Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-16, n. 201101623

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-03-16, n. 201101623
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101623
Data del deposito : 16 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05327/2006 REG.RIC.

N. 01623/2011REG.PROV.COLL.

N. 05327/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5327 del 2006, proposto da:
R D, rappresentata e difesa dall'avv. P N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Agri, n. 1;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale RM C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Fioranello, n. 70;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Bis, n. 04193/2005, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento 31/5 -1/6/96 n. 1051 del Direttore Generale dell’Azienda USL RM “C” con il quale è stata respinta la richiesta di assunzione dell’interessata per effetto del combinato disposto degli artt. 4, II comma, e 22, VIII comma, della L. n. 724 del 1994 ed è stato specificato che il divieto era valido anche per il 1996, per effetto dell’art. 1, commi IV e V, della L. n. 549 del 1995;

nonché per l’accoglimento di tutte le richieste formulate con il ricorso di I grado;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ASL RM “C”;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e udito per la parte resistente l’avvocato Aiello;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

La USL RM/7 ha indetto, con decreto del 28.12.1991, un avviso per l’assunzione mediante chiamata diretta di n. 4 ausiliari socio-sanitari del ruolo tecnico riservato, ai sensi dell’art. 12 della L. 482 del 1968, agli appartenenti alla categoria degli invalidi civili.

La sig.ra Deborah R, che aveva partecipato all’avviso classificandosi al quattordicesimo posto della graduatoria, con atto notificato il 17 e 18 maggio 1996, premesso che l’Azienda aveva assunto gli aspiranti situati nei primi tredici della graduatoria e che il tredicesimo di essi aveva rinunciato all’assunzione, ha diffidato l’Azienda USL Roma C, subentrata alla USL RM/7, a provvedere alla sua assunzione.

L’Azienda, con atto del 31 maggio 1996, ha riscontrato detta diffida evidenziando che nell’anno 1995 non si era potuta effettuare l’assunzione dell’interessata per effetto del combinato disposto degli artt. 4, II c., e 22, VIII c., della L. n. 724 del 1994, specificando che il divieto era valido anche per l’anno 1996, per effetto dell’art. 1, IV e V c., della L. n. 549 del 1995.

La suddetta sig.ra R, per ottenere l’annullamento di detto negativo provvedimento, ha quindi proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto il gravame.

Con il ricorso in esame la suddetta interessata ha proposto appello avverso detta sentenza, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:

1.- Omessa disamina della censura di eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti emessi dalla stessa P.A., formulata con il ricorso di primo grado.

2.- Erronea declaratoria di inammissibilità della censura di violazione dell’art. 22, XI c., ella L. n. 724 del 1994, nell’infondato assunto che era stata formulata solo con memoria e non con motivo aggiunto ritualmente notificato all’Amministrazione intimata.

Con atto depositato il 18.9.2006 si è costituita in giudizio la Azienda ASL RM “C”, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o improponibile, o improcedibile, ovvero che sia respinto perché infondato.

Con memoria depositata il 12.6.201 l’Amministrazione resistente ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la reiezione.

Alla pubblica udienza del 5.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte resistente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la sig.ra Deborah R, che aveva partecipato all’avviso indetto dalla A.S.L. RM/7 per l’assunzione mediante chiamata diretta di n. 4 ausiliari socio-sanitari del ruolo tecnico riservato ai sensi dell’art. 12 della L. 482 del 1968 agli appartenenti alla categoria degli invalidi civili,

classificandosi al quattordicesimo posto della graduatoria, ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto per

l’annullamento del provvedimento n. 1051 del 1996 del Direttore Generale dell’Azienda USL RM “C” con il quale è stata riscontrata la richiesta di assunzione, che era stata formulata dall’interessata nell’assunto che il tredicesimo degli aspiranti assunti aveva rinunciato al posto, deducendo che non era stato possibile effettuare l’assunzione per l’anno 1995 per effetto del combinato disposto degli artt. 4, II comma, e 22, VIII comma, della L. n. 724 del 1994, specificando che il divieto era valido anche per il 1996, per effetto dell’art. 1, commi IV e V, della L. n. 549 del 1995.

2.- Con il primo motivo di appello è stata dedotta omessa disamina della censura di eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti emessi dalla stessa P.A., formulata con il ricorso di primo grado. Il T.A.R. ha asserito che l’atto impugnato era da considerare esaurientemente motivato (avendo richiamato le norme che escludevano la possibilità di assunzione per gli anni 1995-1996), che era espressione di un potere vincolato (dovendo l’Azienda attenersi al divieto di assunzione sancito dalla L. n. 724 del 1994) e che non sussisteva il vizio di disparità di trattamento (perché l’atto in questione era vincolato). Poiché si è attenuto alla formale rubricazione dei motivi di ricorso il primo Giudice non avrebbe però analizzato la censura di contraddittorietà tra più atti emessi dalla stessa Amministrazione, rilevata nell’ambito del motivo rubricato come eccesso di potere sotto il profilo di illogicità manifesta, determinata dall’essere stato adottato un provvedimento negativo diverso ed illogico rispetto a tutti i presupposti costituiti dal bando di concorso e da tutte le operazioni successive (dapprima è stata avviata la procedura per l’assunzione della deducente nonostante fosse già entrata in vigore la L. n. 724 del 1994, poi con nota del 9.2.1995 è stato comunicato alla suddetta che con provvedimento del 12.12.1994 era stata decisa la utilizzazione degli idonei, poi è stata disposta una visita medico legale della suddetta).

La Sezione -pur concordando con la parte appellante che ai fini dell'individuazione dei motivi di gravame proposti col ricorso giurisdizionale, deve aversi, in applicazione del cd. criterio sostanzialistico, riguardo non solo alle censure espressamente enunciate, ma anche a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso Consiglio Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7373) - non può condividere il motivo di appello in esame, atteso che, comunque, non è configurabile il vizio di eccesso di potere, nella forma della contraddittorietà, rispetto ad un atto di natura vincolata (Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4507).

Nel caso che occupa con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha dato riscontro alla richiesta di assunzione presentata dalla appellante, evidenziando che nel 1995 non si era potuto dare luogo all’assunzione dell’interessata per effetto del combinato disposto degli artt. 4, II c., e 22, VIII c., della L. 724 del 1994, specificando che il divieto era valido anche per il 1996, per effetto dell’art. 1, IV e V c., della L. 549 del 1995

L’art. 4, II c., della L. n. 724 del 1994 stabilisce che “Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 22;
per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica di carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, ……… e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero ……...”

L’art. 22, VIII c., di detta L n. 724 del 1994 prevede che “Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997.”

L’art. 1 della L. n. 549 del 1995 stabilisce, al I comma, che “Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998..........” e, al V comma, che “Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità, di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,………..”.

L’impugnato provvedimento, nel motivare il diniego di assunzione con richiamo a dette disposizioni era evidentemente basato sulla insussistenza delle circostanze giustificanti la deroga al divieto di assunzione ivi previste e costituiva quindi un atto vincolato, che, per sua natura, non può essere affetto dal vizio di contraddittorietà.

Il motivo in esame non può quindi essere accolto.

3.- Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta erronea declaratoria di inammissibilità della censura di violazione dell’art. 22, XI c., della L. n. 724 del 1994 (che dispone che il divieto di assunzione non si applica agli Enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 504 del 19929), nell’infondato assunto che era stata formulata solo con memoria e non con motivo aggiunto ritualmente notificato all’Amministrazione intimata. Nonostante che in ricorso non fosse indicata la norma violata, era ivi affermato che “La legge che sposta al 1/01/1998 le assunzioni non riguarda le Amministrazioni che hanno carenza di organico ma solo quelle che hanno esubero e non hanno effettuato le procedure di mobilità del personale”, dal che sarebbe stato possibile desumere la natura e la portata della doglianza anche in assenza di indicazione della norma di cui era asserita la violazione, con la conseguenza che il motivo di gravame non sarebbe stato dedotto per la prima volta con la memoria difensiva depositata il 18.4.2005, ma con essa solo argomentato in maniera più dettagliata, con indicazione della specifica norma violata (considerato che l’Azienda resistente all’epoca non si trovava in alcuna delle situazioni deficitarie di cui a detto art. 45 del D. Lgs. n. 504 del 1992, perché le assunzioni da quattro unità erano state portate a tredici evidentemente perché il bilancio era in attivo).

Osserva al riguardo il Collegio che l’art. 22, XI c. della L. n. 924 del 1994 stabilisce che “Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio”.

L’art. 45, II c., del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che “Sono da considerarsi in situazioni strutturalmente deficitarie:

a ) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione del piano di risanamento finanziario da parte del Ministero dell'interno;

b ) gli enti locali che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziabili con parametri obiettivi, dalle quali scaturiscono inequivocabilmente i presupposti per lo stato di dissesto e per gli interventi finanziari a carico dello Stato”.

L’affermazione riportata nel ricorso di primo grado che le disposizioni sul blocco delle assunzioni negli anni in questione non riguardava le Amministrazioni che avevano carenza di organico, ma solo quelle che avevano esubero e non avevano effettuato le procedure di mobilità del personale, non sembra al Collegio affatto coincidente con la censura poi formulata dalla parte ricorrente in primo grado con memoria non notificata, basata sulla sussistenza della esenzione dal blocco delle assunzioni per gli Enti che non versassero in situazioni strutturalmente deficitarie per non aver dichiarato il dissesto ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 1989 e per non presentare dal conto consuntivo gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio.

Tanto induce il Collegio a condividere quanto al riguardo affermato dal Giudice di primo grado che quella formulata con detta memoria concretava una nuova censura che, anche a prescindere dalla tardività del deposito, si rivelava irricevibile in quanto proposta oltre il termine decadenziale di legge ed inammissibile in quanto non proposta come motivo aggiunto e non notificata ritualmente all’Amministrazione che aveva esso l’atto impugnato.

Il motivo in esame non è quindi suscettibile di positiva considerazione.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

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