Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2010-03-22, n. 201001665
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N. 01665/2010 REG.DEC.
N. 04603/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4603 del 2009, proposto da:
R L, rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ufficio Elettorale Nazionale, Ufficio Elettorale Circoscrizionale: IV Italia Meridionale, rappresentati e difesi dall'M B, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi N.12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 05211/2009, resa tra le parti, concernente ECLUSIONE DALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PARLAMENTO EUROPEO 6/7 GIUGNO 2009.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 5211 del 22 maggio 2009 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. L R avverso i provvedimenti dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale di Napoli – Circoscrizione Elettorale IV (Italia Meridionale – del 29 aprile 2009 e dell’Ufficio Elettorale Nazionale per il Parlamento Europeo della Corte Suprema di Cassazione n. 12/09/RIC in data 4 maggio 2009, con cui è stata disposta la sua esclusione dal procedimento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 6/7 giugno 2009.
A fondamento della propria decisione il predetto tribunale ha richiamato la recente decisione della V Sezione del Consiglio di Stato n. 3113 del 20 maggio 2009 che, sulla scorta della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005 e proprio con riferimento ad una impugnativa di un atto del procedimento elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ha rilevato che ogni atto del procedimento elettorale successivo al decreto di convocazione dei comizi elettorali può essere impugnato solo con la proclamazione degli eletti, con conseguente inammissibilità delle autonome impugnazioni dei singoli atti infraprocedimentali.
2. Con atto di appello depositato il 30 maggio 2009, e successivamente ritualmente notificato, l’interessato ha chiesto la riforma della predetta sentenza, sostenendo, per un verso, l’assoluta inconferenza del precedente giurisprudenziale indicato dai primi giudici a fondamento della loro decisione;denunciando, per altro verso, l’erroneità e l’ingiustizia dei provvedimenti di esclusione dalla competizione elettorale per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Infatti, a suo avviso, sono illegittime, ingiuste e comunque incostituzionali, nonché macroscopicamente contrastanti con le norme e i principi fondamentali dell’Unione Europea e con le norme stabilite dalla Convenzione dei diritti dell’uomo e del cittadino, non solo le norme che impongono ai fini delle elezioni in questione la necessità della presentazione di una lista, non ammettendo così candidature individuali, ma anche quelle che fissano una soglia minima di sbarramento, al di sotto della quale le liste non concorrono al riparto dei seggi.
L’appellante ha anche chiesto la dichiarazione di non manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità degli articoli 1;11, primo comma;12, commi 1, 2, 3, 4 e 5;13, commi 1 e 2;15, comma 1, par. 1);20, comma 1, par. 2;21, comma 1, par. 1), 1) bis, 2) e 3) e comma 2;22, comma 1, della legge 24 febbraio 1979, n. 18, con conseguente sospensione del giudizio e rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno deducendo l’inammissibilità ovvero l’improponibilità dell’avverso gravame.
Con ordinanza n. 2756 del 5 giugno 2009 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
4. Con istanza in data 9 ottobre 2009, depositata il successivo 13 ottobre 2009, l’appellante ha chiesto la fissazione dell’udienza pubblica per la decisione dell’appello, insistendo perché affinchè, con speciale riferimento alle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che impediscono la presentazione di candidature singole o individuali, fossero sollevate: a) la questione di costituzionalità delle relative norme statali e regionali;b) la questione interpretativa di contrasto delle norme interne con le norme ed i principi fondamentali dell’Unione Europea;c) la questione della compressione da parte delle norme interne del diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2010 è comparso personalmente il sig. L R il quale, tra l’altro, ha dichiarato di avere presentato denuncia-querela nel confronti dei componenti del Collegio dell'udienza del 5.6.2009, di cui faceva parte anche il cons. Carlo Saltelli. A seguito di tale dichiarazione, il cons. Carlo Saltelli ha dichiarato di astenersi. L’udienza è stata sospesa e si è proceduto alla sostituzione dell’originario relatore. Si è riaperta l’udienza e il sig. L R ha reso ulteriori dichiarazioni nei confronti del Collegio con la nuova composizione. A seguito della Camera di Consiglio, è stata data lettura del dispositivo in pubblica udienza.
DIRITTO
5. L’appello è infondato e deve essere respinto, il che esime la Sezione dall’affrontare la questione della sua inammissibilità, essendo stato esso stato presentato già in primo grado dalla parte personalmente, senza il patrocinio di un avvocato, in violazione di quanto disposto dall’articolo 47 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (secondo cui “Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o procuratore legale secondo le norme generali”) che, in quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 147 (invocate dall’appellante nell’epigrafe dell’atto di gravame).
6. Invero l’articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce espressamente, al primo comma, che “Contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio”.
Ciò comporta che, come peraltro precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 24 novembre 2005, l’unico atto impugnabile del procedimento elettorale è solo la proclamazione degli eletti ed è solo nei confronti di tale atto che devono dirigersi le impugnative dirette contro ogni atto del procedimento elettorale successivo all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
Sono di conseguenza inammissibili le impugnative proposte autonomamente avverso atti infraprocedimentali (in tal senso, anche C.d.S., sez. V, 20 maggio 2009, n. 3113;22 aprile 2008, n.2227;6 febbraio 2007, n. 482;20 marzo 2006, n. 1441).
7. Sulla scorta di tale delineato quadro normativo e giurisprudenziale, posto che nel caso in esame oggetto dell’impugnativa proposta in primo grado sono soltanto i provvedimenti – infraprocedimentali - di esclusione del signor L R dal procedimento elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, la sentenza impugnata non merita alcuna censura e deve essere confermata.
E’ appena il caso di rilevare che l’inammissibilità dell’impugnativa proposta impedisce alla Sezione l’esame sia delle eccezioni di costituzionalità delle norme indicate dal ricorrente, sia della questione interpretativa di contrasto delle norme interne con le norme ed i principi fondamentali dell’Unione Europea e sia della questione della asserita compressione da parte delle norme interne del diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino, presupponendo esse la delibazione del merito della controversia.
8. Le spese del giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie e della concreta attività defensionale svolta dalla costituita amministrazione statale, possono essere compensate.