Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-04-23, n. 201302243
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N. 02243/2013REG.PROV.COLL.
N. 10365/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10365 del 2004, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dagli avv. F P, R V, con domicilio eletto presso Stefano Di Mauro in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 4;
contro
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto presso Maria D'Elia in Roma, via Poli, n. 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01654/2004, resa tra le parti, concernente diniego di ammissione a giudizio idoneita' per livello dirigenziale del ruolo medico del S.S.N.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per la parte appellante gli avvocati Palmieri e Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il dott. Domenico Vita impugna la sentenza del TAR della Campania- Sezione di Salerno - n. 1654/2004 che ha respinto il suo ricorso per l'annullamento del decreto dirigenziale 12 luglio 2000 n°43/San/Rsr, con il quale il ricorrente in primo grado e in appello non è stato ammesso a partecipare al giudizio di idoneità per l’inquadramento in soprannumero nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del S.S.N., di cui all’avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23 agosto 1999, in quanto non era in possesso del requisito dei cinque anni di servizio alla data del 31 dicembre 1992 prestato in modo continuativo e con rapporto a tempo indeterminato.
2. – La sentenza, respinte le eccezioni procedurali di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e di inammissibilità per mancata impugnazione delle clausole del bando di concorso, avanzate dall’Amministrazione resistente, respinge il ricorso nel merito, affermando che la procedura concorsuale è disciplinata dal decreto legislativo n. 517/1993, che prevede un inquadramento in sovrannumero e non dal sopravvenuto art. 8, comma 1 bis, del D.lgs. n. 229/1999, che prevede una procedura di inquadramento nei limiti delle dotazioni organiche. Il ricorrente chiede in realtà che si applichi la normativa sopravvenuta solo per la parte relativa all’anzianità di convenzionamento in modo che possano partecipare i medici con almeno 5 anni di anzianità di incarico convenzionale alla data del 31 dicembre 1998. Ciò darebbe luogo ad un impossibile mix di elementi tra le due procedure.
3. – L’appellante contesta la sentenza del TAR affermando che il D.lgs. n. 229/1999 è entrato in vigore nel luglio del 1999 prima della pubblicazione del bando-avviso pubblico avvenuto il 23 agosto 1999. Pertanto, il bando deve considerarsi disciplinato dal decreto legislativo stesso. Infatti il decreto legislativo all’art. 17 fa salvi solo i concorsi già banditi e non quelli da bandire. La sentenza è, inoltre, errata nel ritenere che il ricorrente chieda l’applicazione di un mix tra le due procedure. In realtà si chiede solo l’applicazione delle disposizioni correttive ed integrative recate dal decreto legislativo n. 254/2000 all’art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 229/1999, che modificano la procedura in questione dal momento della loro entrata in vigore.
4. – L’Amministrazione appellata con propria memoria, riproposte le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado, ribadisce che la Regione Campania ha indetto il concorso con deliberazione n. 1659 del 16 aprile 1999 ovvero prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 229/1999. Pertanto la Regione ha proceduto con la delibera concorsuale impugnata ad applicare il decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal D.lgs. n. 517/1993. Solo successivamente l’Amministrazione ha indetto una nuova selezione sulla base del D.lgs. n. 229/1999. Infatti, con successivo provvedimento la stessa Regione ha dato attuazione al D.lgs. n. 229/1999 pubblicando un nuovo avviso rivolto ai medici in possesso dei requisiti di cui all’art.8, comma 1 bis, del D.lgs. n. 229/1999.
5. – La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2013.
6. – L’appello è infondato nel merito, essendo la impugnata sentenza del TAR pienamente condivisibile anche quanto al rigetto delle eccezioni procedurali avanzate dall’Amministrazione.
6.1.- Le obiezioni formulate nell’appello non scalfiscono la solida argomentazione della sentenza impugnata la quale è fondata sulla distinzione tra due diverse procedure concorsuali. La prima di esse corrisponde all’avviso di selezione pubblicato il 23 agosto 1999, ma a seguito di un procedimento avviato il 16 aprile 1999 con la delibera di Giunta regionale n. 1569 e quindi in data anteriore all’entrata in vigore del decreto n. 229/1999. Tale delibera applica senza alcun possibile dubbio la procedura di inquadramento così come prevista e disciplinata dal testo dell’art. 8, comma 1/bis, introdotto dall’art. 9 del D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 e fa infatti riferimento ad un inquadramento in soprannumero. La seconda procedura fa riferimento alla disciplina introdotta dal l’art. 8 del D.lgs. n. 229 del 1999, che, al comma 3, ha espressamente fatto “salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517”.
6.2. - La seconda procedura introdotta dal decreto legislativo n. 229 modifica il requisito di anzianità di incarico convenzionale e introduce una procedura sostanzialmente diversa da quella di cui al decreto legislativo n. 517 del 1993, dato che quest’ultima prevede un inquadramento in soprannumero mentre la prima contempla, più restrittivamente, una procedura di inquadramento nei limiti delle dotazioni organiche.
6.3. – E’ pertanto certamente infondata la pretesa del ricorrente in primo grado e attuale appellante di applicare il requisito di anzianità di incarico previsto dalla procedura concorsuale di cui al D.lgs. n. 229/1999 al bando del concorso oggetto del presente giudizio, pubblicato dopo la entrata in vigore, ma deliberato prima e quindi sottoposto al regime giuridico di cui decreto legislativo n. 517. Non ha rilievo la data della pubblicazione del bando, ma quello della sua deliberazione, dal momento che la disposizione dell’art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 229/1999, richiamata dall’appellante fa espressamente salve le procedure già “bandite” e cioè già deliberate. Che sia questo il significato del termine “bandite” è reso evidente dal fatto che il comma 2 dello stesso articolo prevede una diversa disposizione per le procedure per il conferimento degli incarichi di secondo livello della dirigenza sanitaria. Per queste ultime si dice esplicitamente che sono portate a termine secondo le norme vigenti solo quelle i cui relativi avvisi pubblici siano già stati “pubblicati nella Gazzetta Ufficiale alla data di entrata in vigore del decreto che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
7. - In conclusione, l’appello deve essere respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni.
8 - Le spese del giudizio in appello possono essere compensate in ragione della durata del complessivo procedimento.