Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-08, n. 201800069

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-08, n. 201800069
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201800069
Data del deposito : 8 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2018

N. 00069/2018REG.PROV.COLL.

N. 00652/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2007, proposto da:
R T, R P e R A, rappresentati e difesi dagli avvocati M S, M P, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via Maria Cristina, 2;

contro

Comune di Vigo di Fassa, in persona del Comune p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P S R, M D F, con domicilio eletto presso lo studio P S R in Roma, viale Mazzini n.11;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00343/2006, resa tra le parti, concernente ripristino stato dei luoghi per opere difformi dall'autorizzazione edilizia


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria degli appellanti depositata in data 16 ottobre 2017;

Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati M. Protto, P. Stella Richter;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. A seguito della presentazione di istanza di concessione edilizia per i lavori di costruzione di una cordonata e di un marciapiedi in fregio alla strada comunale, via Pilat da parte dei signori R P e Antonio, in qualità di proprietari delle pp.ed. 236, 237, 238 e della p.f. 780, la Commissione edilizia comunale, nella seduta del 13/05/1999, esprimeva parere "favorevole subordinato:

1. la sede stradale deve avere carreggiata minima di ml. 3,20;

2. sia prodotta idonea cauzione.". Conseguentemente, in data 17 giugno 1999, l'Amministrazione comunale rilasciava l'autorizzazione edilizia n. 14/99, richiamando nelle premesse il parere favorevole condizionato della Commissione edilizia n. 14/99, contenente le due prescrizioni soprariportate.

1.1. Successivamente, l'Amministrazione emetteva in data 21 ottobre 2004 l'ordinanza n. 39/2004, con cui ingiungeva ai responsabili il ripristino delle opere eseguite in difformità dell'autorizzazione, essendo stata realizzata un'aiuola al posto di un marciapiede. Quindi, in data 6 luglio 2005, emetteva una seconda ingiunzione (n. 25/2005) di rimessa in pristino, avendo accertato che i lavori di costruzione del marciapiede avevano interessato la sede stradale riducendone la larghezza.

2. Avverso tale ultima ordinanza i sigg.ri R T, Paolo e Antonio proponevano ricorso, chiedendone l'annullamento, eccependo:

- in via preliminare:

a. il difetto di legittimazione in capo ai sigg.ri R A e Teresa, in quanto non proprietari né titolari di altri diritti reali sugli immobili oggetti di causa;

b. il difetto di presupposti per mancanza del titolo di proprietà;

c. la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 23 e 42 Cost. e delle procedure espropriative previste dalla legge.

- nel merito:

1) eccesso di potere per violazione di legge e per falsa applicazione e difetto dei presupposti;

2) eccesso di potere e violazione di legge per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della pubblica amministrazione e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione;

3) Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A. e carenza dei presupposti;

4) Eccesso di potere per difetto di presupposti e contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A.;

5) Violazione di legge per contraddittorietà del provvedimento gravato con precedenti atti assunti dalla P.A.;

6) Eccesso di potere e violazione di legge per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della P.A. e per carenza assoluta di motivazione e difetto di istruttoria;

7) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria e per vizi di illogicità e contraddittorietà nei provvedimenti della P.A.;

8) Violazione di legge per contraddittorietà del provvedimento gravato con precedenti atti assunti dalla P.A.;

9) Eccesso di potere per insufficiente istruttoria, per vizi di illogicità e per disparità di trattamento e per violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di buona amministrazione.

2.1. Con sentenza del 17 ottobre 2006 n. 343 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino—Alto Adige – Sede di Trento, dopo aver disposto verificazione attraverso il Servizio Tecnico della PAT, respingeva il ricorso. In particolare, il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni preliminari, chiariva che “alla stregua della documentazione in atti, ivi compresa l'espletata verificazione — le opere realizzate dai ricorrenti non corrispondono all'autorizzazione edilizia n. 14/99 ed, in particolare, alla prescrizione della CEC, secondo cui "la sede stradale deve avere carreggiata minima di ml. 3,20". Risulta, infatti, per tabulas che il marciapiede realizzato ha operato un restringimento della predetta carreggiata stradale, in palese violazione della prescrizione in parola”. In presenza di tale oggettiva circostanza venivano meno, pertanto, le censure di eccesso di potere e violazione di legge per carenza di presupposti, nonché di motivazione e di istruttoria di cui ai motivi di gravame 1, 6, 7 e 8. Venivano, infine, dichiarate prive di fondamento le censure di eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell'Amministrazione, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 dei motivi di gravame.

3. Con ricorso in appello i signori R T, Paolo e Antonio hanno impugnato la pronuncia di primo grado, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:

a. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell’art. 44 Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato — erroneità manifesta;

b. violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato e dell’art. 194 cpc nonché difetto di motivazione;

c. erroneità manifesta, falsa valutazione dei presupposti;

d. erroneità manifesta e violazione e falsa applicazione dei principi sull'interpretazione degli atti amministrativi in violazione del principio di buona fede;

e. riproposizione dei motivi di ricorso di primo grado.

3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Vigo di Fassa, chiedendo il rigetto del ricorso e, per l’effetto, la conferma della sentenza impugnata.

3.2. Gli appellanti, con memoria depositata in data 16 ottobre 2017, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e, in subordine, di rinviare la causa ad altra udienza.

3.3. Con memoria di replica del 26.10.2017 il Comune appellato si è opposto alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ritenendo non sussistere i presupposti.

4. All’udienza del 16 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. L’appello è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

5.1. Gli appellanti, con memoria depositata in data 16 ottobre 2017, hanno dato atto che, con delibera n. 4 del 3.3.2001, il Consiglio comunale del Comune di Vigo di Fassa ha deliberato di approvare lo schema di atto transattivo tra il Comune stesso e l’azienda agricola R P sottoscritto in data 30.6.2011, con cui, dopo l’allargamento della sezione stradale in corrispondenza della proprietà del Rizzi ad opera del Comune, l’Amministrazione si impegna a revoca l’ordinanza n. 25/2005 ed entrambe le parti si impegnano a rinunciare e ad accettare le rispettiva rinuncia al ricorso prendente avanti a questo Consiglio.

5.2. Ebbene, questo Collegio, considerata la richiesta di parte appellante di dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed osservato che nelle more del giudizio sono stati eseguiti i lavori di allargamento a cura e spese dell’Amministrazione comunale, rileva il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

6. Il contegno tenuto dalle parti nella vicenda processuale depone per la compensazione delle spese del giudizio.

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