Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-02, n. 201101301

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-03-02, n. 201101301
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101301
Data del deposito : 2 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03266/2008 REG.RIC.

N. 01301/2011REG.PROV.COLL.

N. 03266/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2008, proposto da:
D F L, rappresentata e difesa dagli avv. R D, L V, con domicilio eletto presso L V in Roma, via Asiago, 8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della LIGURIA –Sede di GENOVA- SEZIONE II n. 00520/2007, resa tra le parti, concernente

RAPPORTI INFORMATIVI RELATIVI AGLI ANNI

2002-2003;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato Villani e l’Avvocato dello Stato Biagini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierna appellante, dipendente della Polizia di Stato, l’annullamento del rapporto informativo relativo all’anno 2002 avente ad oggetto l’attribuzione del giudizio complessivo di “ottimo” con punteggio pari a 72, ma senza l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, nonché del rapporto informativo relativo all’anno 2003, anch’esso avente ad oggetto l’attribuzione del giudizio complessivo di “ottimo” con punteggio pari a 72 senza l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Essa aveva chiesto altresì la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza del provvedimento impugnato.

In particolare, la dott. D F aveva impugnato il rapporto informativo relativo all’anno 2002 (nella parte in cui non le attribuiva il punteggio aggiuntivo) deducendo le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, difetto di presupposto e illogicità manifesta, in quanto nei precedenti rapporti informativi relativi agli anni 2000 e 2001 ad essa era stato attribuito il punteggio aggiuntivo in relazione ad aspetti caratteriali quali la sensibilità, la lealtà, lo spirito di sacrificio, il senso dello Stato.

Detti aspetti della professionalità del dipendente non apparivano suscettibili di repentini mutamenti;
inoltre non si sarebbe tenuto conto dei compiti importanti e delicati svolti dalla stessa nel periodo oggetto del rapporto.

Il provvedimento impugnato era del pari viziato per incompetenza, in quanto il funzionario compilatore aveva, nel corpo del rapporto, espresso un parere negativo- in ordine al quale nessuna norma gli attribuiva la competenza- sull’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

Sussistevano del pari i vizi di difetto di motivazione, contraddittorietà ed eccesso di potere per sviamento in quanto non sarebbe stata raggiunta la funzione propria del provvedimento (id est: l’obiettiva valutazione del funzionario).

La D F aveva poi impugnato con motivi aggiunti anche il rapporto informativo relativo all’anno 2003, deducendo le medesime censure.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso analiticamente esaminando le singole doglianze.

In particolare, quanto alla censura di cui al primo motivo di ricorso, è stato rilevato che l’elevata discrezionalità che connotava le valutazioni assumeva connotati vieppiù pregnanti in relazione al punteggio aggiuntivo.

Quest’ultimo sfuggiva ai criteri rigidamente prestabiliti dall’art. 62, come provava la circostanza che il soggetto valutato, per conseguire l’attribuzione del punteggio aggiuntivo, doveva avere conseguito il massimo punteggio in relazione ai parametri stabiliti dall’art. 62: esso riposava quindi, nell’attribuzione di una sorta di bonus quando il valutato, per le eccezionali doti dimostrate, se ne fosse reso meritevole.

Conseguiva alla natura premiale eccezionale dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo che questo non potesse a formare oggetto di aspettative per il futuro, in quanto caratterizzato da rilevanti connotati di eccezionalità: l’avere conseguito un tale punteggio aggiuntivo in relazione ad un anno ovvero ad alcuni anni precedenti non valeva di per sé a costituire alcuna aspettativa in relazione agli anni futuri né valeva a fare ritenere illegittima la mancata successiva attribuzione del punteggio in questione.

Anche la doglianza per cui il compilatore avrebbe dovuto limitarsi a non esprimere alcun giudizio in relazione al punteggio aggiuntivo non era accoglibile: nello stesso modulo era prevista la motivazione dell’eventuale attribuzione del punteggio complessivo massimo, nonché delle eventuali variazioni rispetto al rapporto informativo precedente;
poiché una variazione rispetto al precedente rapporto informativo vi era stata, il compilatore aveva del tutto correttamente ritenuto di darne conto in motivazione.

Secondo il primo giudice, poi, comprova di tale situazione riposava nella circostanza dell’omessa menzione di qualsivoglia indicazione relativa al punteggio aggiuntivo nel rapporto informativo relativo all’ anno successivo: non ci si trovava, quindi, al cospetto di un anomalo “parere negativo”, ma nella motivazione di una difformità tra il rapporto informativo impugnato e quelli precedenti.

Quanto alla censura (terzo motivo di ricorso) di difetto di motivazione, essa era inaccoglibile.

Trattandosi di attribuzione eccezionale doveva, semmai, essere motivata la concessione e non già la mancata concessione del beneficio: peraltro le ragioni della mancata attribuzione erano state espresse dal compilatore nel rapporto;
del pari inaccoglibile, in quanto genericamente formulata, appariva la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, volta a prospettare la erroneità delle valutazioni espresse nel rapporto.

In ultimo, il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il motivo aggiunto di ricorso volto a censurare l’asserita incompetenza del compilatore del rapporto del 2003, in quanto questi, prestando servizio presso il Servizio centrale di Polizia Scientifica di Roma (sede di servizio diversa da quelle dell’originaria ricorrente) non avrebbe avuto elementi autonomi di valutazione e si sarebbe acriticamente riferito ai dati di cui al precedente rapporto per l’anno 2002. Ostava all’accoglimento della doglianza, secondo il primo giudice, la considerazione, più volte affermata in giurisprudenza, secondo cui non era richiesto che il compilatore avesse una personale e diretta conoscenza dell’interessato e/o dell’attività da questi svolta (era infatti inverosimile che i compilatori fossero sempre in grado di fondare la loro valutazione su di una diretta collaborazione con tutti i dipendenti). Sotto altro profilo occorreva rilevare che l’organo competente ad esprimere il giudizio complessivo era individuato dalla legge, che gli attribuiva quindi una competenza specifica non delegabile.

Avverso la sentenza in epigrafe la D F ha proposto appello: essa anche negli anni 2002 e 2003 aveva svolto compiti che avevano messo in luce il possesso di qualità che avrebbero legittimato l’attribuzione del punteggio aggiuntivo. In passato aveva sempre riportato il lusinghiero giudizio di “ottimo”;
la nota del compilatore del rapporto per il 2002 smentiva ciò che, al contrario, risultava per tabulas dal semplice esame degli incarichi dall’appellante espletati.

Detto giudizio collideva con l’attribuzione (anche per l’anno 2002) del punteggio di 72, corrispondente al giudizio “ottimo”.

La carriera successiva aveva comprovato tale prospettazione: essa aveva ricevuto un encomio nel 2007, e l’impegno aveva sempre avuto un elevato standard qualitativo.

Il funzionario che aveva espresso il giudizio nel 2002 era incompetente;
e quello che aveva espresso il giudizio nel 2003 era stato evidentemente condizionato dal giudizio precedente.

I rapporti impugnati erano oggettivamente peggiorativi rispetto a quelli resi negli anni precedenti: ne discendeva la necessità che gli stessi fossero analiticamente motivati.

L’ appellante ha altresì fatto presente che, mercè ordinanza istruttoria, si sarebbero potuti acquisire documenti comprovanti la fondatezza della propria pretesa.

Dalle denunciate illegittimità discendeva anche la fondatezza della domanda risarcitoria avanzato in primo grado, che è stato riproposta in appello.

Con memoria depositata in data 10 dicembre 2010, l’appellante ha puntualizzato e ribadito le suindicate censure evidenziando che non appariva intellegibile il motivo per cui negli anni 2002 e 2003 non le fosse stato attribuito il punteggio aggiuntivo, nonostante il giudizio complessivo fosse stato identico (“ottimo”) a quello degli anni antecedenti ( 2000 e 2001) e successivi (2004 e 2005) laddove, invece, l’Amministrazione le aveva attribuito il predetto punteggio.

Tale incongruità integrava certa violazione dell’art. 63 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio ritiene in primo luogo che la causa sia sufficientemente istruita e che non ricorra alcuna necessità di disporre incombenti istruttori.

L’ art. 63 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 così dispone: “l'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo previsto per ciascun elemento” .

Gli elementi di giudizio oggetto di valutazione sono quelli descritti all’art. 62 (competenza professionale;
capacità di risoluzione;capacità organizzativa;
qualità dell'attività svolta;
altri elementi di giudizio).

La disposizione disciplina l’ attribuzione di punteggi aggiuntivi a funzionari (già valutati) di elevatissimo profilo (in quanto hanno già raggiunto il massimo punteggio per ciascuna delle voci del rapporto informativo) e la determinazione dei criteri è operazione complessa, trattandosi di distinguere (nel senso dell'attribuzione, ovvero della negazione, solo ad alcuni e non già a tutti) tra i vari livelli dell'eccellenza.

Il Collegio ritiene che alla luce delle peculiarità del giudizio attributivo del punteggio aggiuntivo di cui al citato art. 63, ed alla latissima discrezionalità attribuita all’amministrazione in materia ( “ l’amministrazione ha facoltà” ) le censure dedotte siano infondate.

Quanto al primo motivo, anche l’ appellante concorda sulla natura “premiale” del punteggio aggiuntivo, perché può essere attribuito soltanto a funzionari che, già destinatari di un lusinghiero giudizio di eccellenza, vantino un percorso professionale che nell’anno oggetto di valutazione li abbia resi meritevoli dell’attribuzione del punteggio massimo.

Se così è, è carente di dimostrazione e si spinge a valutazioni di merito amministrativo la doglianza incentrata sulla presunta contraddittorietà del giudizio espresso nell’anno 2002 e 2003 dall’Amministrazione. Infatti la D F – anche per quegli anni- si è resa meritevole dell’attribuzione del punteggio massimo. All’evidenza, l’Amministrazione ha ritenuto che, in relazione agli incarichi assegnati, costei non si fosse resa protagonista di attività “eccezionali” che, oltre all’attribuzione del massimo del punteggio, la rendessero meritevole (anche) del punteggio aggiuntivo.

L’attribuzione di un tale ulteriore punteggio, infatti, dipende non solo dalle immutate capacità professionali e morali del dipendente, ma anche da elementi stranei alla sua sfera soggettiva, e è poggianti sulla difficoltà, pericolosità, problematicità, degli incarichi affidatigli che il dipendente ha disimpegnato con il massimo di diligenza.

La contraddittorietà, a tutto concedere, sarebbe stata dimostrabile, laddove si fosse dimostrato che negli anni precedenti e successivi al 2002/2003 l’interessata aveva conseguito il punteggio aggiuntivo anche disimpegnando incarichi meno impegnativi di quelli affidati negli anni in esame.

Così non è, tuttavia, e di tale dimostrazione non v’è traccia negli atti di causa.

La circostanza che l’interessata abbia conseguito un encomio per l’anno 2007 non dimostra se non del fatto, mai contestato , che trattasi di funzionario di eccellente preparazione e capacità. Diversamente, ribaltando i termini del ragionamento, si dovrebbe ipotizzare che, per la sola circostanza di non essere stata destinataria di alcun encomio per gli anni precedenti, costei non avesse effettivamente meritato gli eccezionali e lusinghieri riconoscimenti valutativi in realtà conseguiti. La censura, che appare formulata in termini apodittici, merita la reiezione.

Meritano altresì di essere disattese le censure di incompetenza congiuntamente formulate nel secondo motivo di ricorso.

L’espressione di un giudizio da parte del compilatore del rapporto del 2002 non vizia né la proposta di questi, né il giudizio dell’organo competente.

Tra il rapporto informativo dell’anno 2001 e quello del 2002 v’era una oggettiva divergenza (l’omessa attribuzione del punteggio premiale) e di questo si doveva dar conto.

Al contempo, la censura di incompetenza del funzionario compilatore del rapporto del 2003 è formulata in termini ipotetici e postula l’impossibile evenienza che i funzionari siano sempre a diretta conoscenza dell’operato dei dipendenti soggetti a valutazione (quantomeno per avere lavorato a stretto contatto con i medesimi).

Si osserva semmai che tale evenienza porrebbe invece speculari e gravi problematiche riposanti nella incidenza del rapporto di pregressa conoscenza, stretta colleganza, ed amicizia, sulle valutazioni espresse.

Anche la terza e la quarta censura non colgono nel segno.

In disparte che comunque vennero indicate, seppur sommariamente, le ragioni dell’omessa attribuzione, la doglianza muove da un presupposto errato: non si riscontra infatti nel caso in oggetto alcun “giudizio peggiorativo” sull’appellante.

Il giudizio è rimasto immutato per ciò che riguarda l’attribuzione del punteggio massimo e nessun “peggioramento della pregressa valutazione” si può ravvisare nell’omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo, rientrante nella discrezionalità più ampia dell’amministrazione.

Dall’incontestata natura eccezionale di questa attribuzione discende l’esattezza della affermazione del primo Giudice, secondo cui una stringente motivazione semmai dovrebbe imporsi unicamente in ipotesi di attribuzione del predetto punteggio e non già nella ordinaria fattispecie, in cui non viene accordato.

Sotto altro profilo, appare genericamente formulata l’assertiva censura di sviamento, formulata nel quarto motivo di appello. Essa muove da un presupposto (l’omessa valutazione degli incarichi svolti dalla dipendente) che risulta inesatto sotto il profilo sostanziale;
non chiarisce il rilievo degli incarichi sottovalutati;
reitera valutazioni di insufficienza motivazionale non rispondenti alla tipologia di valutazione che veniva richiesta all’Amministrazione.

L’appello è pertanto infondato e, conseguentemente, va respinto e va confermata la sentenza in epigrafe.

Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti avuto riguardo alla natura della controversia ed alla complessità e relativa novità della medesima.

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