Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210682

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-12-06, n. 202210682
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210682
Data del deposito : 6 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2022

N. 10682/2022REG.PROV.COLL.

N. 05734/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5734 del 2016, proposto da
Ilvc "Impianti Elettrici" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Oddi in Roma, via Pompeo Ugonio, 3;



contro

Comune di Fabrizia, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00094/2016, resa tra le parti, concernente cessazione contratto per il servizio di illuminazione votiva cimitero di fabrizia - ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 novembre 2022 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati come da verbale e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'avvocato Ciro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con delibera del Commissario Prefettizio del 3 agosto 1972, n. 176, il Comune di Fabrizia aveva affidato alla I.L.V.C. S.r.l. il servizio d’illuminazione votiva delle tombe e delle fosse del cimitero comunale per anni venticinque.

1.1. Con deliberazione di Giunta Comunale del 13 luglio 2000, n. 54, la concessione veniva prorogata per ulteriori anni venti; seguiva la stipula del relativo contratto in data 20 novembre 2006.

1.2. Il 18 novembre 2010, con nota prot. n. 5906, il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali del Comune comunicava che il servizio sarebbe cessato alla data del 31 dicembre 2010, ai sensi dell’art. 23-bis comma 8 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. con l. 6 agosto 2008, n. 133..

1.3. La società I.L.V.C. S.r.l. proponeva ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, domandando l’annullamento del suddetto provvedimento, unitamente a tutti gli atti presupposti e conseguenziali, ipotizzando una serie di violazioni di legge, oltre che incompetenza, omessa motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. II, con la sentenza appellata respingeva tutte le censure proposte, qualificando il rapporto controverso in termini di concessione di servizi, non essendo stato, peraltro, dimostrato lo svolgimento di lavori in misura superiore al 50%. Rilevava che, conformemente al regime transitorio di cui all’art. 23-bis, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, i servizi pubblici locali di rilevanza economica non affidati a seguito di procedure di evidenza pubblica cessavano automaticamente “entro e non oltre la data del 31dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante”.

3. Con il ricorso in appello la I.L.V.C. S.r.l. ha censurato la sentenza di primo grado, lamentando vizi di omessa pronuncia, violazione di legge e travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

L'appellato, pur risultando ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza telematica del 22 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello è infondato.

5. Con i primi due motivi di gravame, la I.L.V.C. S.r.l. deduce l’erroneità della sentenza impugnata per omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione e di istruttoria. Il primo giudice, ad avviso dell’appellante, avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle censure spiegate con i primi due motivi del ricorso introduttivo.

5.1. I motivi sono infondati.

È principio consolidato quello per cui l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per

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