto al quale l’appaltatore vanta un diritto soggettivo, a cui si ricollega la giurisdizione del giudice ordinario ”, altresì escludendo che possa pervenirsi a diversa conclusione sulla scorta della giurisdizione esclusiva spettante al giudice amministrativo in subiecta materia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a., il quale devolve “ alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo... le controversie... relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto ”, avendo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. un., ord. 5 ottobre 2021, n. 26921) precisato che “ la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 ha avuto il merito di chiarire che condizione ineludibile per configurare la giurisdizione amministrativa, sia di legittimità sia esclusiva…, è che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come «qualsiasi litigante privato»…, e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell’esercizio del potere in concreto ”, onde “ non è quindi la generica (e spesso opinabile) inerenza (dell’oggetto) della controversia a una «materia» tra quelle elencate nell’art. 133 c.p.a. a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia ”: ne ha quindi ricavato il giudice di primo grado che “ rientrano nella giurisdizione dell’AGO le controversie relative all’esecuzione dei contratti laddove riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni soggettive qualificabili come diritti ed obblighi, nonché controversie a contenuto meramente patrimoniale (ex multis, Cass. Civ., SS. UU., n. 489 del 10 gennaio 2019 e n. 20682 del 9 agosto 2018) in assenza di alcuna contestazione circa il mancato o cattivo esercizio di poteri autoritativi della P.A. intimata ”.

La sentenza costituisce oggetto dell’appello proposto ex art. 105 c.p.a. dalla originaria ricorrente, al cui accoglimento si oppone l’appellata Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A C.

DIRITTO

L’odierna controversia, sottoposta al giudice di appello limitatamente alla definizione del profilo relativo alla individuazione del giudice avente giurisdizione in ordine alla stessa, si colloca a valle di quella definita dal T.A.R. per la Campania con la sentenza n. 566/2019, avente ad oggetto: la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’A.O. C in merito all’istanza inoltrata dalla Società Security Service S.r.l. in data 23 febbraio 2018 ai fini dell’adeguamento del corrispettivo del servizio di vigilanza armata svolto in forza di contratto concluso in data 24 giugno 2009 (reg. al n. 7347/31), poi reso oggetto di proroga sino al luglio del 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria, l’accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione dell’adeguamento dei prezzi, la condanna dell’Azienda Ospedaliera alla conclusione del procedimento necessario per la quantificazione del compenso spettante e/o, in subordine, la nomina di un Commissario ad Acta che si sostituisse all’Amministrazione nell’eventualità di ulteriore inadempimento della stessa.

Con la sentenza citata il T.A.R. adito accertava l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine alla istanza della ricorrente, riconoscendola tenuta a “ procedere agli adempimenti istruttori normativamente previsti al fine di una preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale e, dunque, a dare adeguato e tempestivo riscontro alla specifica istanza formulata dalla ricorrente ” ed ordinandole conseguentemente di provvedere espressamente in merito alla stessa, anche nominando, per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Azienda Ospedaliera, un Commissario ad Acta in persona del Prefetto di Napoli, o suo delegato.

Con il ricorso n. 349/2020, la Società Security Service S.r.l., premesso che la dott.ssa M A C, incaricata dal Prefetto di Napoli di provvedere alla esecuzione della sentenza citata, con la relazione conclusiva depositata in data 13 gennaio 2020 aveva dato atto che “ ….l’attività si è conclusa provvedendo all’adeguamento del corrispettivo d’appalto applicando l’indice FOI, sulla base delle tabelle ISTAT degli indici di prezzi al consumo di altri beni e servizi pubblicati sulla GURI calcolati per le ore di lavoro dal 01.1.2013 al 31.07.2017;
l’importo complessivo revisionale è stato determinato in € 1.443.711,65 oltre Iva
” e che, con deliberazione del Direttore Generale n. 104 del 12 dicembre 2019, l’AORN C aveva riconosciuto a suo favore “ a titolo di adeguamento revisionale del canone contrattuale….un importo pari a € 1.443.711,65 oltre Iva al 22% per una somma complessiva di € 1.761.328,21 Iva inclusa ”, lamentava che l’Amministrazione non aveva provveduto alla liquidazione degli interessi moratori dovuti su tali somme, in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 566/2019 ed in dispregio del d.lvo n. 231/2002, reclamando, in subordine, la spettanza quantomeno degli interessi legali ex art. 1284 c.c. (maggiorati, a far data dalla instaurazione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 566/2019, in misura pari agli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 132/2014).

Ciò premesso, e precisato che non assumono rilievo – ai fini della delibazione della questione di giurisdizione, alla cui risoluzione devono ritenersi esclusivamente circoscritti i poteri decisori di questo giudice – le deduzioni svolte dall’Azienda appellata al fine di escludere, anche solo in parte, la fondatezza della domanda azionata in primo grado dalla odierna appellante, allega in primo luogo quest’ultima che il giudice di primo grado ha erroneamente declinato la giurisdizione, laddove la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si era già definitivamente radicata per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 566/2019 resa dal medesimo T.A.R. per la Campania.

La deduzione non può essere condivisa.

La statuizione in punto di giurisdizione recata dalla sentenza citata, nel senso della spettanza della res iudicanda al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ha invero avuto ad oggetto la sola domanda intesa alla stimolazione del potere spettante alla P.A. in punto di accertamento dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, laddove, con riferimento ad ogni altra questione, compresa quella avente “ ad oggetto la mera determinazione del quantum ”, cui è riconducibile quella oggetto del presente giudizio, concernente la spettanza degli interessi moratori e/o legali, il medesimo T.A.R. ha fatto salve “ le necessarie conseguenze in ordine alla giurisdizione ”.

Deve quindi ritenersi che la controversia in esame, avendo ad oggetto una pretesa creditoria (concernente il pagamento degli interessi moratori ex d.lvo n. 231/2001) autonoma rispetto alla determinazione – nell’ an e nel quantum - del compenso revisionale, tanto da non aver costituito materia di una domanda espressamente formulata nel giudizio definito con la sentenza n. 566/2019 (essendosi la ricorrente limitata a richiedere genericamente, con il relativo ricorso, il pagamento di “ interessi e rivalutazione monetaria ”), non può essere attratta, come sostenuto dalla parte appellante, nel perimetro giurisdizionale amministrativo in forza del giudicato (implicito) formatosi sulla sentenza suindicata.

Deduce sotto altro profilo la parte appellante che, nell’ambito del giudizio definito con la predetta sentenza n. 566/2019, la difesa dell’AORN C aveva già sollevato eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione, la quale è stata respinta dal T.A.R..

La deduzione non reca decisivi argomenti a favore della riforma della impugnata pronuncia declinatoria della giurisdizione, essendosi già in precedenza delimitata la portata dell’affermazione in rito recata dalla sentenza citata, cui deve ritenersi estranea, pur con il passaggio in giudicato della stessa, il thema decidendum del presente giudizio.

Prosegue la parte appellante osservando che l’ampia portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell’art. 244 d.lvo n. 163/2006 prima e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. poi, nella quale rientra ogni controversia concernente la revisione del canone nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, comprende anche il profilo del quantum debeatur , incontrando, come afferma la giurisprudenza, “ un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l’accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la PA, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario” ( Cass. Civ. S.U.

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