Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-11, n. 202106783

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-11, n. 202106783
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106783
Data del deposito : 11 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2021

N. 06783/2021REG.PROV.COLL.

N. 04475/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4475 del 2014, proposto da
S G, rappresentato e difeso dagli avvocati M D F, A L e P S R, con domicilio eletto presso lo studio P S R in Roma, viale Mazzini, 11;



contro

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F M B, con domicilio eletto presso lo studio Guido Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
Provincia Autonoma di Trento, Commissione per la Pianificazione Territoriale del Paesaggio della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, Comune di Daiano, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO SEZIONE UNICA n. 00150/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di concessione edilizia in sanatoria per opere abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti.




FATTO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 11 aprile 2014, n. 150 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della deliberazione della Giunta della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme n. 7 di data 29 gennaio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal signor S G nei confronti del provvedimento condizionato della Commissione per la Pianificazione Territoriale concernente la sanatoria di opere abusive eseguite sulla p.ed. 325 CC Daiano, nonchè nei confronti degli atti allo stesso presupposti, connessi o derivati, ivi compreso il verbale di deliberazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Valle di Fiemme n. 163/2012, per la parte in cui ordina la demolizione del porticato angolare al piano terra.

Secondo il TRGA, sinteticamente:

- in ordine alla domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dall’odierno ricorrente, la Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio in data 28 agosto 2012 aveva affermato che l’edificio oggetto di sanatoria introduce una serie di elementi architettonici quali erker a base ottagonale, tamponamenti lignei a profili arrotondati, smussi e raccordi della copertura, porticato angolare a piano terra, nuovi poggioli, piccoli movimenti terra, modifiche dei fori architettonici ed altre piccole opere che stravolgono l’edificio così come autorizzato;

- ne risulta infatti una composizione architettonica che non è riconducibile ad un’edilizia tradizionale, né tantomeno si relaziona con gli edifici circostanti;

- inoltre non trova riscontro nell’intero contesto vallivo e non risulta neppure una reinterpretazione in chiave contemporanea;

- in conseguenza di quanto sopra, valutando anche l’impossibilità per la presenza di molti elementi, di arrivare ad un ordine di demolizione, in quanto fortemente connessi con la parte strutturale dell’edificio, la Commissione applica la lettera B per tutte le opere, con esclusione del porticato angolare posto a piano terra per il quale si applica la lettera C;

- tale corpo infatti, altera visivamente la composizione di facciata dei prospetti sud ed est, introducendo un elemento di grande pesantezza;

- è stata, quindi, ordinata la demolizione della copertura ad una falda addossata al poggiolo, del muretto e dei pilastri di sostegno della stessa e, di conseguenza, la soletta del poggiolo rimanente dovrà essere completata con un parapetto in legno della stessa tipologia di quelli presenti sull’edificio;

- in sede di ricorso gerarchico il signor G contestava le valutazioni espresse dalla Commissione;

- il Servizio provinciale competente in materia di paesaggio, chiamato ad esprimere il proprio parere, rilevava, tra l’altro, che “Le argomentazioni a sostegno del ricorso, seppur comprensibili dal punto di vista del proponente, non portano comunque elementi di novità tali da scalfire minimamente le valutazioni espresse dall’Organo di primo grado”;

- con il provvedimento in questa sede impugnato la Giunta della Comunità territoriale della Val di Fiemme ha rigettato il ricorso gerarchico interposto dal signor G;

- la Giunta della Comunità, nel decidere il ricorso gerarchico, ha espressamente richiamato il parere della Commissione, ritenendo di confermarlo “in pieno”, con ciò assegnando allo stesso, per relationem, carattere di prevalenza e, in forza delle suesposte ragioni, il Collegio reputa adeguata la motivazione addotta nel caso di specie dalla Giunta della Comunità della Val di Fiemme, da ciò conseguendo l’infondatezza del motivo di ricorso in esame;

- il confronto fra gli elaborati progettuali in atti consente di verificare non solo l’esattezza del riscontro tecnico operato dalla predetta Commissione, posto che nel progetto precedentemente autorizzato la descritta struttura non era affatto prevista, ma anche di apprezzare, con l’ausilio della

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