Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-26, n. 202306249
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 06249/2023REG.PROV.COLL.
N. 01410/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2017, proposto da
Studiocinque Outdoor S.r.l. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Ciccarelli, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Rufini in Roma, via G. Bettolo n. 17;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco e Marco De Flaviis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35/B;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), 15 luglio 2016, n. 269, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 28 marzo 2023 il Cons. Giorgio Manca; preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza degli avvocati Di Marco, De Flaviis, Di Gifico per delega dell'Avv. Ciccarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2016, n. 269, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dalla società Studiocinque Outdoor s.r.l. per l’annullamento dell’atto implicito di conferma, per l’anno 2015, delle tariffe relative all'imposta di pubblicità fissate con la deliberazione del Consiglio comunale di Pescara n. 965 del 2003, relativa alla approvazione del nuovo regolamento dell'imposta sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni e determinazione delle relative tariffe. Nel ricorso introduttivo la società, che opera nel settore della cartellonistica e delle affissioni pubblicitarie ed è titolare di impianti installati nel territorio del Comune di Pescara, esponeva di aver provveduto al pagamento della prima rata dell’imposta relativa al 2015; successivamente, in data 25 marzo 2015 e 30 giugno 2015, in occasione del pagamento della seconda rata d’imposta, comunicava all’PA (concessionaria per il Comune di Pescara del servizio di riscossione tributi) che i propri versamenti erano da ritenersi soggetti a riserva di ripetizione, sull’assunto che il Comune di Pescara non avesse fissato le tariffe per l’anno di imposta 2015 con provvedimento esplicito ma attraverso l’implicita conferma di quelle approvate negli anni precedenti (in particolare con la deliberazione del Consiglio comunale n. 965 del 2003), ai sensi dell’art. 10, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; disposizione, tuttavia, abrogata dall’art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Il giudice di primo grado, nel respingere il ricorso, ha rilevato che l’abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di aumentare le tariffe, se ha privato (per il futuro) gli enti locali di tale potere non avrebbe inciso invece sulle tariffe già deliberate, non essendo stata abrogata la disposizione di cui all’art. 3, comma 5 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 secondo la quale: «Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno […] » . Inoltre, l’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015 (secondo cui «l'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di