Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-02-04, n. 201500551
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N. 00551/2015REG.PROV.COLL.
N. 06337/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 6337/2013 RG, proposto dal sig. P M (n.q. di titolare dell’omonima azienda agricola) e dalla Old Farm s.s. di M Paolo &L soc. agric., corrente in Mogliano Veneto (TV), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dagli avvocati A M e P M, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri n. 5,
contro
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (già AIMA), in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza breve del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 316/2013, resa tra le parti e concernente i risultati della compensazione nazionale dei QRI e dei relativi prelievi supplementari per l’annata lattiera 1995/96 (quote latte);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimata AGEA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 15 maggio 2014 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Manzi e l’Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto in fatto che il sig. P M (n.q. di titolare dell’omonima azienda agricola) e dalla Old Farm s.s. di M Paolo &L soc. agric., corrente in Mogliano Veneto (TV), dichiarano di esser imprenditori agricoli che producono e commercializzano latte vaccino, onde soggiacciono al regime comunitario delle c.q. “quote latte”;
Rilevato che il sig. M e consorte fanno presente d’aver ricevuto, nel mese di ottobre 1999 ed in sostituzione di una loro comunicata nel precedente luglio, la nota con cui l’AIMA (ora, AGEA) ha comunicato loro, ai sensi dell’art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (conv. modif. dalla l. 27 aprile 1999 n. 118) i risultati della compensazione nazionale dei QRI e dei relativi prelievi supplementari per l’annata lattiera 1995/96
Rilevato altresì che, avverso tale nota dell’AIMA, il sig. M e consorte, nonché un altro folto gruppo di produttori, son insorti innanzi al TAR Lazio con il ricorso n. 13316/99 RG, là deducendo: 1) – l’illegittima riduzione, da parte dell’AIMA, della quota B del QRI, nonostante la sentenza del TAR Veneto che ne annullò il taglio e quantunque questa fu sospesa da questo Consiglio, sicché si applica l’art. 1, c. 1, II per. del DL 43/1999 che sterilizza appunto tal riduzione nell’effettuazione della rettifica di cui all’art. 3 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (conv. modif. dalla l. 27 gennaio 1998 n. 5);2) – l’omessa considerazione, da parte dell’AIMA, della predetta sentenza, senza che sul punto i produttori interessati siano stati coinvolti ai sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e senza che, nell’effettuazione della rettifica ex art. 3 del DL 411/1997, siano state interpellate le Regioni in violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che al riguardo ha ritenuto necessaria l’acquisizione del parere degli enti territoriali;3) – la determinazione retroattiva dei QRI (quantitativi individuali di riferimento) per la violazione dei principi di derivazione UE di certezza del diritto e sull’affidamento, oltre all’illegittimità del DM citato grazie a cui l’AIMA ha accertato i dati di produzione di latte solo in via presuntiva e senz’adeguata istruttoria;4) – l’illegittima imputazione degli interessi in capo ai produttori, anziché agli acquirenti e solo ora per allora, peraltro in violazione alla definizione di tali interessi come compensativi dall’art. 1 del DL 411/1997, nonché dell’art. 1282 c.c.;5) – l’omessa indicazione dei parametri in base a cui l’AIMA ha applicato il prelievo supplementare (trattandosi di vera e propria sanzione amministrativa), il mancato rispetto delle regole di notifica e del contraddittorio (come sancite dagli artt. 13 e ss. della l. 24 novembre 1981 n. 689) e l’omessa indicazione in Euro degli importi dovuti;
Rilevato inoltre che, con sentenza n. 316 del 15 gennaio 2013, l’adito TAR ha rigettato la pretesa attorea, tranne sull’imputazione degli interessi, applicando sul punto vari precedenti conformi;
Rilevato che, avverso la sentenza n. 316/2013, insorgono solo il sig. M e consorte i quali, dopo aver fatto cenno all’evoluzione del regime nazionale sulle “quote latte”, deducono vari motivi sull’illegittima retroattività del sistema d’assegnazione dei QRI e riproponendo i motivi sui quali il TAR non avrebbe statuito alcunché in violazione dell’art. 112 c.p.a.;
Considerato in diritto che l’appello è in parte manifestamente infondato ed è inammissibile per la restante parte, anzitutto perché questo Consiglio ha avuto modo d’esaminare con tanta dovuta attenzione tutte le questioni di primo grado (ancorché esse in varia guisa dedotte in combinazioni molteplici tra loro), da non esser, per quanto ad oggi consta al Collegio, finora state censurate dalla Corte regolatrice o in altre sedi, ancorché si possano esaminare i sei motivi del gravame di primo grado appunto per definirne la manifesta infondatezza e per superare ogn’altra questione qui dedotta;
Considerato pure che, in disparte la piena condivisione nel merito della sentenza appellata, immune da mende è stata la scelta del TAR di decidere in forma succintamente motivata, senz’uopo di ulteriori e defatiganti (quando non strumentali) attività istruttorie o di richieste d’intervento del Giudice comunitario, essendo stata già ampiamente dibattuta e risolta, in senso perlopiù sfavorevole alle pretese azionate anche con il ricorso in epigrafe, la complessa (in sé ed a causa del contenzioso) questione sulle quote latte, onde corretto è l’uso di formule semplificate ex art. 74 c.p.c., da parte del TAR, per decidere anche il caso in esame con riguardo ai conformi e corretti suoi precedenti all’uopo rettamente applicando la regola ex art. 3 c.p.a., sulla redazione degli atti processuali;
Considerato quindi che non ha pregio alcuno il primo mezzo del gravame al TAR, ché gli appellanti non dimostrano, quanto al reintegro della quota B dei QRI e con la dovuta serietà e rigore, neppure in questa sede di poter opporre un giudicato ex art. 324 c.p.c., solo in presenza del quale, ai sensi dell’art. 1, c. 1, II per. del DL 43/1999, è sterilizzato il taglio di tal quota ai fini della rettifica ex art. 3, c. 1 del DL 411/1997;
Considerato di conseguenza che rettamente l’AIMA non ha tenuto conto d’una sentenza del TAR Veneto sì favorevole sul punto, ma sospesa da questo Consiglio, di talché non v’era ragione né di coinvolgere i produttori (per l’effetto automaticamente ripristinatorio che tal sospensione determina), né di bloccare le operazioni di rettifica ex art. 3 del DL 411/1997, ché le Regioni son state interpellate, appunto in applicazione dell’ invocata sentenza n. 520/1995, ai sensi dell’art. 1, c. 2 del DL 43/1999;
Considerato altresì che, quanto a tutte le questioni sulla c.d. “retroattività” e sui pretesi divieti che sul punto s’evincerebbero dalle fonti comunitarie, non è in sé erroneo il ritardo, specie se a fronte di un complesso di dati sulla produzione e la commercializzazione del latte estremamente confuso e talvolta non limpido anche a causa di gravi lacune nell’autocertificazione dei produttori e del difetto di concreta collaborazione pure delle loro associazioni di categoria, nella comunicazione dei QRI e nell’attuazione dell’eventuale prelievo dovuto, in assenza d’una specifica sanzione, sia testuale che funzionale, in caso d’inutile decorso del termine all’uopo indicato;
Considerato infatti che, a parte l’assenza nella specie d'una seria dimostrazione sull'incongruenza effettiva dei dati comunicati alla parte appellante dall'AIMA, in primis non si riscontra, pure in base alla giurisprudenza comunitaria, la sussistenza d’alcun legittimo affidamento a che i produttori, indipendentemente dalle quantità prodotte in concreto, mantengano un sistema produttivo senza assoggettarsi alla doverosa contribuzione, né a che errori o ritardi, che NON si riverberino sulla personale posizione contributiva di ciascuno di essi, si rendano opponibili di per sé soli alla pretesa impositiva (cfr. Cons. St., VI, 23 febbraio 2009 n. 1052);
Considerato, in particolare e ferma la facoltà per l’AIMA di rettificare i QRI di ciascun produttore fintanto che le permanga la potestà impositiva, l’ente ha titolo a liquidare in via automatica ed allo stato degli atti il prelievo dovuto e, quindi, di procederne ad integrarne la riscossione e ad adeguare i QRI ed il sistema di compensazione, non essendo la rideterminazione dei QRI, in base ad arresti della Corte costituzionale (cfr. C. cost., 7 luglio 2005 n. 272), soggetta al vincolo d’irretroattività, in quanto le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati e del prelievo, che spetta all’AIMA in via transitoria ed anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è la conseguenza diretta dei controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono a loro volta funzionali, tra l’altro, all’applicazione corretta della normativa UE sull'intero territorio della Repubblica (arg. ex Cons. St., VI, 8 giugno 2009 n. 3487);
Considerato, anzi, che tali modalità si fondano, in ossequio alle norme ed alla giurisprudenza comunitarie, sulla necessità di adeguare costantemente i QRI ed il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi di controllo, senza che ciò implichi la violazione di legittimi affidamenti, sia perché la complessità degli accertamenti non elide la sostanza in sé del QRI, sia perché l'esigenza di rispettare il diritto comunitario impone di dare effettività al regime delle quote latte fintanto che permangano attuali la relativa potestà (anche impositiva) e la personale situazione produttiva e di patrimonio bovino di tutti e ciascun produttore e sempre salva la facoltà di conguaglio reciproco tra le parti del rapporto contributivo;
Considerato anche che il produttore, almeno coeteris paribus , non avrebbe potuto legittimamente confidare in una quota diversa (ed inferiore) da quella assegnata per l’annata lattiera precedente, dal che la persistenza in capo a lui del presupposto imponibile individuale —qualora il QGG nazionale fosse stato superato nell’annata successiva—, o la possibilità per lui d’avere una base di prova certa ad eventuale confutazione di qualunque anomalia, errore od omissione nelle quote successivamente comunicategli e, se del caso, la non debenza del prelievo supplementare;
Considerato peraltro che, se il QRI dato o predefinito ope legis di un produttore corrisponde al quantitativo di latte da lui commercializzato durante l'annata lattiera cui si riferisce, egli, che in linea di principio conosce già quale sia il quantitativo da lui prodotto, non può confidare su un QRI difforme dai dati reali o da quelli accertabili, né pretendere, per ovvi motivi di economia dei mezzi giuridici, comunicazioni di sorta che gli confermino ciò che egli già sa, fermo restando che l’idea di una comunicazione 'a tappeto' e di accertamenti 'a tappeto' da parte dell'AIMA, oltre che un adempimento per senso comune spropositato rispetto al fine, è una pretesa che non trova supporto specifico nella normativa UE;
Considerato in aggiunta che il regime delle quote latte esiste fin dal 1992 e s’è sempre basato su dati zootecnici e produttivi noti a ciascun produttore in quanto afferenti alla propria singolare attività d’impresa, di talché è, se non manifestamente pretestuoso, perlomeno bizzarro che parte appellante pretenda di non conoscere dati che essa stessa a contribuito a determinare e che s’intendono costanti fintanto che essa non reputi di modificarli, come ben evincesi dalla facoltà di ciascun produttore, posta ai sensi dell’art. 2 del DL 411/1997 e dell’art. 1 del DL 43/1999, di chiedere la rettifica delle quote comunicategli dall’AIMA, secondo regole di comune honeste vivere e di leale collaborazione con la P.A.;
Considerato, per quanto attiene al quinto motivo di primo grado, che non si ha nella specie alcuna violazione della l. 689/1981, giacché, a seguito della novella recata al regol. n. 804/68/CEE (art.