Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-05-12, n. 201402417
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Testo completo
N. 02417/2014REG.PROV.COLL.
N. 07959/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7959 del 2012, proposto da:
Condominio di Roma, alla via Santi Quattro 35/B- C, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Comunione di Roma alla via Santi Quattro 15/B-C tra RE RN e Hotel CE S.n.c., in persona dell'Amministratore pro-tempore,IA TO BE, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Luppino, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Santi Quattro n. 35/B, per mandato a margine dell'appello;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
- Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Rossi e Umberto Garofoli, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, per mandato in calce all'atto di costituzione nel giudizio d'appello;
- Roma Metropolitane S.r.l., con sede in Roma, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Giuffré e Luigi Strano, e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 288, per mandato a margine dell'atto di costituzione nel giudizio d'appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I n. 5467 del 14 giugno 2012, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato il ricorso in primo grado n.r. 4053/2011, integrato con motivi aggiunti, proposto per l'annullamento della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) n. 60 emanata nella seduta del 22 luglio 2010 e pubblicata nella G.U.R.I. n. 52 del 4 marzo 2011, con cui è stato approvato il progetto definitivo della tratta T3 Colosseo-San Giovanni del tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini-Monte Compatri/Pantano) della linea C della metropolitana di Roma, con relativo finanziamento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 3.000,00 in ragione di € 1.500,00 per Roma Capitale e € 1500,00 per Roma Metropolitane S.r.l.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Roma Capitale, di Roma Metropolitane S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Luppino per gli appellanti, l'avvocato dello Stato Collabolletta per le Autorità statali appellate, l'avv. Reggio D'Aci, per delega dell'avv. Giuffrè, per Roma Metropolitane S.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Il Condominio di via Santi Quattro n. 35/b-c in Roma, la Comunione di via Santi Quattro n. 35/b-c in Roma tra RE RN e Hotel CE S.n.c., IA TO BE, titolare di un'autorimessa nello stesso stabile, nonché i Condominii di via Celimontana n. 38 e di via Ostilia n. 5 in Roma e RL GN hanno presentato ricorso collettivo in primo grado, iscritto al n.r. 4053/2011, poi integrato con motivi aggiunti, per impugnare la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) n. 60 emanata nella seduta del 22 luglio 2010 e pubblicata nella G.U.R.I. n. 52 del 4 marzo 2011, con cui è stato approvato il progetto definitivo della tratta T3 Colosseo-San Giovanni del tracciato fondamentale da T2 a T7 (Clodio/Mazzini-Monte Compatri/Pantano) della linea C della metropolitana di Roma, con relativo finanziamento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Assumendo di essere interessati alla procedura espropriativa, in funzione del percorso e dell'attraversamento nelle proprietà condominiali e/o private da parte della nuova linea, i ricorrenti hanno dedotto, col ricorso, in estrema sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione di legge per inosservanza dell’art. 20, comma 1, del D.P.R. 327/2001 in relazione agli artt. da 137 a 150 c.p.c. , essendo mancata la notifica individuale della dichiarazione di pubblica utilità.
2) Invalidità della delibera impugnata per nullità della presupposta fase espropriativa e conseguente violazione di legge , per derivazione dal vizio che precede della deliberazione del C.I.P.E.
3) Violazione dell’art. 42 comma 3 della Costituzione per mancata corresponsione dell’indennizzo conseguente agli atti espropriativi, per la mancata corresponsione dell'indennità di esproprio.
4) Eccesso di potere per manifesta illogicità dei criteri di controllo, emergenti dalla delibera impugnata, sulle opere per le quali sono stati stanziati i fondi , perché si affida al soggetto attuatore, Roma Metropolitane S.r.l., la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori, così elidendosi il controllo da parte del Ministero sull'esecuzione dei lavori.
5) Violazione dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 per difetto assoluto di motivazione della deliberazione del C.I.P.E.
Con i motivi aggiunti sono stati poi dedotti i seguenti ulteriori motivi:
1) Violazione di legge ed eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria in ordine all’adozione della delibera impugnata , come comprovato dalla durata affatto breve e inadeguata all'importanza dell'opera della riunione del C.I.P.E.
2) Invalidità della delibera impugnata per violazione di legge conseguente alla mancata inserzione, tra le voci di spesa, delle indennità da corrispondere ai proprietari degli stabili interessati al sottopassaggio delle progettate gallerie .
3) Violazione di legge per mancato avvio del procedimento relativo alla determinazione dell’indennità di esproprio e mancata evocazione del contraddittorio con gli interessati .
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, Roma Capitale (già Comune di Roma) e Roma Metropolitane S.r.l., che hanno dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con la sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I n. 5467 del 14 giugno 2012, richiamata la disciplina speciale applicabile alle infrastrutture strategiche (art. 165 e 166 d.lgs. n. 163/2006), il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile (per omessa impugnazione della deliberazione n. 65/2003 del 1° agosto 2003 (pubblicata in G.U. 6 novembre 2003 n. 258), con la quale il CIPE ha approvato il progetto preliminare relativo alla tratta di metropolitana – Linea C di Roma, con effetti impositivi del vincolo espropriativo), e nella residua parte infondato, sempre in relazione all'applicabilità delle suddette disposizioni e alle speciali forme di comunicazione ivi previste dell'avvio del procedimento