Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-13, n. 201401174

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-13, n. 201401174
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401174
Data del deposito : 13 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03717/2013 REG.RIC.

N. 01174/2014REG.PROV.COLL.

N. 03717/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3717 del 2013, proposto dalla Ipna Petroli Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G L e N L, con domicilio eletto presso G L in Roma, via C. Monteverdi, n. 20;

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato R R, dell’Avvocatura comunale, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

ANAS

Spa, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa, per legge, dall'avvocato C P, dell’Avvocatura generale dello Sato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II- ter n. 3067/2013;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’

ANAS

Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato G L, l’avvocato R R e l’avvocato dello Stato Francesco Brigidà;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. per il Lazio, la Marini s.r.l. impugnava il provvedimento del Comune di Roma n. 630 del 10.3.2009, con il quale veniva disposta la sospensione dell'attività dell'impianto per la distribuzione di carburanti, sito in via Salaria al Km 13.593, nonché la revoca dell'autorizzazione relativa alla istallazione e all'esercizio dell'impianto e la rimozione delle attrezzature interrate e di superficie, con obbligo di riduzione in pristino delle superfici pubbliche occupate.

La ricorrente esponeva che l'amministrazione comunale, al fine di sottoporre a verifica ex D.lgs. n. 32/1998 l'impianto di distribuzione di carburanti, con nota prot. n. 18623/2003, chiedeva all'A.N.A.S. se il tratto di strada dov'era situato il citato impianto fosse di competenza della stessa A.N.A.S. e, nel qual caso, di esprimere il parere tecnico vincolante ex art. 61 D.P.R. n. 495/1992.

L'A.N.A.S., in riscontro, con nota prot. n. 1433/2003, rappresentava che l'ubicazione dell'impianto ricadeva nella propria competenza e che lo stesso, situato su una strada a quattro corsie, non possedendo i requisiti richiesti nella propria circolare n. 5/1988 (corsie di accelerazione di m. 75,00 e di decelerazione di m. 60,00), non veniva considerato sicuro ai fini della circolazione. La stessa A.N.A.S., pertanto, invitava il Comune di Roma a predisporne, con urgenza, il trasferimento in altro luogo idoneo e conforme alla normativa vigente in materia.

La Marini s.r.l., a seguito del rilascio, in data 27.11.2003, da parte del Dipartimento VI U.O. n. 2 progettazione e pianificazione generale del Comune di Roma, di un certificato dove veniva evidenziato che l'area interessata dall'impianto ricadeva nel perimetro del centro abitato, con nota prot. n. 43971 del 3.12.2003 chiedeva all'ente il riesame della questione.

Il Comune di Roma trasmetteva la richiesta all'A.N.A.S. che, dopo circa quattro anni, a seguito di sollecito da parte dello stesso Comune, con nota del 20.3.2008 prot. n. 10115 P, confermava il parere reso nel 2003.

Il Comune di Roma, pertanto, con nota prot. n. 42223 del 23.6.2008, comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento di revoca e con determinazione dirigenziale n. 630/2009 adottava il provvedimento di sospensione dell'attività e di revoca dell'autorizzazione, successivamente confermato con altra determinazione dirigenziale n. 1186/2012 oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti.

Il T.A.R. per il Lazio, a seguito dell'ordinanza istruttoria n. 2853/2009, accertava che "l'impianto di distribuzione di carburanti risultava inserito in un programma integrato con destinazione per attività posto al di fuori del centro abitato" e con sentenza n. 3067 del 30 gennaio 2013, ha respinto il ricorso, ritenendo che l'ANAS, quale ente proprietario della strada, fosse competente, ai sensi dell'art. 22 c.d.s. e 60 e 61 del D.P.R. n. 495/1992, ad esprimere un parere, vincolante per l'amministrazione comunale.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Ipna Petroli s.r.l., già Marini s.r.l.

Con il primo articolato motivo di censura l'appellante lamenta difetto di motivazione della sentenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 495/1992, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

L'appellante sostiene che non sarebbe applicabile al caso in esame la circolare ANAS n. 5/1998, stante l'asserita assenza dei presupposti fattuali e giuridici che ricondurrebbero la strada in questione alla fattispecie indicata nella predetta circolare. Sul punto, peraltro, l'appellante deduce che, non essendovi stata alcuna osservazione nel giudizio di primo grado da parte del Comune di Roma e dell'ANAS, si dovrebbe ritenere "assodato" che il tratto di strada in questioni non rientri tra quelli previsti dalla circolare n. 5/1988.

L'appellante sostiene, inoltre, che il tratto di strada su cui insiste l'impianto di distribuzione non sarebbe assimilabile a quello disciplinato dalla circolare n. 5/1988, stante la definizione e classificazione delle strade effettuata dall'art. 2 del codice della strada. A parere dell'appellante la strada in questione rientrerebbe nella tipologia indicata alla lettera f) "Strade locali" ed in particolare sarebbe "strada urbana o extra urbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1, non facente parte degli altri tipi di strade".

L'appellante contesta, altresì, la decisione del T.A.R. per aver il Tribunale disatteso la censura relativa al rigetto dell'istanza di riesame formulata al Comune di Roma, come il precedente parere contrario dell'ANAS, non adeguatamente motivato in asserita violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990.

L'appellante lamenta, inoltre, la contraddittorietà della pronuncia dei giudici di primo grado laddove in sede cautelare (ordinanza n. 2853/2009), avrebbero affermato che il tratto di strada interessato "oltre a ricadere all'interno del centro abitato, ricade, in base al nuovo P.R.G. del Comune di Roma approvato con deliberazione n. 18/2008, nell'ambito della città da ristrutturare ed è inserita in un programma integrato con destinazione prevalente per attività", mentre nella sentenza hanno affermato che l'area in questione sarebbe "collocata al di fuori del centro abitato" .

Con il secondo motivo di appello la Ipna petroli s.r.l. lamenta che il T.A.R. non avrebbe esaminato le censure relative alla violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 32 dell'11.2.1998 e degli artt. 12 e 27, comma 2-quater della legge regionale n. 8/200. L'appellante sostiene che non sarebbero stati svolti accertamenti tecnici in contraddittorio con la titolare dell'impianto e di concerto con l'ente proprietario della strada, così come richiesto dalla predetta legge regionale n. 8/2001. Inoltre il Comune di Roma non avrebbe previsto un programma di adeguamento, come disposto dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 32/1998, procedendo direttamente ad intimare la chiusura e lo smantellamento dell'impianto, senza il rispetto dei termini previsti dalla legge.

L'appellante ripropone, infine, perché non esaminate dal T.A.R., le doglianze oggetto del ricorso per motivi aggiunti.

In particolare l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 24 del D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada), degli artt. 60 e 61 del D.P.R. n. 495/1992, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere sotto vari profili per la mancata considerazione di quanto indicato nell'ordinanza n. 2853/2009.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma che ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto.

Questo Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2214 dell'11.6.2013, ha accolto l'istanza di sospensione cautelare, nelle more del giudizio di merito, dell'esecutività della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 13 dicembre 2013.

Appare opportuno esaminare, preliminarmente, il motivo di appello con cui la

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