Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-12-23, n. 201908723
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Pubblicato il 23/12/2019
N. 08723/2019REG.PROV.COLL.
N. 05542/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5542 del 2010, proposto da
Comune di Pienza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Giulio Cesare, n. 7;
contro
Societa' Daluema di Spennacchi M. &C. s.n.c., non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati V C, Anna Paoletti e Barbara Mancino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso Italia, n. 102;
Provincia di Siena, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00739/2009, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. S F e uditi per le parti gli avvocati A C e, su delega dell'avv. Mancino, Giuseppe P. Mosca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. I, con la sentenza n. 739 del 30 aprile 2009, definitivamente pronunciando, nella resistenza del Comune di Pienza e della Regione Toscana, sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Daluema di Spennacchi M. &C. s.n.c. (d’ora in avanti anche solo Daluema) per l’annullamento della delibera consiliare del Comune di Pienza n. 42 del 9 novembre 2007 (recante l’adozione del Piano Strutturale per l’attuazione della legge regionale urbanistica n. 1 del 2005), in particolare degli art. 119 e 153 delle N.T.A. (nella parte indicata di interesse), della Valutazione Integrata e Valutazione Ambientale Strutturale di cui alla Relazione generale n. 4 del predetto Piano Strutturale, nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso, lo accoglieva, annullando gli atti impugnati, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Respinta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione comunale per difetto di notifica del ricorso alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena, ed accertata la persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione, il Tribunale, richiamando una propria decisione in analoga fattispecie, in sintesi rilevava che: a) “… il potere pianificatorio comunale nella materia in questione è limitato al mero adeguamento al piano provinciale…. ”, così che “… la disciplina di settore non attribuisce ai Comuni alcun significativo potere di derogare alle previsioni degli atti pianificatori sovraordinati, né tanto meno di incidere sugli stessi, modificandone i contenuti;perciò le disposizioni del Piano Strutturale di Pienza recentemente approvate e qui contestate risultano illegittime in quanto effettivamente contrastanti con le sovraordinate previsioni regionali, vincolanti per l’Amministrazione comunale e non modificabili direttamente da questa ”;b) il Piano Strutturale era illegittimo nella parte in cui l’art. 119 definiva quale “… misura di salvaguardia per la tutela dei valori ambientali e paesaggistici ...la sospensione delle determinazioni sulle domande relative al rilascio di provvedimenti attuativi delle previsioni della “Variante urbanistica in attuazione del PRAE”… ”, giacché in tal modo il Comune di Pienza si era arrogato “… il potere di incidere, bloccandolo, sull’iter procedimentale di atti attuativi di previsioni pianificatorie regionali riguardanti lo specifico settore delle cave ”, non rientrante nelle sue competenze istituzionali.
2. Il Comune di Pienza con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma di tale statuizione, deducendone l’erroneità alla stregua di sei articolati motivi di censura, così rubricati: 1) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (con particolare riferimento agli artt. 24, 25 e 36) e della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 21, 52 e 53). Violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dell’art. 36 del T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 e degli artt. 7, 15 e 16 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642. Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione;2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 100 c.p.c. e dei principi generali in materia di condizioni dell’azione e dell’interesse processuale. Travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione;3) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52 e 53), del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 3/R e del Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 in materia di valutazione integrata emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R. Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 e della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36. Difetto assoluto di motivazione. Errore per travisamento dei fatti e nella valutazione dei presupposti;illogicità, contraddittorietà e perplessità;4) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 52 e 53) del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 3/R e del Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 in materia di valutazione integrata emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 4/R. Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 e della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36. Errore per travisamento dei fatti e nella valutazione dei presupposti;illogicità, contraddittorietà, perplessità e incongruità. Carenza assoluta di motivazione;5) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 52 e 53). Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 e della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36. Errore per travisamento dei fatti e nella valutazione dei presupposti;illogicità, contraddittorietà, perplessità e incongruità della motivazione;6) Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 52 e 53), del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 emanato con D.P.G.R. 9 febbraio 2007 n. 3/R. Violazione e falsa applicazione della legge regionale 3 novembre 1998 n. 78 e della legge regionale 30 aprile 1980 n. 36. Errore per travisamento dei fatti e nella valutazione dei presupposti;illogicità, contraddittorietà, perplessità e incongruità. Carenza assoluta di motivazione.
3. Ha resistito al gravame la Regione Toscana, chiedendone il rigetto.
4. Nell’imminenza dell’udienza di discussione l’amministrazione appellante con apposita memoria pur ribadendo le proprie tesi difensive ha rappresentato che, essendo intervenuti nelle more del giudizi nuovi atti e provvedimenti, si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, così come del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
5. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Come esposto dall’appellante, con delibera n. 123 del 18 novembre 2010, successiva al deposito della sentenza appellata, il Consiglio provinciale di Siena ha approvato il Piano provinciale delle attività estrattive-PAERP (sovraordinato al Piano strutturale comunale, oggetto della impugnazione in esame), che ha espressamente disposto: “ Comune di Pienza: cancellazione giacimento 921 10 – Podere Pian Porcino ”.
Ciò determina sicuramente l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
7. Nondimeno deve dichiararsi anche l’improcedibilità del ricorso di primo per sopravvenuta carenza di interesse, con annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.
In mancanza della costituzione nel presente grado di giudizio della originaria società ricorrente, non vi è ragione di dubitare di quanto rappresentato dall’appellante secondo cui, benché anche la predetta delibera del Consiglio Provinciale di Siena n, 130 del 18 novembre 2010 fosse stata effettivamente impugnata dalla Daluema, il ricorso è stato poi dichiarato estinto (giusta decreto presidenziale n. 954 del 28 dicembre 2016).
Posto che pertanto, per effetto della predetta delibera del consiglio provinciale di Siena, alcuna attuazione possono avere, per quanto di interesse, le previsioni di cui al Piano Strutturale del Comune di Pienza, anche l’originaria impugnazione di quest’ultimo è divenuta priva di interesse;né d’altra parte la Daulema ha espressamente o inequivocabilmente manifestato interessa alla decisione di merito per altri fini.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.