Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202403616

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202403616
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403616
Data del deposito : 22 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2024

N. 03616/2024REG.PROV.COLL.

N. 06434/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6434 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Latina, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Latina;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il Cons. Giovanni Tulumello, vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’appellante e le conclusioni delle parti come in atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza gravata il T.A.R. del Lazio, sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare impugnato in primo grado.

L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Latina.

Nel corso del giudizio è stata accolta la domanda dell’appellante di sospensione cautelare degli effetti della sentenza gravata.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 marzo 2024.

2. Come riporta la sentenza gravata, il provvedimento di diniego di emersione dal lavoro irregolare impugnato in primo grado è motivato con riferimento al presupposto provvedimento di revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a sua volta adottato per non essere il prodotto certificato di idoneità alloggiativa proveniente dal Comune di -OMISSIS-.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso pur considerando che contro il provvedimento presupposto pende ricorso straordinario (in quanto “ non essendone stata disposta la sospensione produce i suoi effetti ostativi ”), e pur dando atto che “ la responsabilità della dichiarazione alloggiativa è nel caso di piena e totale pertinenza del datore di lavoro, non potendosi cioè imputare alcunché al ricorrente ”.

3. Deduce in contrario l’appellante:

3.1. “ Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, dell’erronea rappresentazione dei fatti e della erronea valutazione dei fatti ”.

3.2. “ Violazione del principio di proporzionalità, di irragionevolezza e di buona fede ”.

Nell’ambito del secondo motivo viene altresì dedotto – reiterando identica censura proposta in primo grado - un vizio riconducibile alla mancata, effettiva partecipazione dell’interessato al procedimento, posto che “ l’odierno ricorrente, se avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento o il provvedimento in una lingua a lui comprensibile, avrebbe potuto esercitare efficacemente il suo diritto di difesa e avrebbe potuto ottenere un provvedimento a sé favorevole ”.

4. Il ricorso in appello, ad

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