Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401795
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Pubblicato il 23/02/2024
N. 01795/2024REG.PROV.COLL.
N. 10158/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10158 del 2018, proposto da
S A e S C, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, A M V e A S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;
contro
Comunita' della Val di Non, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - della Provincia di Trento n. 162/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunita' della Val di Non;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2023 il Cons. A F e udito per le parti, in collegamento da remoto, l’avvocato Valorzi Andrea Maria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 30 luglio 2013, S A e S C presentavano alla Comunità della Val di Non domanda di contributo per interventi di miglioramento energetico e altri interventi su abitazioni principali, situate nel Comune di Denno, ai sensi della L.P. 15 maggio 2013 n. 9, per complessivi euro 161.299,70.
Ai sensi dell’art.1 della suddetta legge provinciale e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1026/2013 i contributi potevano essere concessi solo a coloro che erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, calcolato ad aliquote standard , inferiore a euro 1.200,00.
S A e S C, nel richiedere il contributo, dichiaravano che l’IMUP dovuta complessivamente per l’anno 2012 dai componenti il loro nucleo familiare, esclusa l’imposta per l’abitazione principale e quella relativa ai beni strumentali, era pari ad euro 428,00 e dunque inferiore alla suddetta soglia.
Durante la fase istruttoria svolta dall’Amministrazione emergeva che i richiedenti risultavano essere comproprietari di un’altra unità abitativa, oltre all’unità abitativa destinata ad abitazione principale, ma, a tale riguardo, gli istanti chiarivano che l’unità abitativa omessa era stata incorporata, come autorizzato dalla Concessione Edilizia n. 1361 del 4 maggio 2000 rilasciata dal Comune di Denno, all’abitazione principale.
Con nota del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Val di Non del 6 giugno 2014, veniva concesso a A S e S C un contributo di euro 50.213,15, a fronte di una spesa ammessa di euro 99.953,00, con indicazione della suddivisione in tre rate e la tempistica/avanzamento dei lavori necessari ai fini della sua erogazione.
In data 11 dicembre 2015, S A e S C richiedevano l’erogazione del saldo del contributo per ultimazione dei lavori e la Comunità avviava le verifiche sulla rendicontazione.
2. A seguito degli esiti della verifica, l’Amministrazione, con determinazione n. 1073/EDIL del 30 dicembre 2016, revocava il contributo e chiedeva a S A e S C la restituzione delle somme già ricevute pari a euro 30.127,88, in ragione del superamento dell’importo massimo di euro 1.200 dell’IMUP per il 2012. Ciò in quanto si era accertata l’esistenza della proprietà di un’ulteriore unità abitativa classificata A2 (identificata nella p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno), per la quale era dovuto per il 2012 un importo IMUP di euro 816,03, nonché di un’area fabbricabile (la p.f. 928/7) assoggettata a un importo IMUP di euro 1.757,88.
In particolare, la Comunità verificava che la p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, sita nel Comune di Denno, considerata in sede di ammissione al contributo un’unica abitazione principale insieme alla p.ed. 309, sub 6, pp.mm. 1 e 3, risultava un’unità abitativa distinta al catasto. Inoltre, l’unità abitativa individuata in Sub 7 (terzo piano), descritta come “non abitabile” nelle osservazioni presentate dai signori Arnoldi/Cattani, era occupata dalla figlia Arnoldi Lorena, residente nella stessa dal 2008, previo accertamento della polizia locale.
3. S A e S C impugnavano il provvedimento di revoca dinanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento deducendo plurime censure.
I ricorrenti ravvisavano nell’atto di ritiro la violazione dei criteri previsti dalla legge rispetto all’importo IMUP 2012, atteso che, secondo la loro prospettazione, era necessario dichiarare la somma da corrispondere e non quanto effettivamente corrisposto. Gli interessati evidenziavano, infatti, di aver corrisposto una somma non dovuta all’Erario, che non aveva considerato l’esenzione IMUP per alcuni beni. E deducevano che l’immobile oggetto di contestazione, p.ed. 309 p.m. 3 sub 7, catastalmente classificato come A2, doveva essere considerato unitariamente con l’abitazione principale, sicché concorreva con un apporto pari a zero alla determinazione della IMUP 2012 per la concessione del contributo. Rammentavano, a tale riguardo, che l’art. 3 dei criteri relativi alla concessione del contributo prevedeva espressamente che “ è comunque escluso dal computo, l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare nonché quella relativa ai beni strumentali ”. Secondo gli esponenti, il provvedimento impugnato era da qualificare un atto di annullamento in autotutela e non una revoca, da ritenersi illegittimo perché emesso dopo il termine di 18 mesi previsto dall’art.21 nonies , L. 241/90, in assenza sia dell’accertamento del reato sia di una pronuncia passata in giudicato rispetto alla falsità delle dichiarazioni.
4. Con sentenza del 9 luglio 2018, n. 162, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento respingeva il ricorso. Secondo il Collegio di prima istanza, non risultava ragionevole accogliere un’interpretazione dei criteri basata sul solo dato letterale, contraria alle risultanze di fatto, così operando una distinzione tra quanto si doveva e quanto si era versato all’erario.
Il T.A.R. escludeva che l’area fabbricabile di cui alla p.f. 928/7 rientrasse nella categoria dei beni strumentali, mancando i requisiti connotanti la natura agro-silvo-pastorale. Inoltre, era irrilevante la questione sulla pertinenzialità della p.f. 928/9 rispetto alla p.ed. 309 sub 6 e sub 7, atteso che il provvedimento impugnato prendeva unicamente in considerazione, ai fini della revoca del beneficio, l’ulteriore unità abitativa classificata A2 (identificata nella p.ed. 309 sub 7, p.m. 3, in C.C. Denno) per la quale era dovuto per il 2012 un importo IMUP di euro 816,03. Ai fini della domanda di contributo l’immobile, p.ed. 309, sub 7, p.m. 3, non costituiva un’unica unità abitativa con la p.ed. 309, sub 6, pp.mm. 1 e 3 essendo, tra l’altro, stata presentata solo in data 3 marzo 2017 l’istanza per ottenere l’annotazione in tal senso negli atti catastali.
Nella specie, ai fini dell’annullamento, non era applicabile il limite dei 18 mesi, posto che l’atto rimosso in autotutela risultava antecedente rispetto alla data di entrata in vigore, il 28 agosto 2015, del suddetto termine che non si poteva applicare in via retroattiva.
5. Con atto di appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, S A e S C hanno impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma e denunciando: “ Motivazione erronea della sentenza di primo grado rispetto al rigetto del terzo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 21 nonies, L. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle precedenti valutazioni e ingiustizia manifesta. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti nonché difetto di motivazione; 2. In ogni caso ed in subordine: motivazione erronea e comunque carente della sentenza impugnata rispetto al rigetto del primo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 3 dei Criteri attuativi di cui all’art. 1 LP 9/2013 sub allegato A) alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1026 d.d. 24.05.2013. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta;.