Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-06, n. 202106676

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-10-06, n. 202106676
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106676
Data del deposito : 6 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2021

N. 06676/2021REG.PROV.COLL.

N. 02016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2021, proposto da A.n.c.s.a. (Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli), Italsoccorso S.r.l., Autodemolizioni Mauro S.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 09076/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2021 il Cons. Giovanni Tulumello e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 9076/2020, pubblicata il 7 agosto 2020, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha rigettato il ricorso proposto da Ancsa, Italsoccorso S.r.l. e Autodemolizioni Mauro S.r.l. per l'annullamento della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, emanata dal Ministro dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, avente ad oggetto le nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

Con ricorso in appello notificato il 25 febbraio 2021, e depositato il successivo 5 marzo, le ricorrenti in primo grado hanno impugnato l’indicata sentenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero dell’Interno.

Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 30 settembre 2021.

2. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto relativo ad una circolare (come tale, non immediatamente impugnabile in difetto del presupposto di una sua lesività attuale in assenza di un atto applicativo), sollevata dall’amministrazione resistente e dalla stessa riproposta nel presente giudizio (il Ministero dell’Interno non ha invece riproposto in appello l’ulteriore eccezione relativa alla legittimazione ad agire dei ricorrenti).

Il T.A.R. ha ritenuto che i singoli profili nei quali detta eccezione si articola andassero esaminati in combinato con il merito delle censure proposte, giungendo alla prevalente affermazione del rigetto delle censure medesime.

Ritiene il Collegio che ad analoghe conclusioni debba giungersi nel presente giudizio, sia in ragione della connessione fra profili in rito e censure di merito, sia in conseguenza dell’infondatezza dei motivi di gravame.

3. Con l’art. 23 -bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, aggiunto dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, sono state apportate modifiche agli articoli 213, 214, 214 -bis del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed è stato altresì aggiunto l’art. 215 -bis .

Tali disposizioni recano una riforma della disciplina del sequestro, della confisca e del fermo amministrativo dei veicoli, nel senso di una maggiore responsabilizzazione del ruolo del proprietario e del trasgressore per quanto riguarda la custodia del mezzo: il che per un verso riduce i compiti delle forze di polizia (che in tal modo possono essere impiegate in attività dotate di una diversa priorità), e per altro verso decrementa l’onere finanziario della custodia medesima.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare impugnata con il ricorso di primo grado, ha indicato le procedure da seguire in applicazione delle nuove disposizioni.

Essa ad avviso delle ricorrenti in primo grado – le quali operano nel settore della custodia giudiziaria ed amministrativa di veicoli - ha un contenuto lesivo nei loro confronti, e sarebbe viziata da profili di illegittimità che il T.A.R. ha invece ritenuto insussistenti.

4. Con il primo motivo di gravame le appellanti deducono “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 213, 214, 214 bis codice della strada. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Contraddittorietà, ingiustizia manifesta. Perplessità. Illogicità, irragionevolezza e non corrispondenza con il quadro normativo di riferimento ”.

La censura lamenta l’erroneità della statuizione del primo giudice, laddove avrebbe accertato la conformità della circolare al parametro normativo di riferimento in relazione alle previsioni che stabiliscono:

a) la necessità di affidare in custodia il veicolo al proprietario, previa individuazione dello stesso (ove non presente all’atto dell’accertamento della trasgressione);

b) la possibilità di delegare l’incarico di custodia a soggetti che ne abbiano i requisiti, che siano prontamente reperibili e che accettino l’incarico.

5. Il mezzo è infondato.

Quanto al primo profilo, le appellanti pretendono di vanificare il chiaro tenore testuale del novellato art. 213, secondo comma, primo periodo, del codice della strada (“Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale”), sostenendo che l’affidamento al proprietario sarebbe precluso dall’assenza dello stesso all’atto dell’accertamento della violazione.

Tale interpretazione è insanabilmente contraria al riportato dato normativo, e non è neppure ricavabile dalla

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