Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-07, n. 202000966

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-07, n. 202000966
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000966
Data del deposito : 7 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2020

N. 00966/2020REG.PROV.COLL.

N. 04483/2015 REG.RIC.

N. 02040/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 4483 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

L P, G L, S A, Cosimo Albanese, Alessandro Ambrosio, Alessandro Angeletti, Ubaldo Angeli, P A, S A, Francesco Arcadio, Luca Aresta, F A, A B, Daniele Balletti, Sebastiano Basile, M B, R B, C B, Roberto Bitti, Domenico Brogna, Marco Brucato, R B, L C, A C, Valter A C, Pierluigi Canevarolo, I C, Stefano Capriani, Giovanni Caruso, U C, Ranieri Cavallini, Paolo Cecchini, E C, V C, A C, L C, R C, Raffaele Ciliesa, Vincenzo Cirillo, A C, A C, G C, Francesco Comandi, F C, V C, A C, E C, L D, Gerardo D'Alessandro, C D B, F D'Amico, Enrico Dandrea, Salvatore De Biasio, Raffaele De Cicco, Massimiliano De Leo, F De Luca, F De Luca, A D S, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Fabio Di Cesare, Salvatore Di Giorgio, Giuseppe Di Lisi, Roberto Di Luca, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Maurizio Vincenzo Di Summa, Luca Di Vito, Ignazio Dolce, Domenico D'Orazio, Giangiacomo D'Oria, Flavio Driussi, Marco Durì, Vittorio Amedeo Maria Enci, Massimo Ercolani, Gabriele Esposito, Roberto Fabbretti, Stefano Facco, Mario Fadda, Attilio Fattori, Alberto Fossati, Carlo Figus, Daniele Franchetto, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Francesco Frontoni, Pasqualino Gaetani, Bruno Galiussi, Mauro Galleani, Francesco Gardin, Giovanni Geloso, Mauro Genchi, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Luca Gioia, Mario Giordano, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Giovanni Guindiani, Domenico Iacobbe, Luigi Iacono, Giuseppe Alessandro Iannucci, Angelo Ilardo, Antonio Ippolito, Pasquale Izzo, Vincenzo Laiacona, Andrea Laviola, Giuseppe La Rizza, Francesco Leotardi, Luciano Marco Leta, Pietro Giovanni Ligorio, Luigi Lo Scavo, Christian Lupoli, Luigi Macaluso, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Salvatore Manca, Biagio Mancini, Bruno Manni, Sandro Marangoni, Marco Marcato, Alessandro Marchelli, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Michele Misso, Giuseppe Moffa, Giovanni Mogavero, Antonio Molitierno, Luciano Marco Mongelli, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Giovanni Novelli, Andrea Nuzzo, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Giampiero Padedda, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Riccardo Pellegrini, Pasquale Petillo, Alberto Pentangelo, Gabriele Luca Piano, Riccardo Pini, Alessandro Pistoia, Domenico Pompeo, Siro Puddinu, Rosario Puleo, Luca Pulimeno, Nicola Quarato, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Stefano Righini, Roberto Roberti, Andrea Romoli, Domenico Roppo, Vito Rosafio, Christian Rossi, Luca Rossi, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Filippo Santolia, Francesco Sarnella, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scaroncella, Fabrizio Siccardi, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Alessandro Stella, Pietro Taddeo, Bruno Taglialatela, Guglielmo Taiocchi, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, Giuseppe Tibaldi, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Filippo Giuseppe Trecarichi, Salvatore Trombatore, Alberto Ugoletti, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Rosino Vecchiarelli, Thomas Villgrattner, Sebastiano Vinci, Erhard Zemmer, Fedele D'Angiolillo, Marco Iannitto, Giovanni Mercorillo, Pier Giorgio Orlandi, Luca Pindinello, Carmelo Massimiliano Ricciardi, Giuseppe Romano, Francesco Siciliano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Parioli 55;
E F, M G, L L, V S, R T, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2019, proposto dai signori L P, G L, S A, P A, S A, F A, A B, M B, R B, C B, R B, L C, A C, A C, I C, U C, E C, V C, A C, L C, R C, A C, A C, G C, F C, V C, A C, E C, L D, C D B, F D'Amico, F De Luca, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Salvatore Di Giorgio, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Luca Di Vito, Domenico D'Orazio, Giangiacomo D'Oria, Marco Duri', Vittorio Amedeo Maria Enci, Roberto Fabbretti, Mario Fadda, Alberto Fossati, Carlo Figus, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Francesco Frontoni, Mauro Galleani, Giovanni Geloso, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Iannucci, Pasquale Izzo, Francesco Leotardi, Christian Lupoli, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Biagio Mancini, Manni Bruno, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Giovani Mogavero, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Andrea Nuzzo, Pier Giorgio Orlandi, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Alberto Pentangelo, Riccardo Pini, Domenico Pompeo, Siro Puddinu, Rosario Puleo, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Stefano Righini, Roberto Roberti, Andrea Romoli, Vito Rosafio, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scarongella, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Pietro Taddeo, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, R T, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Salvatore Trombatore, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Giovanni Mercorillo, Domenico Roppo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Parioli, 55;

contro

Ministero della difesa, non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 4483 del 2015:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 2302 del 9 febbraio 2015, resa tra le parti, nella parte in cui si riferisce alla misura dell’indennità giornaliera di missione spettante al personale militare inviato in missione all’estero;

quanto al ricorso n. 2040 del 2019:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 2302 del 9 febbraio 2015, come corretta con decreto collegiale del medesimo Tribunale n. 9001 del 20 agosto 2018, nella parte in cui si riferisce alla spettanza dell’indennità giornaliera di missione anche per i periodi trascorsi, in costanza di missione, fuori dal teatro di operazioni.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori L P, G L, S A, Cosimo Albanese, Alessandro Ambrosio, Alessandro Angeletti, Ubaldo Angeli, P A, S A, Francesco Arcadio, Luca Aresta, F A, A B, Daniele Balletti, Sebastiano Basile, M B, R B, C B, Roberto Bitti, Domenico Brogna, Marco Brucato, R B, L C, A C, Valter A C, Pierluigi Canevarolo, I C, Stefano Capriani, Giovanni Caruso, U C, Ranieri Cavallini, Paolo Cecchini, E C, V C, A C, L C, R C, Raffaele Ciliesa, Vincenzo Cirillo, A C, A C, G C, Francesco Comandi, F C, V C, A C, E C, L D, Gerardo D'Alessandro, C D B, F D'Amico, Enrico Dandrea, Salvatore De Biasio, Raffaele De Cicco, Massimiliano De Leo, F De Luca, F De Luca, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Fabio Di Cesare, Salvatore Di Giorgio, Giuseppe Di Lisi, Roberto Di Luca, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Maurizio Vincenzo Di Summa, Luca Di Vito, Ignazio Dolce, Domenico D'Orazio, Giangiacomo D'Oria, Flavio Driussi, Marco Durì, Vittorio Amedeo Maria Enci, Massimo Ercolani, Gabriele Esposito, Roberto Fabbretti, Stefano Facco, Mario Fadda, Attilio Fattori, Alberto Fossati, Carlo Figus, Daniele Franchetto, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Francesco Frontoni, Pasqualino Gaetani, Bruno Galiussi, Mauro Galleani, Francesco Gardin, Giovanni Geloso, Mauro Genchi, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Luca Gioia, Mario Giordano, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Giovanni Guindiani, Domenico Iacobbe, Luigi Iacono, Giuseppe Alessandro Iannucci, Angelo Ilardo, Antonio Ippolito, Pasquale Izzo, Vincenzo Laiacona, Andrea Laviola, Giuseppe La Rizza, Francesco Leotardi, Luciano Marco Leta, Pietro Giovanni Ligorio, Luigi Lo Scavo, Christian Lupoli, Luigi Macaluso, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Salvatore Manca, Biagio Mancini, Bruno Manni, Sandro Marangoni, Marco Marcato, Alessandro Marchelli, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Michele Misso, Giuseppe Moffa, Giovanni Mogavero, Antonio Molitierno, Luciano Marco Mongelli, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Giovanni Novelli, Andrea Nuzzo, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Giampiero Padedda, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Riccardo Pellegrini, Pasquale Petillo, Alberto Pentangelo, Gabriele Luca Piano, Riccardo Pini, Alessandro Pistoia, Domenico Pompeo, Siro Puddinu, Rosario Puleo, Luca Pulimeno, Nicola Quarato, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Stefano Righini, Roberto Roberti, Andrea Romoli, Domenico Roppo, Vito Rosafio, Christian Rossi, Luca Rossi, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Filippo Santolia, Francesco Sarnella, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scaroncella, Fabrizio Siccardi, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Alessandro Stella, Pietro Taddeo, Bruno Taglialatela, Guglielmo Taiocchi, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, Giuseppe Tibaldi, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Filippo Giuseppe Trecarichi, Salvatore Trombatore, Alberto Ugoletti, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Rosino Vecchiarelli, Thomas Villgrattner, Sebastiano Vinci, Erhard Zemmer, Fedele D'Angiolillo, Marco Iannitto, Giovanni Mercorillo, Pier Giorgio Orlandi, Luca Pindinello, Carmelo Massimiliano Ricciardi, Giuseppe Romano, Francesco Siciliano, nonché dei signori Barbara Filippi, Nicole De Santis e F De Santis nella qualità di eredi del sig. A D S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere L L e udito per il Ministero della difesa, con riferimento al solo ricorso allibrato al n.r.g. n. 2015/4483, l’avvocato dello Stato M L G;

Visto l’art. 36, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori L P, G L, S A, Cosimo Albanese, Alessandro Ambrosio, Alessandro Angeletti, Ubaldo Angeli, P A, S A, Francesco Arcadio, Luca Aresta, F A, A B, Daniele Balletti, Sebastiano Basile, M B, R B, C B, Roberto Bitti, Domenico Brogna, Marco Brucato, R B, L C, A C, Valter A C, Pierluigi Canevarolo, I C, Stefano Capriani, Giovanni Caruso, U C, Ranieri Cavallini, Paolo Cecchini, E C, V C, A C, L C, R C, Raffaele Ciliesa, Vincenzo Cirillo, A C, A C, G C, Francesco Comandi, F C, V C, A C, E C, L D, Gerardo D'Alessandro, C D B, F D'Amico, Enrico Dandrea, Salvatore De Biasio, Raffaele De Cicco, Massimiliano De Leo, F De Luca, F De Luca, A D S, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Fabio Di Cesare, Salvatore Di Giorgio, Giuseppe Di Lisi, Roberto Di Luca, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Maurizio Vincenzo Di Summa, Luca Di Vito, Ignazio Dolce, Domenico D'Orazio, Giangiacomo D'Oria, Flavio Driussi, Marco Durì, Vittorio Amedeo Maria Enci, Massimo Ercolani, Gabriele Esposito, Roberto Fabbretti, Stefano Facco, Mario Fadda, Attilio Fattori, Alberto Fossati, Carlo Figus, Daniele Franchetto, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Francesco Frontoni, Pasqualino Gaetani, Bruno Galiussi, Mauro Galleani, Francesco Gardin, Giovanni Geloso, Mauro Genchi, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Luca Gioia, Mario Giordano, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Giovanni Guindiani, Domenico Iacobbe, Luigi Iacono, Giuseppe Alessandro Iannucci, Angelo Ilardo, Antonio Ippolito, Pasquale Izzo, Vincenzo Laiacona, Andrea Laviola, Giuseppe La Rizza, Francesco Leotardi, Luciano Marco Leta, Pietro Giovanni Ligorio, Luigi Lo Scavo, Christian Lupoli, Luigi Macaluso, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Salvatore Manca, Biagio Mancini, Bruno Manni, Sandro Marangoni, Marco Marcato, Alessandro Marchelli, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Michele Misso, Giuseppe Moffa, Giovanni Mogavero, Antonio Molitierno, Luciano Marco Mongelli, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Giovanni Novelli, Andrea Nuzzo, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Giampiero Padedda, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Riccardo Pellegrini, Pasquale Petillo, Alberto Pentangelo, Gabriele Luca Piano, Riccardo Pini, Alessandro Pistoia, Domenico Pompeo, Siro Puddinu, Rosario Puleo, Luca Pulimeno, Nicola Quarato, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Stefano Righini, Roberto Roberti, Andrea Romoli, Domenico Roppo, Vito Rosafio, Christian Rossi, Luca Rossi, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Filippo Santolia, Francesco Sarnella, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scaroncella, Fabrizio Siccardi, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Alessandro Stella, Pietro Taddeo, Bruno Taglialatela, Guglielmo Taiocchi, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, Giuseppe Tibaldi, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Filippo Giuseppe Trecarichi, Salvatore Trombatore, Alberto Ugoletti, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Rosino Vecchiarelli, Thomas Villgrattner, Sebastiano Vinci, Erhard Zemmer, Fedele D'Angiolillo, Marco Iannitto, Giovanni Mercorillo, Pier Giorgio Orlandi, Luca Pindinello, Carmelo Massimiliano Ricciardi, Giuseppe Romano, Francesco Siciliano, E F, M G, L L, V S e R T, militari dell’Arma dei carabinieri, hanno preso parte alla missione internazionale di polizia civile in Kosovo denominata “ European Union Rule of Law – EULEX ”, deliberata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (cd. PESC) e destinata ad operare nel contesto della missione ONU denominata UNMIK (“ United Nations interim administration Mission in Kosovo ”), volta a costituire un’amministrazione civile provvisoria nel territorio del Kosovo, all’indomani degli eventi bellici ivi occorsi.

1.1. Durante lo svolgimento della missione, i sopra citati militari hanno percepito l’indennità giornaliera prevista dal r.d. n. 941 del 1926, dal cui ammontare, tuttavia, l’Amministrazione ha detratto la somma loro direttamente corrisposta dall’Unione europea a titolo di daily allowance .

2. I sopra citati militari, lamentando – tra l’altro – l’illegittimità di siffatta trattenuta, hanno radicato ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha accolto in parte qua , respingendolo, viceversa, in relazione all’ulteriore questione della spettanza dell’indennità in parola anche durante i periodi di riposo e recupero fruiti, nel corso dello svolgimento della missione, fuori dal teatro di operazioni.

2.1. Quanto alla questione della legittimità della decurtazione dell’indennità prevista dal r.d. n. 941 del 1926, il Tribunale ha, in particolare, affermato che:

- il r.d. n. 941 del 1926 sarebbe stato abrogato dall’art. 2268 cod. ord. mil. (d.lgs. n. 66 del 2010);

- “ l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto … Tale distinta funzione fa sì che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non <<allo stesso titolo>> ”;

- “ l’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione ”;

- “ non può rilevare che i ricorrenti hanno comunque (tranne il ricorrente Sgattoni) usufruito di vitto e alloggio. Come detto, l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha una funzione diversa, pertanto non influisce, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale ”.

2.2. Con riferimento, invece, alla questione del riconoscimento dell’indennità de qua anche per i periodi di riposo fruiti, in costanza di missione, fuori da teatro di operazioni, il Tribunale ha sostenuto che “ le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, d.l. n. 451 del 2001 sono state per ultimo reiterate dal d.l. n. 152 del 2009, ma non più nei decreti successivi relativi alle missioni espletate, come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012 ”.

3. Con ricorso in appello allibrato al n.r.g. 2015/4483 l’Amministrazione della difesa ha impugnato la sentenza nella parte in cui sono state accolte le doglianze afferenti alla decurtazione dell’indennità di missione.

3.1. Secondo l’Amministrazione, “ lo scopo dell’indennità di missione e quello della daily allowance sono del tutto identici e coincidenti ”;
inoltre, l’indennità di missione prevista dalla legge italiana avrebbe “ carattere omnicomprensivo ”, sì che l’erogazione di ogni altro trattamento indennitario finalizzato a sovvenire alle necessità del personale inviato in missione all’estero veicolerebbe una sostanziale duplicazione del beneficio, con conseguente indebita locupletazione del percettore.

3.2. Oltretutto, aggiunge l’Amministrazione, i ricorrenti in prime cure avrebbero usufruito, nel corso della missione in Kosovo, di vitto ed alloggio gratuiti presso il reggimento MSU di Pristina, con conseguente inesistenza dei costi cui fa fronte la daily allowance .

3.3. Non vi sarebbe, infine, alcuna disparità di trattamento con il personale delle altre Forze di polizia inviate in Kosovo: gli appartenenti alla Guardia di Finanza, infatti, sarebbero stati soggetti al medesimo trattamento indennitario stabilito per l’Arma dei carabinieri.

3.4. Si sono costituiti in resistenza tutti i ricorrenti in prime cure, ad eccezione dei signori E F, M G, L L, V S e R T.

4. L’istanza cautelare svolta dall’Amministrazione è stata respinta, per ritenuto difetto di fumus , con ordinanza n. 2652 del 17 giugno 2015 (poi oggetto di correzione di errore materiale con l’inserimento, nel dispositivo, della previsione della distrazione delle spese a favore del difensore dell’appellato, inizialmente omessa).

5. Nelle more del presente giudizio, con istanza del marzo 2016 i signori L P, G L, S A, P A, S A, F A, A B, M B, R B, C B, R B, L C, A C, A C, I C, U C, E C, V C, A C, L C, R C, A C, A C, G C, F C, V C, A C, E C, L D, C D B, F D'Amico, F De Luca, Andrea Dianda, Davide Di Bari, Salvatore Di Giorgio, Ruggiero Dimonte, Fabio Di Pietro, Alberto Di Silvio, Luca Di Vito, Domenico D'Orazio, Giangiacomo D'Oria, Marco Duri', Vittorio Amedeo Maria Enci, Roberto Fabbretti, Mario Fadda, Alberto Fossati, Carlo Figus, Silvio Franchin, Giuseppe Franco, Francesco Frontoni, Mauro Galleani, Giovanni Geloso, Marco Giacometti, Fabio Giallonardo, Sebastiano Giustiniani, Alessandro Iannucci, Pasquale Izzo, Francesco Leotardi, Christian Lupoli, Salvatore Macchiarella, Carlo Magnano, Biagio Mancini, Manni Bruno, Ettore Martano, Michele Massari, Mauro Meloni, Giovani Mogavero, Davide Montinaro, Giuseppe Montrone, Christian Moschettini, Aldo Murgo, Massimo Nepote, Andrea Nuzzo, Pier Giorgio Orlandi, Angelo Orlando, Sergio Pacitto, Stefano Paladini, Pietro Papa, Pietro Parente, Roberto Patania, Pietro Pecoraro, Luca Pedetti, Alberto Pentangelo, Riccardo Pini, Domenico Pompeo, Siro Puddinu, Rosario Puleo, Paolo Raciti, Renato Rallo, Giuseppe Ranieri, Natale Rettura, Stefano Righini, Roberto Roberti, Andrea Romoli, Vito Rosafio, Sebastiano Rossitto, Gabriele Saba, Fabio Saliani, Antonello Sanna, Alessandro Savona, Pasquale Scacchetti, Francesco Scarafile, Rocco Scarongella, Francesco Sicolo, Giovanni Spataro, Pietro Taddeo, Massimiliano Tangianu, Rosolino Taormina, R T, Claudio Toncich, Emilio Torani, Nicola Tortorelli, Salvatore Trombatore, Simone Valente, Pierfrancesco Vanni, Giovanni Mercorillo e Domenico Roppo hanno formulato al Tribunale richiesta di correzione di errore materiale della sentenza n. 2302 del 9 febbraio 2015, laddove si afferma che la missione sarebbe stata svolta “ negli anni 2011 – 2012 ”, anziché negli anni dal 2008 al 2010.

5.1. Con decreto collegiale n. 9001 del 20 agosto 2018 il Tribunale ha accolto l’istanza e, conseguentemente, ha corretto la sentenza “ disponendo che, al terzultimo capoverso della parte motiva, l’inciso <<come, nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012>>, debba essere modificato in quello corretto <<come, nel caso di specie, negli anni 2008 – 2010>> ”.

5.2. Gli istanti hanno, quindi, impugnato la sentenza, per come corretta, con ricorso allibrato al n.r.g. n. 2019/2040.

5.3. I ricorrenti, in particolare, hanno lamentato che, “ pur accogliendo la richiesta di correzione, il TAR Lazio non ha assunto le consequenziali statuizioni, modificando la sola motivazione della sentenza - come richiesto con l’istanza di correzione - ma non anche il dispositivo nella parte in cui respinge, per gli odierni appellanti, il secondo motivo del ricorso di primo grado. Per effetto di ciò, il capo della sentenza da ultimo corretto si pone in contraddizione con la decisione in parte qua che il Giudice ne fa discendere ”: ad avviso dei ricorrenti, dunque, vi sarebbe una “ contraddittorietà tra il capo della sentenza gravato (che afferma il diritto degli appellanti) ed il dispositivo (che invece lo nega) ”.

5.4. L’Amministrazione della difesa, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

6. I due ricorsi sono stati discussi alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019, in vista della quale non sono state versate in atti difese scritte.

7. I due ricorsi debbono, anzitutto, essere riuniti, in ossequio al disposto dell’art. 96 c.p.a..

8. Il ricorso in appello svolto dall’Amministrazione ed allibrato al n.r.g. 2015/4483 merita, re melius perpensa , accoglimento.

9. Il Collegio prende le mosse da una ricognizione diacronica del dato normativo.

9.1. L’art. 1 r.d. n. 941 del 1926 prevede una specifica indennità per il personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero.

9.2. L’art. 39- viciessemel del d.l. n. 273 del 2005, convertito con l. n. 51 del 2006, stabilisce al comma 39 che “ l’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 [afferenti al “ trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali ”] , e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [relativo allo “ ordinamento degli uffici degli addetti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato ”] si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario ”.

9.3. L’art. 4 del d.l. n. 8 del 2008, convertito con l. n. 45 del 2008, dispone che “ Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK,

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