Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-08, n. 202301395
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 01395/2023REG.PROV.COLL.
N. 02573/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2573 del 2016, proposto da C C, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, corso Trieste, 155;
contro
il Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D A P, con domicilio eletto presso lo Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 2722/2015, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dalla parte appellante nei confronti del comune di Galatina, per avere quest’ultimo imposto un’eccessiva durata al procedimento avviato sulla domanda da lui presentata l’8 settembre del 2009, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in tenimento di quel Comune.
Avverso la decisione, sono sollevati i seguenti motivi di appello: error in iudicando violazione dell’art.2043 e 2697 del c.c. ; travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.
2. Si è costituito in giudizio il comune di Galatina, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.
3. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.40 comma 1 lett. d) e comma 2 e art.101 del c.p.a. per non essere stati indicati i motivi specifici di gravame.
La deduzione dell’appellato non è fondata perché il gravame ha evidenziato puntualmente tutte le parti della motivazione della sentenza che intendeva sottoporre a critica. Dunque, sia pur indirettamente, ha rispettato i canoni imposti dal codice di rito per essere ritenuto ammissibile.
4. È parimenti infondata la seconda eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività del ricorso di primo grado. Infatti, il dies a quo per la decorrenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 30 andava individuato – come correttamente ritenuto dalla parte appellante- nel momento in cui l’Amministrazione si determinò, in modo definitivo ed inequivocabile, a respingere la richiesta dell’appellante; momento che risale alla nota del 17 febbraio del 2011, con la quale il Comune comunicava che il diniego, già in precedenza reso noto il 22 luglio del 2010, era emesso anche a causa del parere contrario dell’Aeronautica Militare del 19 febbraio del 2010.
Ritiene il Collegio che questa sia l’opzione più