Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-06-28, n. 202405715
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2024
N. 05715/2024REG.PROV.COLL.
N. 07484/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7484 del 2022, proposto da
Gmh Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Ministero della Salute - Consiglio Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07978/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma e di Ministero della Salute - Consiglio Superiore di Sanità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati I S e Marina Russo dell’Avvocatura Generale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto n. 20/18/DCA - Proc. n. 2715-MRM del 1° ottobre 2018 l’Autorità Garante nelle Comunicazioni – AGCOM, nella persona del Direttore, contestava alla Società GM Comunicazione s.r.l. (in seguito solo “GM” o “la Società”) la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 3, 36 bis, c.1, lett.c, n.3, nell’art. 40, c.1, nell’articolo 34, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nonché’ nel par..1, punto 2, lett. b del codice di autoregolamentazione media e minori.
1.1. A motivo della contestazione l’Autorità deduceva, in primo luogo, che la Società utilizzava la programmazione, attuata giornalmente e ininterrottamente per l’intera giornata, per diffondere il c.d. metodo “Life 120”, basato sulla adozione di un regime alimentare privo di carboidrati e sull’assunzione di integratori specifici, questi pubblicizzati, nel corso delle trasmissioni, mediante ricorso a televendite che interrompevano in continuazione la programmazione dell’emittente. A supporto della efficacia del metodo venivano trasmessi approfondimenti divulgativi rispetto a una ampia gamma di malattie, commentati dal giornalista A.P.; inoltre venivano tramesse “testimonianze” da parte di soggetti che affermavano di aver ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi.
Tali condotte implicavano, ad avviso dell’Autorità, la diffusione di informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute degli utenti tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti;
1.2. Sotto diverso profilo l’Autorità contestava, inoltre, che nel corso della trasmissione del 29 marzo 2018, ore 17,25, replicata anche in altre giornate e anche in fascia protetta, il giornalista A.P. aveva condotto una intervista ai genitori di una minore disabile, i quali affermavano che dopo aver implementato il metodo “Life 120” la figlia aveva visto un miglioramento delle condizioni generali: nel corso della trasmissione la minore, chiaramente disabile in quanto affetta da una grave patologia dello sviluppo, era presente in studio ed era stata inquadrata nel corso della trasmissione. Tale circostanza implicava, ad avviso dell’Autorità, la violazione di quanto disposto dal Par.1, punto 2, lett. b del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori, secondo cui “ le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici[..] ”.
2. Nel corso del procedimento istruttorio la Società presentava memorie difensive nelle quali rilevava essenzialmente che (i) gli utenti venivano informati, in tutti i modi possibili, circa il fatto che l’uso degli integratori non poteva essere considerato curativo e che le informazioni divulgate non sostituivano il rapporto medico/paziente né dovevano indurre alla sospensione di terapie mediche in corso; (ii) le testimonianze raccolte e trasmesse erano assolutamente veritiere, concrete ed effettive, e in nessuna di esse si invitavano le persone a non curarsi o a sostituire l’assunzione di farmaci con lo stile di vita “Life 120”; (iii) quanto alla testimonianza dei genitori della minore, se ne ribadiva la assoluta veridicità, e si sottolineava come essa non avesse finalità propagandistica.
3. Con delibera n. 72/19/SP del 21 marzo 2019, notificata alla Società in pari data, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’AGCOM, riteneva fondate le contestazioni mosse alla società GM e irrogava alla medesima una sanzione di €. 77.467,50 per la violazione di cui agli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, nonché dell’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché una sanzione di €. 187.500,00 per la violazione di cui al Par. 1, punto 1.2., lett. b), del Codice di autoregolamentazione media e minori e di cui all’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, quindi per un importo complessivamente pari ad euro 264.967,50, somma della quale si ingiungeva il pagamento entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
4. La Società impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, il quale, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso.
4.1. A motivo della decisione il TAR
5. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società GMBH S.p.A., succeduta alla GM Comunicazione s.r.l. giusta atto di fusione del 25 novembre 2021, ha proposto appello avverso l’indicata sentenza,
6. L’AGCOM si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
7. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 marzo 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Con il primo motivo, articolato, motivo d’appello GMBH deduce l’erroneità della impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis e 53 del D. L.vo 177/2005, oltre che eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche.
8.1. Sotto un primo profilo, premesso che le testimonianze ascoltate nel corso delle trasmissioni non hanno mai fatto riferimento alla assunzione di integratori e non potrebbero in alcun modo essere considerate quali “comunicazioni commerciali”, e ribadito il contenuto complesso e articolato delle trasmissioni, composte di una parte divulgativo-scientifica, di testimonianze, e di una parte pubblicitaria ben evidenziata, l’appellante contesta la statuizione, contenuta nella appellata sentenza, secondo cui “ l’amministrazione ha valutato unitariamente l’intera programmazione trasmessa sul canale “Life 120”, prendendo in considerazione gli approfondimenti sulle malattie, commentati da A P, le testimonianze di coloro che seguono lo stile di vita “Life 120” e le televendite dei prodotti relativi al predetto stile di vita (in particolare, gli integratori “Life 120” ed il bestseller “Come vivere 120 anni”). L’autorità ha quindi ritenuto che la predetta programmazione, unitariamente considerata, sia strumentale a pubblicizzare i prodotti “Life 120”, che costituiscono un elemento particolarmente importante dello stile di vita proposto, e possa pertanto definirsi come informazione commerciale… Non è pertanto irragionevole ritenere che la programmazione del canale (comprensiva di tutte le sue articolazioni) sia diretta anche a promuovere l’acquisto dei predetti prodotti, mentre la circostanza che la divulgazione dello stile di vita “Life 120” abbia eventualmente finalità ulteriori, anche di natura non economica, non può comunque impedire l’applicazione della specifica disciplina sulle informazioni commerciali a tutela degli utenti .”
8.1.1. Secondo l’appellante il ragionamento del primo giudice non sarebbe condivisibile in quanto: (i) nella fattispecie non si apprezzano condotte integranti pubblicità occulta o ingannevole, peraltro di competenza dell’AGCM, mentre il riferimento all’intero programma, sarebbe manifestamente erroneo perché la sanzione dell’Agcom è incentrata esclusivamente su comportamenti specifici descritti nell’atto impugnato; (ii) è vero, come riportato in sentenza, che l’Agcom ritiene che tutta la trasmissione abbia natura pubblicitaria ma tale aspetto non viene mai contestato nello specifico, anzi nell’atto di contestazione originario non viene mai neppure sommariamente indicato, poiché le condotte sanzionate sono oggettivamente solo quelle legate alle testimonianze; (iii) del resto, la contestazione afferente la natura pubblicitaria della trasmissione sarebbe completamente generica e indeterminata: mancherebbe nell’atto impugnato qualunque riferimento alla condotta asseritamente tenuta dalla società, a prescindere dalle testimonianze.
8.2. Sotto diverso profilo l’appellante, premesso e ribadito che né durante gli approfondimenti commentati dal giornalista A.P., né nel corso delle testimonianze, é stata mai proferita affermazione alcuna che potesse suggerire agli ascoltatori di interrompere eventuali terapie farmacologiche, a non assumere farmaci o a sostituirli con gli integratori, l’appellante contesta la statuizione del primo giudice secondo cui la valutazione