Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2020-06-09, n. 202003691

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza collegiale 2020-06-09, n. 202003691
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202003691
Data del deposito : 9 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2020

N. 04261/2019 REG.RIC.

N. 03691/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04261/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4261 del 2019, proposto da


EROGA ENERGIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C G, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C G in Roma, via Sardegna n.50;


contro

ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zoppini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 775 del 2019;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Terna-Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 il Cons. D S;

Sono presenti gli avvocati Ferrante Maria, dello Stato Di Leo Generoso, e Vercillo Giorgio, in delega di Zoppini Andrea, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "MICROSOFT TEAMS", come previsto dalle normative vigenti;


Letta l’istanza di rinvio della società appellante del 13 maggio 2020;

Rilevato che:

- nell’ambito di altri giudizi di appello aventi ad oggetto questioni giuridiche analoghe a quelle oggi in discussione, la Sezione, con le ordinanze nn. 5361, 5362, 7123 e 7126 del 2019, ha incaricato il Direttore del Dipartimento di Scienze economico aziendali e Diritto per l’economia dell’Università di Milano Bicocca di rispondere, in qualità di verificatore, ai seguenti quesiti: « a) quale sia in dettaglio il funzionamento del MGP dell’energia elettrica di cui in motivazione nel caso in cui venga applicato il disposto dell’art. 14 commi 2 e 4 della delibera 111/06 dell’Autorità di cui in motivazione e quale sia la ragione economica precisa di questo disposto;
b) quali siano i flussi finanziari che ne conseguono;
c) chi sopporti il relativo costo, ovvero se esso rimanga a carico di chi fa il pagamento o venga traslato, e in quale misura, sugli altri soggetti del mercato ovvero sui consumatori finali, ovvero sul corrispettivo uplift, previa esatta definizione economica di quest’ultimo;
e) alla luce di quanto spiegato, quali flussi finanziari e quale ripartizione di costi conseguente si siano determinati negli episodi di asserita programmazione non diligente che hanno portato ad emanare il provvedimento per cui è causa;
f) ove la risposta a qualcuno dei quesiti non sia possibile, ne spieghi le ragioni;
il tutto aggiungendo quanto ritenga utile a fini di giustizia
»;

Ritenuto che:

- le risultanze della predetta istruttoria sono rilevanti anche per la soluzione della presente controversia, e che se ne può disporre l’ acquisizione nel presente giudizio quale prova atipica, impregiudicata ogni valutazione nel merito con riguardo alle conclusioni raggiunte dal verificatore;

è quindi opportuno ‒ affinché la trattazione della presenta causa avvenga congiuntamente alle altre pendenti sulla medesima questione, ed in modo da avere contezza del predetto mezzo di prova ‒ rinviare all’udienza pubblica del 24 settembre 2020;

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