Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-13, n. 201403027

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-13, n. 201403027
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403027
Data del deposito : 13 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07787/2013 REG.RIC.

N. 03027/2014REG.PROV.COLL.

N. 07787/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7787 del 2013, proposto da:
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord,
rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso l’avvocato L A, in Roma, via F. Cesi n. 72;

contro

Unione Medici Unità Sanitaria di Napoli ed E.C.O. della Fascia Costiera di Giugliano di Campania (NA),
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dagli avv.ti A R e M R, con domicilio eletto presso l’avvocato L B, in Roma, via Torino, 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI - SEZIONE I n. 04213/2013, resa tra le parti, concernente delocalizzazione delle attività di primo soccorso ambulatoriale territoriale.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Medici Unità Sanitaria e dell’E.C.O. della Fascia Costiera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014, il Cons. Vittorio Stelo;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Spagna e Casertano su delega dell’avvocato Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Napoli – Sezione I, con sentenza n. 4213 del 10 settembre 2013, ha accolto, con compensazione delle spese, il ricorso proposto da U.M.U.S. (Unione Medici Unità Sanitaria) con sede in Napoli ed E.C.O. della Fascia Costiera con sede in Giugliano di Campania (NA), avverso la deliberazione n. 881 del 30 ottobre 2012, con cui l’A.S.L. NA 2 Nord ha proceduto alla delocalizzazione delle attività di primo soccorso ambulatoriale territoriale svolta dai presìdi per i servizi di assistenza ed urgenza territoriale(cd. P.S.A.U.T.) operanti in 5 Comuni, allocandole presso il pronto-soccorso di quattro presidi ospedalieri aziendali.

Il giudice di prime cure ha dapprima disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva delle due associazioni e, dopo una puntuale ricostruzione della normativa vigente a livello regionale, ha sostenuto, con assorbimento di altre doglianze, che il provvedimento impugnato, incidendo sulla organizzazione della rete dell’emergenza sanitaria e privando taluni Comuni dei citati presidi con il conseguente trasferimento anche dei medici, sarebbe dovuto essere preceduto dalla redazione del piano attuativo aziendale, da sottoporre, ai sensi del decreto commissariale n. 57 del 14 giugno 2012, alla verifica di conformità alle linee ed agli indirizzi della programmazione regionale, nonché all’approvazione del Commissario straordinario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per la Regione Campania, che ha a tal fine istituito un “Tavolo di Lavoro Territoriale” con decreto n. 96 del 20 dicembre 2012.

2. L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, con atto notificato il 25 ottobre 2013 e depositato il 29 ottobre 2013, ha interposto appello, con domanda di sospensiva, eccependo preliminarmente il carattere non provvedimentale della deliberazione impugnata, che avrebbe natura invece privatistico-imprenditoriale-organizzativa, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Soggiunge che il T.A.R. non ha dato contezza dell’iter procedimentale seguito dall’Azienda, che ha adottato il “P.A.A.-E.M.U.R.” (Piano Attuativo Aziendale per l’Emergenza-Urgenza) con deliberazione n. 631 del 26 luglio 2012, già inviata per la verifica e l’approvazione della Regione, senza peraltro conseguire al momento riscontri di sorta.

D’altra parte il provvedimento impugnato costituisce un atto rientrante nel potere spettante all’Azienda di adottare medio tempore misure di razionalizzazione e di rafforzamento dei servizi nonché di contenimento dei costi e delle spese in coerenza con il piano di rientro, attese pure le risultanze negative in termini di sottoproduzione emerse dal monitoraggio delle attività dei citati P.S.A.U.T. nel 2010 e 2011.

3. L’U.M.U.S. e l’E.C.O. della Fascia Costiera si sono costituite con atto depositato il 18 novembre 2013 a sostegno della sentenza impugnata, riproponendo le censure assorbite in primo grado e sottolineando che il prospettato difetto di giurisdizione è stato proposto per la prima volta in appello.

Nel ribadire la sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse delle associazioni al ricorso, nel merito esse sottolineano le imprescindibili esigenze connesse alla tutela della salute dei cittadini lese dal provvedimento oggetto del giudizio, che vengono così ad essere privati di servizi istituiti a suo tempo dalla Regione ed inseriti nel piano sanitario regionale per far fronte con immediatezza ai bisogni h 24 di zone disagiate e lontane dagli ospedali, decongestionando così anche i pronto-soccorso.

Si sottolinea il carattere sostanziale di detto provvedimento, di soppressione e non di delocalizzazione dei P.S.A.U.T., in quanto in verità volta a sopperire ai disagi degli ospedali ed alle carenze di organico dei presidi ospedalieri.

4. La Sezione, con ordinanza n. 4623 del 21 novembre 2013, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

5. La causa, all’udienza pubblica dell’8 maggio 2014, è stata trattenuta in decisione.

6. L’appello è infondato e la sentenza va confermata.

6.1 In via preliminare si rileva che non è stata riproposta con l’atto di appello l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalle due Associazioni per asserito difetto di legittimazione attiva in capo ad esse, sì che sul punto, essendosi espresso già il T.A.R. rigettando l’eccezione, si è formato il giudicato.

Quanto alla eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata per la prima volta in questa fase, essa, pur ammissibile ( tenendo conto dell’art. 9 c.p.a., che prevede la rilevabilità del difetto stesso nei giudizi di impugnazione “se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione” ), è infondata.

Infatti, se è vero che, a norma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, le unità sanitarie locali (cui sono succedute con analoga disciplina le aziende sanitarie) si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, la giurisprudenza ( Cass., Sez. Un., 1 agosto 2006, n. 17461;
Cons. Stato, sez. 5^, 4 dicembre 2005, n. 1638) ha precisato che nell'ambito strumentale privatistico, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie, rientra la individuazione, con atto aziendale, delle strutture operative;
pertanto, non qualunque atto delle aziende stesse avente natura organizzatoria può considerarsi atto di diritto privato, ma solo lo specifico atto aziendale, di cui al comma 1-bis dell’art. 3 citato, cui non può certo ricondursi l’atto di “delocalizzazione” in questione;.

In verità la contestata deliberazione della A.S.L. NA 2 Nord n. 881/2012 riveste oggettivamente ed evidentemente carattere provvedimentale, in quanto espressione di esercizio di potere tecnico-discrezionale ed autoritativo di organizzazione e razionalizzazione dei servizi sanitari nel territorio di competenza, nel perseguimento di ben noti ed apprezzabili obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario, nonchè di contenimento dei costi e delle spese imposti dal Piano di rientro adottato dal Presidente della Regione quale Commissario straordinario governativo ad acta per esigenze di interesse pubblico generale ed a tutela del pubblico erario, garantendo comunque i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria e la libertà di scelta dell’utente che comunque può rivolgersi alle varie strutture in ogni caso operanti nel territorio.

6.2. Con ulteriore motivo di appelo si lamenta l’omessa considerazione, da parte del TAR, del fatto che l’ASL aveva comunque adempiuto all’obbligo di predisposizione ed adozione del “PAA-EMUR” con delibera n. 631 del 26.7.2012, che lo stesso non è stato fatto oggetto di rilievi da parte del Commissario ad acta e che rientra nel generale potere dell’azienda quello di disciplinare medio tempore i compiti di assistenza e cura.

La censura è infondata.

Nel caso di specie la cd. delocalizzazione dei P.S.A.U.T. in effetti si appalesa in ogni caso incidere sull’erogazione complessiva dell’offerta sanitaria, posto che gli stessi vengono ricompresi negli esistenti pronto-soccorso e l’ASL, nell’ambito della programmazione regionale e della rimodulazione della rete di emergenza, ha adottato il prescritto piano attuativo aziendale ai sensi del citato decreto n. 57/2012 e lo ha inviato da tempo alla verifica di conformità da parte dei competenti uffici regionali e all’approvazione del Commissario straordinario, in atto ancora senza alcun riscontro.

Orbene, la deliberazione oggetto del giudizio non dà certo conto dell’esercizio medio tempore di un potere di razionalizzazione dei servizi di emergenza in attesa dell’approvazione del già adottato piano, ma, senza far menzione dello stesso e della pendenza della sua approvazione e pubblicazione, interviene sulla materia della “delocalizzazione delle attività dei PSAUT”, la cui pianificazione è demandata, dal decreto commissariale n. 57/2012, alle Direzioni Aziendali, “nei limiti previsti dalla Delibera 1268/2009, così come integrato e modificato dal Decreto Commissariale n. 49/2010”.

Dopo il decreto n. 57/2012, pertanto, nessun intervento di “delocalizzazione” può collocarsi al di fuori della prevista pianificazione attuativa aziendale ( pacificamente non perfezionatasi nel caso di specie ) e delle linee guida regionali, rispetto alle quali la fase dell’approvazione del piano esplica funzioni di controllo di conformità e coerenza, eluse con l’atto all’esame.

Non essendosi dunque ancora completata la prevista procedura di perfezionamento e di efficacia del provvedimento pianificatorio ( tanto che si è insediato, a cura dello stesso Commissario, un apposito “Tavolo di Lavoro Territoriale”, i cui lavori si debbono presumere in corso a tal fine ), ogni determinazione “medio tempore” adottata viene a collocarsi indebitamente fuori del più vasto e complessivo disegno della programmazione e della riorganizzazione dei servizi sanitari;
né d’altronde risultano iniziative sollecitatorie intraprese in proposito dall’ASL., o comunque esiti istruttori di pertinenza della contestata delocalizzazione rispetto alle scelte pianificatorie adottate ma non ancora efficaci e di necessità di anticipazione delle relative scelte.

Come sottolineato anche dal T.A.R., tale circostanza assume valenza pregiudiziale ed esime quindi dal valutare altri profili squisitamente di merito dedotti dalle parti, ferme restando le ulteriori valutazioni delle competenti autorità amministrative

7. Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto e va confermata la sentenza impugnata.

Data la particolarità della fattispecie si ritiene di disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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