Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-11, n. 202300336

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-11, n. 202300336
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300336
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00336/2023REG.PROV.COLL.

N. 09654/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9654 del 2021, proposto dalla società NI Assicurazioni S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Ribolzi, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;



contro

l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-VA, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Adolfo Maria Zamboni, Patrizia Rosatone, Marina Binda e Alessia Serino, con domicilio presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Istituto in Roma, via del Quirinale, n. 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II- ter , 12 luglio 2021 n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni-VA nonché i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate dalle parti e gli altri documenti versati in atti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 29 settembre 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Ettore Ribolzi, Patrizia Rosatone e Dario Adolfo Maria Zamboni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello n. R.g. 9654/2021 la società NI Assicurazioni S.p.a. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. II- ter , 12 luglio 2021 n. -OMISSIS-, con la quale il TAR ha respinto il ricorso (n. R.g. 11109/2012), proposto dalla predetta società ai fini dell’annullamento dell’ordinanza del Commissario straordinario ISVAP 5 ottobre 2012 n. 3796/12 di irrogazione ed ingiunzione di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 315, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché di quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- la società NI Assicurazioni S.p.a. è una compagnia leader in Italia nei rami danni e, in particolare, nel ramo RCA;

- il 18 ottobre 2009 avveniva un sinistro stradale che coinvolgeva un mezzo (di proprietà del signor -OMISSIS-) assicurato con la (allora) Aurora Assicurazioni) e nell'incidente (un tamponamento multiplo) riportavano danni alla persona i terzi trasportati e precisamente il coniuge dell'assicurato, signora -OMISSIS- ed i figli -OMISSIS- ed -OMISSIS-;

- il successivo 27 ottobre 2009 perveniva alla compagnia assicuratrice, da parte del legale dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, una richiesta di risarcimento per i danni patiti in conseguenza del predetto sinistro;

- sostiene la società appellante che la richiesta risarcitoria non fosse conforme a quanto prescritto dall'art. 148 d.lgs. 209/2005, in quanto non era corredata da attestazioni sull'attività ed il reddito della signora -OMISSIS- nonché sull'entità delle lesioni subite da tutti gli infortunati, né dai certificati di avvenuta guarigione;

- avveniva poi che, con note del 13 novembre 2009, la IP (che nelle more era succeduta ad Aurora Assicurazioni per incorporazione) informava il legale degli infortunati di aver incaricato un perito medico legale di fiducia (la dottoressa -OMISSIS-) per svolgere gli adempimenti di competenza, invitando gli interessati a sottoporsi a visita medica;

- con lettera in data 12 luglio 2010 il legale dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- trasmetteva ad IP le perizie mediche di parte dei suoi assistiti, invitando la compagnia assicuratrice a predisporre le visite mediche di rito presso il perito incaricato, sicché gli infortunati venivano sottoposti a visita in data 2 settembre 2010;

- in data 14 dicembre 2010 IP riceveva la notifica dell'atto di citazione con il quale i danneggiati (la signora -OMISSIS- e i figli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-) adivano il Giudice di Pace di Perugia onde ottenere il risarcimento dei danni alla persona patiti nel citato sinistro del 18 ottobre 2009;

- in seguito, con lettera raccomandata del 9 maggio 2011, la signora -OMISSIS- esponeva all’ISVAP il ritardo di cui IP si sarebbe resa responsabile nei confronti suoi e dei suoi figli, di talché l'ISVAP apriva tre procedimenti paralleli per il medesimo fatto, prendendo in considerazione separatamente le posizioni dei tre danneggiati e, nello specifico per quanto attiene alla posizione della signora -OMISSIS-, qui rilevante ai fini del presente giudizio, interveniva con lettera di richiesta istruttoria in data 30 maggio 2011, prot. n. 10-11-085376, cui la compagnia assicuratrice dava risposta con propria nota in data 6 giugno 2011;

- seguiva quindi l'atto di contestazione dell'ISVAP n. 4604/11/STU/4136 del 19 settembre 2011 con cui si contestava alla compagnia assicuratrice l'illecito di omessa offerta, ovvero di omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta per i danni alle persone, oltre il termine di 90 giorni dal momento in cui era pervenuta la richiesta di risarcimento e con un ritardo superiore a 120 giorni successivi alla scadenza del termine utile;

- a tale contestazione IP reagiva presentando, in data 16 novembre 2011, una memoria difensiva ma il Commissario straordinario di ISVAP, in data 5 ottobre 2012, adottava il provvedimento n. 3796/12 contenente l'ingiunzione di pagamento della somma di €. 60.023,40 (pari al massimo edittale, oltre alle spese del procedimento), per violazione dei termini di cui all'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005, relativamente alla posizione della signora -OMISSIS- (e in pari data altrettanti provvedimenti con riferimento agli altri due infortunati).

3. – La società NI ha impugnato il suddetto provvedimento sanzionatorio (nonché, con differenti ricorsi, gli altri due provvedimenti sanzionatori adottati da ISVAP in pari data) dinanzi al TAR per il Lazio che ha respinto il ricorso con la sentenza della Sez. II- ter , 12 luglio 2021 n. -OMISSIS-.

In particolare (a pag. 5 dell’atto di appello) la odierna società appellante sintetizza le ragioni che hanno condotto il giudice di primo grado a respingere il ricorso in quella sede proposto come segue:

1) “ Il primo motivo di ricorso, con cui si contestava il permanere della competenza di ISVAP a seguito dell'introduzione del giudizio risarcitorio avanti all'AGO, è stato ritenuto infondato, in quanto la citazione in causa di IP da parte dei danneggiati non inibisce il potere sanzionatorio di ISVAP per fatti avvenuti antecedentemente al giudizio ”;

2) “ del pari è stato ritenuto infondato il secondo motivo, in quanto il termine entro cui doveva essere formulata l'offerta risarcitoria non risulterebbe essere stato interrotto con adeguata richiesta di integrazione documentale o di espressione dei motivi di impossibilità dell'offerta, non essendo all'uopo sufficiente il mero invito a sottoporsi a visita medico-legale ”;

3) “ infine, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'istituto del concorso formale fra violazioni di legge in quanto le posizioni dei tre danneggiati sono fra loro autonome e distinte, mentre (sotto altro aspetto) la L. 689/1981 non contempla, per gli illeciti amministrativi, l'istituto della continuazione, e tale omessa previsione non sarebbe in contrasto con i principi della nostra Costituzione, come affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 270 del 2015 ”.

4. - Nei confronti della sentenza n. -OMISSIS-/2021 la società NI propone ora appello prospettando le seguenti traiettorie contestative ed esplicitando, nello stesso tempo, la propria carenza di interesse a contestare il capo della sentenza con il quale è stato respinto il primo motivo di ricorso in primo grado:

1) in primo luogo dunque, con riferimento al secondo motivo di ricorso dedotto in primo grado, la società appellante torna a ribadire che, nel caso di specie, non era trascorso il termine di 90 giorni entro cui, a norma dell'art. 148, comma 2, d.lgs. 209/2005, doveva essere formulata l'offerta risarcitoria (o comunicati i motivi di

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