Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-08-01, n. 201203077

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2012-08-01, n. 201203077
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203077
Data del deposito : 1 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05017/2012 REG.RIC.

N. 03077/2012 REG.PROV.CAU.

N. 05017/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2012, proposto da:


Lmt Laboratorio Metrologico Ternano di Stentella Angelo, rappresentato e difeso dagli avv. M M, G R, con domicilio eletto presso G R in Roma, via delle Carrozze, 3;


contro

Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, La Sardegna e L'Umbria, Agenzia delle Dogane-Direz. Inter. delle Dogane per la Toscana,La Sardegna e L'Umbria - Uff. delle Dogane di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n. 00088/2012, resa tra le parti, concernente revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di controllo e tarature di complessi di misura di interesse fiscale in materia di accisa sull'energia elettrica


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, La Sardegna e L'Umbria e di Agenzia delle Dogane-Direz. Inter. delle Dogane per la Toscana,La Sardegna e L'Umbria - Uff. delle Dogane di Perugia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2012 il Cons. O F e uditi per le parti gli avvocati G R;


Considerato che l’appello avverso l’ordinanza con la quale si è rigettata la domanda di misure cautelari appare fondato, in quanto:

per un verso, nei limiti di delibazione propri della presente fase cautelare, il ricorso proposto in I grado appare assistito da sufficiente fumus boni iuris;

per altro verso, pur in presenza di una udienza pubblica di trattazione nel merito di detto ricorso sufficientemente ravvicinata (19 dicembre 2012), appare sussistente il lamentato danno grave ed irreparabile, attese le rilevanti ripercussioni del provvedimento impugnato sulla pluriennale attività aziendale;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi