Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-27, n. 202107183

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-27, n. 202107183
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107183
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2021

N. 07183/2021REG.PROV.COLL.

N. 02366/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2017, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A L, L M, con domicilio eletto presso l’avv. L M in Roma, via Panama 58;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'-OMISSIS- sezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il provvedimento del 27 dicembre 2011 di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale e gli ulteriori atti impugnati in primo grado con i motivi aggiunti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Cecilia Altavista;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, in servizio presso la Stazione di -OMISSIS-(Comando provinciale di -OMISSIS-) dal 1 gennaio 2000, quale Comandante con assegnazione dell’alloggio di servizio, con provvedimento del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- del 27 dicembre 2011, notificato il 28 dicembre 2011, è stato trasferito per incompatibilità ambientale alla Tenenza di -OMISSIS-(Comando Provinciale di -OMISSIS-) quale addetto, senza alloggio di servizio, e quale istruttore di tiro per le esigenze del Comando provinciale di -OMISSIS-.

La proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale al di fuori del Comando provinciale di -OMISSIS- era stata formulata dal Comandante provinciale di -OMISSIS- sulla base di elementi emersi in base a esposti di cittadini in ordine a comportamenti del Comandante della Stazione nei rapporti con i cittadini e con le autorità locali, che avrebbero irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia nel locale comandante dell’Arma.

Il provvedimento di trasferimento è stato basato sulla perdita di autorevolezza e di credibilità in ambito locale, prescindendo dagli sviluppi penali della vicenda, ed è stata individuata la sede di -OMISSIS-come quella tra quelle vacanti poste al di fuori del Comando provinciale di -OMISSIS-, più vicina e meglio collegata.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’-OMISSIS--sede di -OMISSIS-, formulando motivi di carenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, abnormità, irragionevolezza per manifesta mancanza di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento, contraddittorietà, carenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, carenza di istruttoria, abnormità, irragionevolezza per manifesta mancanza di proporzionalità, difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà, esponendo che il trasferimento aveva colpito un militare con un eccellente stato di servizio, risultante dai giudizi riportati negli ultimi 15 anni, che il provvedimento non conteneva alcun riferimento a precise circostanze di fatto, essendo, quindi mancata una approfondita istruttoria rispetto ai fatti attribuitigli anche per la mancata audizione dell’interessato;
inoltre, la sede di -OMISSIS-era particolarmente gravosa non solo per il militare ma anche per la sua famiglia, con la perdita dell’alloggio di servizio e l’allontanamento di circa 50 chilometri dalla sede di lavoro della moglie e di studio dei figli;
inoltre le nuove funzioni attribuitegli comportavano un sostanziale demansionamento del militare.

Il 28 dicembre 2011 il Luogotenente -OMISSIS- effettuava un accesso al pronto soccorso di -OMISSIS-con referto di “ -OMISSIS- ” e venti giorni di riposo.

Il referto è stato trasmesso dalla Stazione carabinieri di -OMISSIS-al Comando della Compagnia di -OMISSIS- e al Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-con nota prot. 89/7.

Il 29 dicembre 2011, il Capo sezione sanità del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS-, sulla base della certificazione trasmessa con tale nota, convocava il Luogotenente -OMISSIS- presso l’infermeria presidiaria per il giorno 16 gennaio 2012 e disponeva il ritiro dell’arma in dotazione e del tesserino avendo presentato “ certificazione medica attestante patologia che rientra in quelle previste dalla Pubblicazione C 14 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri al Capitolo XX 6 – 8 ”. Il provvedimento del 29 dicembre in pari data veniva notificato ed eseguito con il ritiro dell’arma e del tesserino di riconoscimento. Il 31 dicembre 2011 il Luogotenente presentava istanza di revoca del ritiro dell’arma e del tesserino e il 4 gennaio 2012 presentava certificazione dell’Azienda sanitaria locale di -OMISSIS-, che escludeva patologie di tipo neuropsichiatrico sia in atto che pregresse, confermando lo stato -OMISSIS-diagnosticato già da due anni per cui veniva assunta idonea terapia.

Avverso il provvedimento del 29 dicembre 2011, avverso i successivi atti di accesso al sistema di videosorveglianza della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
di nomina del nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-;
del verbale del 3 gennaio 2012 di ritiro del badge per l’accesso al Comando della Stazione e di ritiro delle chiavi di accesso alla Stazione;
dell’atto del 5 gennaio 2012 di revoca della concessione dell’alloggio di servizio, notificato l’8 gennaio 2011, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla istanza presentata il 31 gennaio 2011 e per l’accesso agli atti del procedimento sono stati proposti motivi aggiunti, anche con nuove censure avverso gli atti già impugnati;
in particolare è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, in relazione agli artt. 47, 54 del medesimo regolamento ed all’art. 1 R.D. 773/1931, della legge 7 agosto 1990 n. 241, di eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà, aggravamento del procedimento, sviamento di potere, lamentando il mancato rispetto delle garanzie partecipative che avrebbero consentito l’esercizio del diritto di difesa ed evitato l’aggravarsi del procedimento, al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per un provvedimento di trasferimento;
la partecipazione dell’interessato sarebbe stata particolarmente doverosa in presenza di esposti generici e del lungo, incensurato e lodevole servizio svolto;
sono stati poi contestati i fatti oggetto degli esposti pervenuti;
è stato poi formulato un motivo di eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento dei fatti, violazione di norme interne, contraddittorietà, illogicità, violazione e falsa applicazione della pubblicazione C14 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, sviamento di potere, illegittimità derivata, in quanto mancherebbero i presupposti per il ritiro dell’arma e del tesserino, previsti dalla normativa solo in ipotesi di malattia diagnosticata di tipo neuropsichiatrico;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 362, 363, 365, 368 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, l’ eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione di norme interne, contraddittorietà, illogicità, violazione e falsa applicazione, con riguardo al provvedimento di revoca dell’alloggio di servizio, sostenendo la sua spettanza fino all’effettiva decadenza dall’incarico, che non sarebbe ancora intervenuta;
inoltre, non sarebbe stato concesso idoneo termine per consentire la ricerca di un nuovo alloggio per il proprio nucleo familiare, dato che la nuova sede è priva di alloggio di servizio, non potendosi ritenere termine idoneo quello di venti giorni dalla perdita del titolo, in gran parte già decorso prima della notifica del provvedimento.

Nel giudizio di primo grado si costituiva l’Amministrazione contestando la fondatezza delle censure.

Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti. La reiezione della domanda cautelare è stata confermata con l’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.

Nel corso del giudizio di primo grado sono stati, altresì, proposti motivi aggiunti, notificati il 1 marzo 2012 e depositati il 14 marzo 2012, avverso il diniego di accesso agli atti del 27 gennaio 2012, su cui poi è stata pronunciata la sentenza di improcedibilità n. -OMISSIS-.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato il 2 agosto 2012 è stata impugnata la scheda valutativa n. 58, redatta il 22 aprile 2012, per il periodo 1 gennaio 2011-27 dicembre 2011, in cui era stato riportato il giudizio “superiore alla media” deducendo il lampante contrasto con le schede valutative degli anni precedenti nelle quali era stato riportato sempre il giudizio “eccellente” fin dal 1997;
è stato impugnato, altresì, lo “statino dei periodi non computabili ai fini della valutazione caratteristica” dal 28 dicembre al 31 dicembre 2011, in quanto in licenza straordinaria per malattia e la dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica dal 28 dicembre 2011 al 19 aprile 2012, in quanto in licenza straordinaria;
sono state proposte censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2,5,13 del D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 e delle relative istruzioni;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, aggravamento del procedimento, sviamento, sostenendo la illegittimità delle valutazioni e dei giudizi espressi dai compilatori, essendo la valutazione riferita a tutto l’anno 2011, mentre tali giudizi riguardavano gli episodi per cui era stato disposto il trasferimento solo alla fine dell’anno, il 27 dicembre 2011.

La scheda valutativa è stata successivamente annullata in autotutela con provvedimento della Direzione generale per il personale militare--OMISSIS--Documentazione caratteristica e matricolare del 4 ottobre 2012, in quanto i giudizi espressi dal compilatore e dal revisore non erano in linea con i giudizi espressi per alcune voci analitiche.

La scheda valutativa è stata ricompilata il 7 dicembre 2012, con conferma del giudizio finale di “superiore alla media”.

Avverso la nuova scheda valutativa è stato proposto un nuovo atto di motivi aggiunti depositati il 20 marzo 2013, formulando censure analoghe a quelle già formulate con i motivi aggiunti proposti nell’atto depositato il 2 agosto 2012, inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 e l’ eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e per incompetenza/incompatibilità del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- e dell’ex Comandante Provinciale di -OMISSIS- nella compilazione/revisione della scheda valutativa relativa al ricorrente, in quanto rivestirebbero ruoli rilevanti sia nell’indagine penale che nell’inchiesta interna riguardanti il ricorrente, avendo il primo proposto il trasferimento ed il secondo svolto le indagini per conto della Procura della Repubblica e dell’Arma dei Carabinieri;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, per l’ incompetenza dell’ex Comandante Provinciale di -OMISSIS-, essendo stato trasferito ad altro incarico in -OMISSIS-, quindi non più nella linea ordinativa gerarchica del valutando;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.P.R. 8 agosto 213, l’ eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento, la violazione dell’art. 27, comma 2, e 97 Cost. per la contraddittorietà delle valutazioni espresse rispetto ai giudizi “eccellente” degli anni precedenti, confermate anche dalle attività di verifica effettuate periodicamente dai superiori gerarchici presso la Stazione di -OMISSIS-in particolare quelle dello stesso Comandante della Compagnia di -OMISSIS- del luglio 2011 e del dicembre 2011;
in ogni caso i giudizi complessivi del compilatore e del revisore sarebbero in netto contrasto con i giudizi espressi nelle singole voci analitiche;
si è lamentato lo sviamento di potere sostenendo che i giudizi del compilatore del revisore sarebbero tesi ad una conferma ex post della legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, deducendo che le attività investigative della Procura della Repubblica relative ai fatti per cui era stato disposto il trasferimento per incompatibilità ambientale non avevano avuto ancora alcun esito, che non era stato avviato alcun procedimento disciplinare e che al ricorrente era stato affidato un rilevante incarico al Nucleo investigativo dei Carabinieri di -OMISSIS-.

La scheda valutativa compilata il 7 dicembre 2012 è stata annullata in autotutela con provvedimento della Direzione generale per il personale militare--OMISSIS--Documentazione caratteristica e matricolare dell’11 aprile 2013, ritenendo che i giudizi espressi dal compilatore e dal revisore nonché il giudizio complessivo finale non fossero in linea (“per difetto”) con il giudizio “superiore alla media” e il giudizio del revisore nonché il giudizio complessivo finale non fossero in linea con il complesso delle valutazioni analitiche, inoltre, non essendo stato espresso il giudizio di concordanza/non concordanza del revisore sulle qualità fisiche, personal, morali e di carattere.

La scheda valutativa è stata ricompilata il 23 maggio 2013, confermando i giudizi analitici già espressi, ribadendo il giudizio finale di superiore alla media, con un giudizio del compilatore positivo (“ nel periodo oggetto di valutazione ha operato in modo propositivo orientando il personale dipendente verso gli obiettivi da perseguire e fornendo un rendimento di livello molto buono ”), indicando, invece sia il giudizio del revisore che il giudizio complessivo finale una flessione del rendimento per non avere garantito “ il dovuto flusso informativo con la scala gerarchica circa alcune anomale situazioni verificatesi nell’ambito della giurisdizione di competenza ”.

Avverso tale scheda è stato proposto un nuovo atto di motivi aggiunti depositati il 15 novembre 2013, riproponendo le censure dei precedenti motivi aggiunti ovvero l’illegittimità derivata dai vizi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti;
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213, l’ eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità e per incompetenza/incompatibilità del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- e dell’ex Comandante Provinciale di -OMISSIS- nella compilazione/revisione della scheda valutativa relativa al ricorrente, con ruoli rilevanti sia nell’indagine penale che nell’inchiesta interna a carico del ricorrente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.P.R. 8 agosto 2002 n. 213 e l’incompetenza dell’ex Comandante Provinciale di -OMISSIS-, essendo stato trasferito presso altro incarico in -OMISSIS-;
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 D.P.R. 8 agosto 213, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento, la violazione dell’art. 27, comma 2, e 97 della Costituzione, censurando la illogicità e contraddittorietà dei giudizi espressi, in particolare dei giudizi complessivi del revisore e del valutatore rispetto ai giudizi espressi nelle voci analitiche, comunque ampiamente positivi;
inoltre, in questa scheda sarebbe evidente anche il contrasto tra il giudizio espresso dal compilatore, il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, diretto superiore gerarchico, da quello espresso dal revisore, che aveva richiamato le mancanze nel flusso informativo con i superiori gerarchici;
si è poi insistito nella censura di sviamento, sostenendo che il giudizio espresso nella scheda sarebbe stato determinato dalla volontà di giustificare ex post il trasferimento per incompatibilità ambientale.

Successivamente la difesa ricorrente depositava nel giudizio di primo grado documentazione relativa al procedimento penale a carico del Luogotenente, che si era concluso con la pronuncia di del Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS-, di condanna ad un mese di reclusione con pena sospesa e non menzione solo per uno dei vari capi di imputazione (per minaccia al titolare di un locale per non far svolgere la festa studentesca prevista), assolto per tutti gli altri capi di imputazione ( per diciotto “perché il fatto non sussiste”;
per quattro “perché il fatto non costituisce reato”) oltre al proscioglimento per altri capi di imputazione per estinzione del reato per prescrizione e per mancanza di querela;
inoltre, la scheda valutativa compilata il 19 ottobre 2015 per periodi dell’anno 2014-2015 con il giudizio di “Eccellente”.

Con la sentenza n. -OMISSIS-sono stati respinti sia il ricorso che i vari atti di motivi aggiunti;
in particolare il ricorso proposto avverso il trasferimento per incompatibilità ambientale è stato respinto sulla base della consolidata giurisprudenza, per cui i trasferimenti dei militari costituiscono ordini che non sono sottoposti alle norme sul procedimento amministrativo, non avendo natura sanzionatoria, ma potendo essere disposti anche in mancanza di specifici fatti e comportamenti imputabili al militare, in presenza una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza, circostanze ritenute verificatesi nel caso di specie;
è stato ritenuto legittimo, altresì, il provvedimento di ritiro dell’arma e del tesserino, a seguito degli accertamenti sanitari effettuati sull’interessato presso la Sezione Sanità – Infermeria Presidiaria in data 16 gennaio 2012, per cui è stato riconosciuto ammalato con prognosi clinica inabilitante per ulteriori 32 giorni, con patologia per la quale è previsto il ritiro dell’arma e della tessera personale;
nonché il provvedimento di revoca dell’alloggio di servizio, essendo previsto per la cessazione dall’incarico di Comandante della Stazione, dall’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministro della Difesa del 3 giugno 1989, mentre il provvedimento di trasferimento non risultava sospeso per effetto né di provvedimento giurisdizionale né per la fruizione della licenza di convalescenza, che sospende solo il termine di venti giorni per il rilascio dell’alloggio;
inoltre ha richiamato la possibilità di proroga fino a tre mesi, ma rispetto alla quale non era stata presentata la relativa istanza. Sono stati poi dichiarati improcedibili i motivi aggiunti proposti avverso le schede valutative compilate rispettivamente il 22 aprile e il 7 dicembre 2012, essendo state sostituite dalla scheda compilata il 23 maggio 2012, ritenuta legittima, escludendo la fondatezza delle censure di incompetenza, in quanto il superiore che redige i documenti caratteristici deve essere individuato in base al superiore effettivo nel periodo a cui si riferisce la valutazione, mentre i casi di incompatibilità devono considerarsi tassativi;
ha escluso la fondatezza delle ulteriori censure in relazione all’autonomia dei giudizi valutativi per ogni anno, all’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella compilazione e alla sussistenza di episodi denotanti una flessione del comportamento professionale del ricorrente.

Avverso la sentenza è stato proposto il presente appello lamentando l’ “ erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e dei principi di diritto oltre che per errore su punti decisivi della controversia, difetto e illogicità della motivazione ” con riferimento alla parte in cui ha interpretato ed applicati i principi giurisprudenziali sui limiti di sindacabilità dei provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, ha escluso i vizi di legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale, ha escluso lo sviamento di potere, l’abnormità, l’irragionevolezza, la mancanza di proporzionalità del trasferimento;
sono state poi riproposte le censure relative alla illegittimità del ritiro dell’arma e del tesserino di riconoscimento, alla revoca dell’alloggio di servizio, nonché quelle relative alla scheda valutativa n. 58.

In particolare, con i primi due motivi di appello sono stati contestati i capi della sentenza relativi al rigetto del trasferimento per incompatibilità ambientale, sostenendo che l’Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di trasferimento, anche se disposto per esigenze di servizio, ma comunque lesivo dell’onore e del decoro del militare, in presenza di esposti dei cittadini, avrebbe dovuto procedere a verificare le circostanze emergenti da tali esposti e non disporre, comunque, il trasferimento prima di averle adeguatamente istruite, anche con la partecipazione dell’interessato, considerando che poi molti degli episodi per cui vi erano stati esposti e lamentale sono risultati privi di fondamento a seguito del processo penale;
inoltre, ai sensi dell’art. 420 del Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri gli esposti anonimi devono essere cestinati;
mentre gli esponenti comunali che avevano espresso lamentele nei confronti della comandante della Stazione erano stati indagati dallo stesso Luogotenente -OMISSIS- e quindi tali elementi non avrebbero dovuto essere presi in alcuna considerazione;
in relazione, quindi, alle concrete circostanze di fatto, ovvero alla presenza di esposti anonimi e alla permanenza prolungata del Luogotenente -OMISSIS-, quale Comandante della Stazione di -OMISSIS-e al suo stato di servizio con giudizi sempre eccellenti, avrebbe dovuto essere sentito sulla effettiva sussistenza dei presupposti di fatto del trasferimento;
alcuni dei presunti fatti, poi rivelatisi inesistenti nel processo penale erano anche particolarmente risalenti e non denotavano quindi alcuna situazione di urgenza tale da non potere procedere alla partecipazione al procedimento;
proprio la motivazione del provvedimento, che faceva riferimento a tali circostanze di fatto manifesterebbe l’eccesso di potere del provvedimento, adottate senza la previsa verifica delle stesse;
sono stati poi contestati i vari episodi richiamati nella proposta del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Con il terzo motivo sono state riproposte le censure avverso il provvedimento di ritiro dell’arma e del tesserino, sostenendo l’erroneità della sentenza nel ritenere che tale provvedimento fosse basato sull’accertamento diagnostico del 16 gennaio 2012, mentre alla data del provvedimento, il 29 dicembre 2011, vi era solo il referto del pronto soccorso del 28 dicembre 2011, da cui non risultava alcuna patologia neuropsichica;
è stato poi contestato, quale presupposto del provvedimento, il certificato del 16 gennaio, con una diagnosi - per la quale è stata, altresì, proposta querela- in contrasto con quanto risultante dalla certificazione del Responsabile del servizio di salute mentale del 4 gennaio 2012, che escludeva patologie neuropsichiatriche, e successivamente smentita dalla Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-, che aveva accertato la idoneità al servizio, in data 28 febbraio 2012;
sono state, poi, contestate le affermazioni del giudice di primo grado in ordine alla natura di atto dovuto della revoca dell’alloggio di servizio;
sono state, infine, riproposte le censure relative alla scheda valutativa da ultimo formulata il 23 maggio 2013, per la illogicità e contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine ai giudizi espressi, anche alla luce di quelli degli anni precedenti, e riferiti anche a vicende per cui era stato disposto il trasferimento, insistendo per lo sviamento di potere configurato dalla finalità di confermare i presupposti del trasferimento al momento della compilazione della scheda di valutazione.

Si sono costituiti il Ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri con atto di mero stile.

Il 16 marzo 2018 la difesa appellante ha depositato in giudizio le querele per il reato di calunnia presentante nel 2017 dal Luogotenente -OMISSIS- nei confronti del Sindaco, del vice Sindaco e di un consigliere comunale di -OMISSIS-, che erano tra coloro che avevano presentato esposti e riferito gli episodi, per cui era stato poi avviato il procedimento penale a suo carico.

Il 10 giugno 2021 ha depositato le sentenze della Corte d’appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-, pronunciata a seguito del rinvio dalla Cassazione, nonché la sentenza della Cassazione n. -OMISSIS-, che aveva disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di -OMISSIS-, che hanno confermato le assoluzioni del Tribunale di -OMISSIS-;
inoltre articoli della stampa locale relative alla condanna della Corte di Conti del Sindaco del Comune e le schede valutative del luogotenente -OMISSIS- per il 2018 e il 2019 con giudizio “Eccellente”.

Nella memoria per l’udienza pubblica la difesa appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello, rappresentando che la sua fondatezza sarebbe anche confermata da tali elementi sopravvenuti.

All’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, tenuta ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è solo in parte fondato.

La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari assunti per ragioni d’incompatibilità ambientale non abbiano carattere sanzionatorio, ma siano strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e preordinati a ovviare a situazioni d’incompatibilità ambientale, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n.3819;
Sez. 29 marzo 2021, n. 2629;
Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7079;
Sez. IV, 3 aprile 2019, n. 2213;
sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239). Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere disciplinare e sottende l’interesse dell'Amministrazione ad assicurare il regolare andamento del servizio;
va, dunque, ricondotto nell'ambito dei trasferimenti per esigenze di servizio, non costituendo una fattispecie autonoma ma inquadrandosi quale species del più ampio genus dei trasferimenti d'autorità. La finalità del trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale è quella di ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell’ufficio;
tale trasferimento, pertanto, non ha di per sé carattere sanzionatorio, né postula un comportamento contrario ai doveri d’ufficio e non ha dunque natura disciplinare, essendo subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell’ufficio l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (Cons. Stato Sez. II, 1 agosto 2019, n. 5459;
Sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560).

Essendo finalizzato alla tutela del servizio, in presenza di situazioni di incompatibilità ambientale, l’Amministrazione ha un potere- dovere di procedere a disporre il trasferimento (Cons. Stato Sez. II, 8 marzo 2021, n. 1910), ed ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali, per questa ragione, non necessitano nemmeno di una particolare motivazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173, 30 novembre 2020, n. 7562, 18 ottobre 2019, n. 7088).

I provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale sono poi sindacabili, nel giudizio di legittimità, per manifeste illogicità, irragionevolezza e irrazionalità della decisione amministrativa, in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate o che potrebbero derivare alla istituzione alla quale il militare appartiene (Cons. Stato Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 1337).

Pertanto, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità riscontrata dall'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento) e della proporzionalità del rimedio adottato dall'Amministrazione per rimuovere l’incompatibilità rispetto alle finalità di tutela della funzionalità della stessa Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173;
Sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7088;
Sez. IV, n. 239 del 2018).

Essendo, quindi, il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale disposto per esigenze di servizio, rientra negli ordini militari, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessità né di particolare motivazione né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell’ interessato, ai sensi dell’ art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2021, n. 4071;
Sezione IV, 11 marzo 2020, n. 1732;
Sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2167;
Sez. IV, 12 maggio 2016, n.1909). Infatti, in quanto provvedimenti strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, sono sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità di quanto testualmente dispone l'art. 1349, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267;
Sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2167;
id, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926;
id. Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3465).

Inoltre, essendo ricondotti alla species dei trasferimenti di autorità, e, quindi, degli ordini, i provvedimenti di trasferimento per incompatibilità ambientale non devono neppure esplicitare i criteri con i quali sono stati determinati i limiti geografici dell'incompatibilità e, comunque, la più opportuna nuova dislocazione del proprio dipendente non può essere condizionata dalle condizioni personali e familiari dello stesso, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2021, n. 1173;
Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4993;
Sez. III, 7 marzo 2014, n. 1073).

Sulla base di tali consolidate coordinate giurisprudenziali, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi nel caso di specie, i primi due motivi di appello devono essere rigettati.

Infatti, come correttamente rilevato sul punto dal giudice di primo grado, sussistevano, nei limiti del sindacato di questo giudice, i presupposti per procedere al trasferimento per incompatibilità ambientale.

Proprio la circostanza di fatto dedotta dall’appellante, del suo ruolo di comandante di Stazione, anche da molti anni, quindi di persona molto conosciuta nell’ambiente di una piccola cittadina, comportava che anche alcuni esposti diretti nei suoi confronti e attinenti alle modalità di svolgimento del servizio potessero rappresentare un pericolo per la serenità e la efficienza del servizio dell’Arma dei Carabinieri in quella sede;
ciò anche a prescindere non solo dagli esiti del procedimento penale, ma anche dalla stessa fondatezza degli episodi considerati nel provvedimento impugnato.

Se, infatti, per quasi tutti questi episodi l’odierno appellante è stato assolto in sede penale, per essersi rivelati privi di fondamento, i presupposti del trasferimento per incompatibilità ambientale devono essere valutati al momento in cui è stato disposto, il 27 dicembre 2011 e, a quella data, il rischio di indagini penali e, se del caso, di un processo penale, apparivano effettivamente sussistenti e - nei limiti del sindacato giurisdizionale su un provvedimento ampiamente discrezionale- tali rischi comportavano un evidente vulnus agli ordinari rapporti dei Carabinieri all’interno della cittadina.

A conferma di tale valutazione si deve anche rilevare che il processo penale si è poi effettivamente tenuto presso il Tribunale di -OMISSIS-, anche se poi si è concluso con la sentenza del -OMISSIS- con l’assoluzione per quasi tutti i capi di imputazione per cui era stato rinviato a giudizio.

Inoltre, anche la sola esistenza di contrasti, anche solo riferiti, della cittadinanza o degli esponenti dell’Amministrazione locale con il Comandante della locale Stazione, poteva giustificare un provvedimento di trasferimento per incompatibilità, di cui è pacificamente esclusa qualsiasi natura sanzionatoria o disciplinare (come peraltro confermato dal mancato avvio di un procedimento disciplinare), in relazione alla situazione comunque di conflittualità e discredito venutasi a creare.

Né potevano rilevare le esigenze personali e familiari dell’appellante, dovute anche alla perdita dell’alloggio di servizio, tenuto conto che la giurisprudenza sopra richiamata è costante nel ritenere tali esigenze recessive di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione, interesse che non si può negare fosse effettivamente esistente in relazione alla situazione di tensione comunque allora emersa, in base agli episodi che venivano imputati all’odierno appellante.

Quanto alla mancata partecipazione al procedimento, si è già richiamata la giurisprudenza che esclude tale fase partecipativa, trattandosi di ordini disposti per esigenze di servizio, in base alla espressa previsione dell’art. 1349 c.o.m.;
né si può ritenere una differente interpretazione della disposizione, nel caso di specie, in relazione alle concrete circostanze di fatto della vicenda che - secondo la difesa appellante - avrebbero reso necessario l’intervento del destinatario del provvedimento. Infatti, si tratta, comunque, di un trasferimento interamente funzionalizzato alla tutela dell’efficienza e del buon andamento del servizio, nonché del prestigio e del decoro dell’Arma dei Carabinieri, che prescinde, quindi, dall’effettivo accertamento di addebiti a carico del militare trasferito.

Ritiene, invece, il Collegio in parte fondato il terzo motivo di appello con cui si è, in primo luogo, contestata la sentenza di primo grado per avere basato la legittimità del provvedimento di ritiro dell’arma e del tesserino sulla certificazione della infermeria presidiaria del 16 gennaio 2012.

Tale motivo è fondato.

Con il primo atto di motivi aggiunti in primo grado, depositato il 21 gennaio 2012, era stato impugnato il provvedimento del 29 dicembre 2011, con cui era stato disposto il ritiro dell’arma e del tesserino.

Tale provvedimento dal capo Sezione Sanità dell’infermeria presidiaria di -OMISSIS- faceva riferimento alla sola certificazione medica trasmessa dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-con nota 89/7 e poi affermava che era stata presentata “ certificazione medica attestante patologia che rientra in quelle previste dalla Pubblicazione C/14 del Comando generale dell’Arma dei carabinieri al capitolo XX -6- 82” .

Con la nota 89/7 della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-a cui si faceva riferimento, però, era stato trasmesso solo il certificato del pronto soccorso di -OMISSIS-di dimissione dall’accesso del 28 dicembre con la diagnosi di “-OMISSIS- ” e indicazione di riposo per venti giorni.

Pertanto, l’infermeria presidiaria ha disposto alla data del 29 dicembre 2011 il ritiro dell’arma e del tesserino, non essendovi alcuna diagnosi di patologie da cui potesse derivare tale provvedimento.

Il giudice di primo grado ha affermato che “ il ricorrente è riconosciuto ammalato… con patologia per la quale è previsto il ritiro dell’arma e della tessera personale ”;
ha richiamato la circolare n. 1239/9-1-2001 del 3 giugno 2002, facendo riferimento alle ipotesi di ritiro della tessera per licenza di convalescenza per motivi di salute conseguenti ad infermità “neuropsichiche”.

Tali riferimenti devono ritenersi erronei, in quanto alla data del 29 dicembre 2011, di emanazione del provvedimento di ritiro dell’arma e del tesserino, impugnati con i motivi aggiunti in primo grado, non vi era una licenza di convalescenza per una diagnosi di infermità neuropsichica, non potendosi certo far rientrare in tale nozione il rialzo pressorio e lo stato di stress di cui al referto del pronto soccorso del 28 dicembre 2011, senza neppure considerare che lo stato di ipertensione era stato già diagnosticato al Luogotenente -OMISSIS- da due anni e sottoposto ad apposita terapia.

Inoltre, il ritiro dell’arma è previsto anche in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato per ricovero in luogo di cura o in infermeria, circostanze anch’esse da escludersi nel caso di specie.

Non vi era quindi, alla data del 29 dicembre 2011, alcun presupposto per disporre il ritiro dell’Arma e del tesserino, né tale presupposto può essere individuato nella diagnosi della visita effettuata il 16 gennaio 2012, successiva al detto provvedimento;
peraltro tale diagnosi, oltre ad essere stata contestata dal Luogotenente -OMISSIS-, è stata comunque superata dagli accertamenti della Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- del 28 febbraio 2012, che confermava l’assenza di elementi psicopatologici in atto ( come, peraltro, risultante anche dal certificato medico della Asl del 4 gennaio 2012) e la diagnosi di “ -OMISSIS- ” oltre alla gastroduodenite.

Pertanto, erroneamente il giudice di primo grado ha fatto riferimento al certificato del 16 gennaio 2012 rispetto ad un provvedimento adottato in data precedente, quando alcuna diagnosi di disturbo anche solo genericamente psichico era stata ancora effettuata.

Ne deriva sotto tale profilo la fondatezza dell’appello e il suo accoglimento in parte qua, con annullamento del provvedimento di ritiro dell’arma e del tesserino del 29 dicembre 2011 impugnato in primo grado con i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2012.

Con riferimento alla impugnazione del provvedimento del 5 gennaio 2012 di revoca dell’alloggio di servizio, le censure, riproposte peraltro genericamente, sono invece infondate.

Si deve, infatti, rilevare che il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, all’art. 363 comma 3 prevede espressamente: “ la cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato” .

Trattandosi, in base alla espressa indicazione di tale disposizione (e prima dell’art. 2 del D.M. 3 giugno 1989) di una ipotesi di decadenza, la perdita dell’alloggio di servizio ha operato di diritto al verificarsi della cessazione dall’incarico, il 27 dicembre 2011.

Inoltre, la previsione dell’art. 365, per cui l’alloggio “ può essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale ” costituisce una facoltà per l’Amministrazione, la quale, come risulta dalla disciplina del successivo comma 2, comporta un’assegnazione di carattere precario, dovendo l’alloggio “ essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione”.

Analoghe disposizioni erano anche previste dal decreto interministeriale 3 giugno 1989, la cui disciplina era espressamente richiamata anche nell’atto del 15 dicembre 1999, di concessione dell’alloggio di servizio, ubicato nella sede della Stazione di -OMISSIS-, al Luogotenente -OMISSIS-;
in particolare nell’atto di concessione era stabilito al punto 1 lettera a) che “ decaduto il diritto ad occuparlo, l’alloggio deve essere lasciato libero entro venti giorni ”.

Nel caso di specie, dunque la cessazione dell’incarico di comandante della Stazione, intervenuta con il trasferimento per incompatibilità ambientale, comportava ipso iure la perdita dell’alloggio.

Ne deriva che la decadenza dall’alloggio di servizio si era già verificata, alla data del 5 gennaio 2012, quando è stato disposto il rilascio dell’alloggio, restando solo salvo il potere attribuito dall’art. 365 del D.P.R. 90/2010, e prima dall’art. 4 del Decreto interministeriale 3 giugno 1989, di assegnazione temporanea - ma rientrante nella discrezionalità dell’Amministrazione- e la possibilità per l’interessato di richiedere una proroga fino a tre mesi in presenza di comprovate esigenze.

Peraltro, la possibilità di presentare la richiesta di proroga era stata anche espressamente indicata dalla stessa Amministrazione nella relazione difensiva del Comando Legione Carabinieri -OMISSIS- del 3 febbraio 2012, depositata nel giudizio di primo grado il 6 febbraio 2012, che dava anche atto che il rilascio non era immediatamente avvenuto, essendo sospeso in presenza del periodo di malattia del Luogotenente -OMISSIS-.

I motivi relativi alla illegittimità del provvedimento di rilascio dell’alloggio sono, quindi, infondati e devono essere respinti con conferma sul punto della sentenza di primo grado.

Venendo alla parte del terzo motivo di appello, con cui sono state riproposte le censure avverso la scheda valutativa del 23 maggio 2013, si lamenta la illogicità e la contraddittorietà della valutazione per i giudizi espressi per l’anno 2011, anche con riferimento ai giudizi degli anni precedenti, nonché lo sviamento, in quanto i giudizi inferiori sarebbero stati resi al fine di giustificare ex post il trasferimento;
si deduce, inoltre, che l’erroneità del giudizio finale “superiore alla media” risulterebbe provato anche dalle dichiarazioni rese nel dibattimento penale dal revisore della scheda valutativa Colonnello -OMISSIS- da cui risulterebbe la non corrispondenza delle valutazioni.

Il motivo è in parte fondato.

Il Collegio non intende discostarsi dalla consolidata giurisprudenza in materia di documentazione caratteristiche dei militari (disciplinate dagli articoli 1025-1028 del d.lgs.15 marzo 2010, n. 66, cod. ord. mil. e dagli articoli 688-693 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle diposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), per cui i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative, riguardando valutazioni circa le capacità e le attitudini dimostrate in concreto da un militare nel periodo considerato sono espressione di ampia discrezionalità. Tali giudizi sono soggetti ad un sindacato estrinseco da parte del giudice amministrativo con la conseguenza che le censure rivolte nei loro confronti, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, possono essere sindacate solo in caso di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, evidente travisamento dei fatti (Cons. Stato Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3799;
sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1519). Infatti, il giudizio sul rendimento e sulle qualità del personale militare formulato dai superiori gerarchici con le schede valutative ha natura ampiamente opinabile, in quanto comunque affidato a "giudizi di valore", come tali esclusivamente soggettivi, che possono essere sindacati solo quando risulti palese l’esistenza di una chiara figura sintomatica dell'eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. II, 12 aprile 2021, n. 2964;
Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 988), risultando, ad esempio, ictu oculi, la contraddittorietà od illogicità della scheda valutativa ( cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2018, n. 947).

Le schede valutative sono, poi, compilate su moduli predisposti dall'Amministrazione, non sostituibili, per cui anche l’onere motivazionale deve ritenersi assolto nei limiti oggettivamente fissati dalla tipologia di documento impiegato e dallo spazio fisico ivi destinato, nel senso che deve sussistere tra le varie voci indicate nella scheda stessa un necessario rapporto di coerenza e consequenzialità che costituisce, per l’appunto, la congrua motivazione della valutazione (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2020, n. 7780)

Inoltre, sia i giudizi analitici sia quello complessivo, contenuti nel rapporto informativo, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica. Infatti, il principio dell'autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale oggetto di valutazione sia con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento, esclude che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse documentazioni caratteristiche, in quanto la funzione di dette valutazioni è limitata a riscontrare il rendimento del dipendente nel solo e determinato arco temporale preso in considerazione dal documento. Le schede di valutazione rivestono, infatti, la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente siano stati conseguiti giudizi finali migliori Nell’esprimere le proprie valutazioni, l’Amministrazione, infatti, gode di un’amplissima autonomia di espressione, connaturata ad un’ampia discrezionalità, e stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento in servizio del dipendente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n.1656).

Peraltro, se le valutazioni maggiormente positive ottenute nel passato non possono essere poste a fondamento di alcuna pretesa di invariabilità delle stesse e ciascun documento caratteristico è strettamente correlato al periodo oggetto del giudizio, è stato però affermato che se un militare ha meritato giudizi particolarmente lusinghieri, l’attribuzione di giudizi meno elogiativi dei precedenti devono essere coerenti alla presenza di elementi decrementativi (Cons. Stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 407).

Sulla base di tali coordinate giurisprudenziali, ritiene il Collegio che il motivo relativo alla illogicità e contraddittorietà della scheda valutativa compilata il 23 maggio 2013 debba essere parzialmente accolto.

In primo luogo, la difesa appellante contesta che il giudizio di “superiore alla media” non sia corrispondente ai giudizi di “eccellente” costantemente attribuiti al Luogotenente -OMISSIS- negli anni precedenti e, nella memoria depositata per l’udienza pubblica, fa riferimento anche ai giudizi di eccellente nelle schede valutative più recenti, anch’esse depositate in giudizio.

Sotto tale profilo la censura non può essere condivisa, in relazione alla autonomia delle schede valutative redatte con riferimento ad ogni anno di servizio, ben potendo anche un militare dalle eccellenti doti e capacità potere avere una flessione di alcune caratteristiche del servizio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1026 del codice dell’ordinamento militare, i giudizi espressi nella scheda valutativa si concludono con l'attribuzione di una delle seguenti qualifiche: “ eccellente, superiore alla media, nella media, inferiore alla media, insufficiente ”, per cui la qualifica di “superiore alla media” costituisce quella immediatamente inferiore a quella precedente, potendo quindi astrattamente logicamente conseguire ad una flessione del rendimento complessivo.

Peraltro, si deve tenere presente, in concreto, che la scheda valutativa oggetto del presente giudizio (essendo state le precedenti annullate in via di autotutela dall’Amministrazione e i gravami avverso queste proposti dichiarati improcedibili dal giudice di primo grado) è stata emanata a seguito di due annullamenti in autotutela disposti dall’Amministrazione, per l’avvenuto rilievo di una illogicità tra i giudizi resi dal compilatore e dal revisore con il giudizio “superiore alla media” (provvedimento dell’11 aprile 2013 rispetto alla scheda compilata il 7 dicembre 2012) e per l’illogicità tra i giudizi del compilatore e del revisore con alcune voci analitiche (provvedimento del 4 ottobre 2012 con riguardo alla scheda valutativa compilata 22 aprile 2012).

Rispetto alle schede valutative annullate in autotutela, quella del 23 maggio 2012 ha mantenuto invariati i giudizi delle singole voci analitiche, tutti positivi ed in gran parte espressi con la indicazione della massima graduazione in base al modello predisposto. Inoltre, il giudizio del compilatore - che nelle schede precedenti oggetto di autotutela aveva evidenziato una flessione del rendimento- è stato espresso in termini ampiamente positivi (“ nel periodo oggetto di valutazione ha operato in modo propositivo orientando il personale dipendente verso gli obiettivi da perseguire e fornendo un rendimento di livello molto buono”) , mentre solo il giudizio del primo revisore, pur indicando di concordare con il giudizio del revisore - con la indicazione dell’apposita voce del modulo prestampato-, si è espresso in termini di flessione del rendimento con un giudizio, poi esattamente riportato nel giudizio finale, ma sostanzialmente differente da quello del compilatore.

Emerge, quindi, sulla base del solo esame della scheda valutativa, una evidente illogicità e contraddittorietà dei giudizi sia con riferimento al rapporto tra i giudizi analitici, nel complesso molto positivi, con il giudizio finale, che indica una flessione del rendimento (in particolare anche rispetto al giudizio “molto buono” indicato per la voce analitica “rendimento”);
sia, soprattutto, del giudizio espresso dal compilatore con quello del revisore e con il giudizio complessivo finale, espresso in modo analogo a quello del revisore, ma non conseguente a quello del compilatore;
quindi con un evidente difetto di motivazione di tale giudizio complessivo finale rispetto alle voci analitiche e al giudizio del compilatore.

Sussistono, quindi, vizi immediatamente rilevabili dalla scheda valutativa, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale sugli ampi poteri discrezionali dell’Amministrazione nelle valutazioni dei militari, che conducono all’annullamento della stessa, salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione.

Ne deriva che, sotto tale profilo, l’appello è fondato e deve essere accolto con annullamento della scheda valutativa, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Non può essere invece accolta la censura di sviamento di potere, non essendovi alcun elemento di prova per ritenere che la compilazione della scheda valutativa sia stato funzionalizzato ad altri fini, quali la giustificazione ex post del disposto trasferimento.

In conclusione l’appello è in parte fondato e deve essere accolto con la riforma della sentenza impugnata e accoglimento dei gravami proposti in primo grado, limitatamente alla impugnazione del provvedimento del 29 dicembre 2011 di ritiro dell’arma e del tesserino e alla scheda valutativa compilata il 23 maggio 2013, secondo quanto sopra indicato.

In considerazione dell’accoglimento parziale dell’appello e della complessità della situazione in fatto le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

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