Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-30, n. 202107959

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-30, n. 202107959
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202107959
Data del deposito : 30 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2021

N. 07959/2021REG.PROV.COLL.

N. 06851/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6851 del 2019, proposto da
Comune di Canosa di Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ecolife S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini, 68;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, sez. II, n. 565/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ecolife S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto delle richieste di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositate in atti da parte degli Avv. Di Donna e Pappalepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con determinazione dirigenziale n. 299 del 26.7.2001, il Comune di Canosa di Puglia ha aggiudicato a Ecolife s.r.l. il servizio di igiene urbana, spazzamento e servizi complementari al canone annuo di €. 2.298.233,20.

E’ seguito il contratto rep. n. 1363 del 28.9.2001, di durata novennale con decorrenza dal 1.9.2001 al 31.8.2010.

In vista della scadenza contrattuale, il contratto è stato inizialmente prorogato per sei mesi e, così, fino al 28.2.2011;
indi, per effetto di ulteriori proroghe, il servizio s’è protratto fino al 31.8.2012.

Prima della scadenza naturale del contratto (31.8.2010), con ricorso promosso dinanzi al T.a.r. per la Puglia - Bari (rubricato al r.g. n. 577/2009), Ecolife ha chiesto accertarsi il diritto al compenso revisionale maturato sul corrispettivo dell’appalto per gli anni dal 1.9.2001 al 31.12.2009, previa declaratoria di nullità del comma 7 dell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto, che prevedeva una franchigia in favore dell’amministrazione pari al 10%.

Con sentenza 20.6.2013, n. 999, in parziale accoglimento del gravame promosso da Ecolife, il T.a.r. per la Puglia – Bari ha:

1) dichiarato “ il diritto della società ricorrente a percepire le somme spettanti a titolo di revisione prezzi rispetto al canone d'appalto per i servizi di cui al contratto del 28.9.2001, con riferimento al periodo compreso tra il 1° settembre 2002 e il 31 dicembre 2009, secondo le modalità ed i criteri indicati in motivazione, maggiorate degli interessi legali calcolati su base annuale dalla costituzione in mora sino all'effettivo soddisfo ”;

2) condannato il Comune di Canosa di Puglia “ a corrispondere in favore della società ricorrente le somme indicate al precedente punto, detratte di quanto già versato a titolo di revisione ove riferibile all’arco temporale considerato, previo accordo da raggiungersi con l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, quarto comma, c.p.a. ”.

In pendenza del giudizio di appello della sentenza n. 999/2013 (poi passata in giudicato a seguito di vicende processuali risultanti dagli atti, ma non più rilevanti), la società Ecolife ha presentato ricorso per la sua ottemperanza (r.g. n. 232/14 del T.a.r. per la Puglia - Bari), che è stato deciso con sentenza n. 849 del 20 giugno 2019, appellata dinanzi a questa Sezione con ricorso iscritto al n. r.g.7335/2019.

2. Frattanto la società ricorrente ha introdotto un separato ricorso iscritto dinanzi allo stesso T.a.r. per la Puglia - Bari col n. r.g. 952/2013, per ottenere l’accertamento del diritto al compenso revisionale per il periodo immediatamente successivo, dall’1.1.2010 al 31.8.2012.

In questo giudizio ha chiesto la condanna del Comune di Canosa di Puglia al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione e/o adeguamento del canone oltre accessori di legge, ivi compresi gli interessi legali e/o moratori per ritardato pagamento, anche ai sensi del d.lgs. n. 231/2002;
nonché, ove occorra, la dichiarazione di nullità della clausola n. 18 del capitolato speciale d’appalto per il servizio di igiene urbana e complementari, allegato al contratto di appalto del 28.9.2001 rep. n. 1363, nella parte in cui subordina la revisione del canone di appalto, a decorrere dal secondo anno, al verificarsi di aumenti o diminuzioni del costo del personale addetto, del carburante e dello smaltimento, tali da determinare una media ponderata di variazione superiore al 10% del prezzo di appalto, in contrasto con quanto disposto dall’art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537, così come modificato dall’art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724.

2.1. Il Comune si è costituito, ha resistito al gravame ed ha proposto ricorso incidentale con domanda riconvenzionale con cui ha opposto un credito pari ad € 254.187,41 per canoni annui corrisposti in eccesso a titolo di revisione prezzi del servizio igiene urbana e complementari con decorrenza dal giorno 1.9.2002 al 31.8.2012 (data di cessazione del servizio), oltre interessi legali a partire da quest’ultima data e fino al dì dell’effettivo soddisfo.

2.2. La sentenza indicata in epigrafe – dato atto di una consulenza tecnica d’ufficio disposta nel parallelo giudizio n. 232/2014 per quantificare le somme spettanti alla ricorrente nel periodo fino al 31 dicembre 2009 e dell’acquisizione nel presente giudizio in data 15 dicembre 2018 di una relazione istruttoria richiesta all’amministrazione comunale – ha deciso come segue sulle questioni preliminari di rito e di merito:

- ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione in linea con quanto affermato, nel parallelo giudizio, dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 20 aprile 2017 n. 9965, ritenendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 Cod. proc. amm. anche riguardo al ricorso incidentale del Comune;

- ha respinto le eccezioni preliminari della società, concernenti il difetto di procura ad litem del Comune e l’estinzione del giudizio per l’asserita tardiva prosecuzione ai sensi dell’art. 80 Cod. proc. amm., dopo che il giudizio era stato sospeso in pendenza del ricorso per Cassazione, azionato nell’altro giudizio per la questione di giurisdizione, ed in attesa della decisione di appello sulla sentenza n. 999/2013, intervenuta con sentenza del Consiglio di Stato, 28 marzo 2018, n. 1940;

- ha respinto, in parte, l’eccezione di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso incidentale del Comune proposta dalla società ricorrente, ritenendo che “ nel presente giudizio il ricorso incidentale con domanda riconvenzionale è ammissibile limitatamente all’eventuale controcredito vantato dalla pubblica amministrazione unicamente con riferimento al periodo successivo al giorno I.

1.2010 e in relazione al solo compenso revisionale eventualmente corrisposto in eccesso e con esclusione di diversi costi ed oneri (che peraltro fuoriescono dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di compenso revisionale, come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 17.10.2017, n. 4797)
”;

- ha respinto l’eccezione, formulata dal Comune, di tardività del ricorso principale (notificato il 5 luglio 2013) per non avere la ricorrente Ecolife impugnato la determina dirigenziale n. 366/2010, ritenendo trattarsi di diritto soggettivo, assoggettato a prescrizione quinquennale;

- ha respinto l’eccezione, formulata dal Comune, di inammissibilità della richiesta del compenso revisionale per gli anni 2010-2012, stante l’originaria scadenza novennale del contratto, ritenendo che il servizio era proseguito senza soluzione di continuità in forza di proroghe tecniche, senza dare luogo a nuovi rapporti giuridici;

- ha escluso dall’ambito della controversia la rifusione di oneri diversi e ulteriori (tritovagliatura e deferrizzazione), anche perché, come detto, materia riservata alla giurisdizione ordinaria.

2.3. Nel merito dei due ricorsi, principale e incidentale, la decisione è stata quindi la seguente:

A) sul ricorso principale:

- premesso il diritto alla revisione del prezzo di appalto della società ricorrente, ha dato atto della rinuncia di quest’ultima alla domanda relativa alle annualità 2011 e 2012, giusta memoria del 15 febbraio 2019, ed ha quindi limitato la propria pronuncia alla sola annualità 2010;

- rinviando, ex art. 74 Cod. proc. amm., alla motivazione della sentenza n. 999/2013 e decidendo in conformità, ha riaffermato “ la piena operatività del meccanismo di sostituzione legale (artt. 1419, comma 2, e 1339 del codice civile) per quanto concerne la contestata clausola di cui all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto nella parte in cui subordina la revisione del canone d’appalto, a decorrere dal secondo anno, al verificarsi di aumenti o diminuzioni del costo del personale addetto, del carburante e dello smaltimento, tali da determinare una media ponderata di variazione superiore al 10% del prezzo di appalto, in quanto in contrasto con il meccanismo imperativo di revisione che non contempla alcuna franchigia ”;

- ha espressamente previsto che la revisione “ con riferimento all’anno 2010 dovrà essere calcolata applicando l’indice FOI […] ” e che gli interessi di mora sono dovuti nella misura legale e non ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, essendo stato il contratto stipulato prima dell’8 agosto 2002 (data a decorrere dalla quale soltanto alle somme dovute per revisione dei prezzi contrattuali si applicano gli interessi di cui al citato decreto legislativo);

- ha disposto che in sede di liquidazione “ si dovrà tenere conto dell’eventuale compensazione (oggetto del ricorso incidentale con domanda riconvenzionale) di quanto corrisposto in relazione all’anno 2010 dal Comune di Canosa di Puglia ad Ecolife in forza della determina n. 397/2005 (ratione temporis operante nell’anno 2010), non potendo trovare applicazione con riferimento a detta annualità i criteri di cui alla successiva determina dirigenziale n. 366/2010 (relativa alle annualità 2011 - 2012 oggetto di rinuncia da parte della società istante con memoria del 15.2.2019) ”;

B) sul ricorso incidentale:

- con tale ultima statuizione ha ritenuto ammissibile la domanda incidentale limitatamente a quanto corrisposto in eccesso dal Comune per il solo anno 2010, vale a dire “ nei limiti dell’eventuale controcredito vantato dalla stessa P.A. unicamente con riferimento al periodo successivo al giorno 1.1.2010, in relazione al solo compenso revisionale eventualmente corrisposto in eccesso e con esclusione di diversi costi ed oneri che fuoriescono dalla giurisdizione del G.A. ”;

- ha affermato poi che la determina dirigenziale n. 366/2010, sulla quale il Comune ha basato la domanda incidentale “ concerne incontestabilmente la revisione relativa al periodo successivo all’1.1.2011, deponendo in tal senso il suo tenore letterale ”;

- in proposito ha perciò condiviso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel giudizio parallelo r.g. n. 232/2014 circa il fatto che detta delibera avesse decorrenza dall’1 gennaio 2011;

- ne è seguita l’affermazione che dall’importo che sarebbe risultato dovuto a titolo di revisione per l’anno 2010 “ dovranno essere sottratte - come sopra rilevato - le somme già erogate in favore della società ricorrente a titolo di revisione, ove - motivatamente - riferibili all’anno 2010 sulla scorta di documentazione o calcoli che l’Amministrazione avrà l’onere di allegare alla proposta di accordo. ”.

2.4. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati quindi accolti nei limiti sopra specificati e, per l’effetto, per il solo anno 2010, è stato affermato il diritto della società alla revisione prezzi del canone di appalto per i servizi di cui al contratto del 28 settembre 2001 e ne è stata rimessa la determinazione all’amministrazione comunale “ secondo le modalità ed i criteri indicati in motivazione, maggiorate degli interessi legali calcolati su base annuale dalla costituzione in mora sin all’effettivo soddisfo ”, con conseguente condanna del Comune di Canosa di Puglia al pagamento del dovuto, previo accordo da raggiungere con l’interessata ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc.amm.

Le spese processuali sono state compensate.

3. Avverso la sentenza il Comune di Canosa di Puglia ha proposto appello con tre motivi.

3.1. La società Ecolife si è costituita per resistere all’appello.

3.2. Con ordinanza collegiale 6 maggio 2020, n. 2858 è stata disposta una verificazione al fine di “ acquisire in via istruttoria, a fronte di dati fattuali disomogenei ed incoerenti, dettagliato e documentato riscontro in ordine alle liquidazioni operate, con distinti deliberati, a favore della società, con puntuale riferimento ai criteri di quantificazione adottati ed alla precisa imputazione, anche sotto il profilo temporale, delle somme concretamente corrisposte ”.

3.3. Disposti diversi rinvii, per sostituire il primo organismo di verificazione, rinunciante, per autorizzare la nomina di ausiliari e per differire il termine per la conclusione delle relative operazioni da svolgersi in contraddittorio da parte del Direttore generale della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (ora Direzione generale per l’economia circolare) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero per la transizione ecologica), nominato in sostituzione, questi ha depositato la relazione in data 23 aprile 2021.

Con ordinanza collegiale dell’8 giugno 2021, n. 5475 è stato disposto rinvio dell’udienza di merito al fine di trattare congiuntamente il presente ricorso col ricorso in appello iscritto col n. r.g. 7335/2019, avente ad oggetto la sentenza di ottemperanza n. 849/19.

3.4. All’udienza del 4 novembre 2021, fissata anche per la decisione in camera di consiglio di tale ultimo appello, la causa, su richiesta scritta delle parti, è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche, nonché di note di udienza di entrambe.

4. Va premesso che il rapporto di pregiudizialità del giudizio concluso con la sentenza 999/2013 (cui ha fatto seguito la sentenza di ottemperanza n. 849/19) rispetto al presente giudizio, ritenuto dal T.a.r. con l’ordinanza collegiale 4 dicembre 2015, n. 1602, è venuto meno a seguito delle vicende processuali successive, per le quali il thema decidendum del presente giudizio è limitato alle sole questioni poste dai motivi d’appello, di cui si dirà.

4.1. Pertanto, sebbene residuino questioni parzialmente comuni ai due giudizi, non è necessario effettuarne la riunione, considerato che non ricorre la fattispecie dell’art. 96 Cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni proposte contro distinte sentenze.

4.2. Al fine di sgomberare il campo da argomentazioni di entrambe le parti non pertinenti, va precisato che non formano oggetto del presente giudizio di appello:

- la rifusione di oneri diversi e ulteriori rispetto al compenso revisionale del canone dell’appalto, in particolare degli oneri di tritovagliatura, su cui hanno dibattuto le parti (anche a seguito della verificazione), poiché già con la sentenza di primo grado si è affermato che la relativa questione “ fuoriesce dal thema decidendum di cui al ricorso introduttivo ” e la statuizione non è stata impugnata da alcuna delle parti ed è perciò coperta da giudicato interno;

- i criteri di calcolo del compenso revisionale spettante alla società per l’anno 2010, così come fissati nella sentenza qui gravata, poiché - fatto salvo quanto si dirà sull’eccezione di compensazione riproposta con l’appello del Comune – essi non hanno formato oggetto di impugnazione:

- - in particolare, non sono oggetto del presente giudizio di appello la questione interpretativa dell’art. 18 del capitolato speciale di appalto e la questione concernente l’applicazione del criterio revisionale di cui al comma 5 della stessa disposizione contrattuale ovvero del criterio suppletivo del c.d. indice FOI, su cui si è espresso il giudice di primo grado, senza che, come detto, la questione sia stata riproposta con appello principale o incidentale;

- -parimenti, esula dall’oggetto del presente giudizio di appello la questione – oggetto invece del giudizio di ottemperanza concluso in primo grado con la sentenza n. 849/19, appellata nel distinto giudizio iscritto in appello col n. r.g. 7335/19 – dell’applicazione della percentuale di incremento (contrattuale o secondo l’indice c.d. FOI) sull’importo integrale del canone ovvero su una percentuale di questo (in tesi, corrispondente al 76, 61 %, pari all’incidenza delle tre voci contrattualmente rilevanti a fini revisionali).

Così sfrondata la controversia da questioni che entrambe le parti hanno via via inserito ed affrontato nei propri scritti, le relative contrapposte ragioni non verranno prese in considerazione appunto perché esulano dal thema decidendum di appello.

5. Passando a trattare di questo -superata l’eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata da Ecolife richiamando l’art. 119 Cod. proc. amm., non applicabile alla presente controversia (cfr. Cons. Stato, III, 5 novembre 2018, n. 6237) - logicamente preliminare è il terzo motivo.

Con tale mezzo ( Error in judicando: erronea applicazione degli artt. 6, comma 4, legge n. 537/1993 e 115 d.lgs. n. 163/2006;
erronea valutazione delle risultanze documentali e probatorie;
motivazione contraddittoria, perplessa, apparente ed erronea. Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata
), il Comune premette che, a seguito della rinuncia della ricorrente alla domanda relativa agli anni 2011 e 2012, la questione oggetto del contendere, essendo il contratto pervenuto alla scadenza naturale di nove anni il 31 agosto 2010, riguarderebbe la proroga di quattro mesi del servizio disposta dal 31 agosto 2010 al 31 dicembre 2010 “ agli stessi patti e condizioni del contratto vigente ”.

Dato ciò, l’appellante sostiene che, poiché l’art. 6, comma 4, legge n. 537 del 1993 (applicabile ratione temporis ) ha riguardo alle sole proroghe contrattuali di durata superiore a sei mesi, la revisione non potrebbe essere accordata per il detto periodo di proroga, tanto più che a fronte della richiesta di prolungamento del servizio, la società Ecolife non ha sollevato alcuna contestazione.

5.1. In disparte i profili di inammissibilità evidenziati dalla difesa della Ecolife per novità della censura in appello, il motivo è comunque manifestamente infondato.

La disposizione richiamata dall’appellante riguarda i contratti inferiori a sei mesi e non le proroghe.

Nel caso di specie, poi, si è avuto un unico rapporto contrattuale iniziato con contratto del 2001 e proseguito senza soluzione di continuità fino al 31 agosto 2012, con proroghe tecniche, tali qualificabili, per l’evidente ragione, già espressa nella sentenza gravata, che il rapporto è proseguito ai medesimi patti e condizioni, senza che fossero intervenute trattative finalizzate alla ri-negoziazione.

Al riguardo costituisce ius receptum che presupposto della revisione è che “ vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale: laddove la prima consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;
mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali. Dette specifiche manifestazioni di volontà danno corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto identico a quello originario e ancorché privi di alcuna proposta di modifica del corrispettivo
” (così Cons. Stato, III, 24 gennaio 2019, n. 613 ed altre).

Nel caso di specie l’accettazione della società appaltatrice non ha riguardato una proposta di nuovo contratto né ha fatto seguito a trattative contrattuali, sì da avere dato luogo ad una nuova manifestazione di volontà negoziale, ma è consistita nel mero consenso al differimento della scadenza contrattuale, determinando l’operatività del meccanismo revisionale del prezzo anche nei periodi di proroga contrattuale.

5.2. Il terzo motivo di appello va quindi respinto.

6. I primi due motivi attengono alle decisioni assunte dal primo giudice a proposito del ricorso incidentale con domanda riconvenzionale proposto dal Comune di Canosa di Puglia, promosso per ottenere il riconoscimento di un controcredito riveniente dalle somme corrisposte a Ecolife a titolo di revisione del prezzo con la determinazione n. 366/2010.

6.1. Col primo ( Error in procedendo et judicando: vizio di omessa pronuncia;
violazione dell’art. 42, ult. co., c.p.a.;
violazione dei principi esegetici in tema di ricorso incidentale per domanda riconvenzionale;
motivazione contraddittoria, apparente ed erronea. Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata
), il Comune appellante sostiene, in primo luogo, che nessuna preclusione da giudicato si sarebbe potuta ritenere, per il periodo 2002-2009, con riferimento alla sentenza n. 999/2013, dal momento che la domanda non avrebbe potuto essere posta in quel giudizio ai sensi dell’art. 42, comma 5, Cod. proc. amm., in concomitanza col ricorso principale iscritto al n. r.g. 577/2009 promosso da Ecolife per il compenso revisionale relativo agli anni 2002-2009, perché all’epoca il controcredito dell’amministrazione non era ancora venuto ad esistenza, in quanto sorto soltanto dopo la determinazione dirigenziale del 29 dicembre 2010, n. 366.

6.1.1. Inoltre, ad avviso dell’appellante, la relativa domanda non avrebbe potuto essere avanzata nel successivo giudizio di ottemperanza promosso da Ecolife per l’esecuzione della sentenza n. 999/2013 con ricorso iscritto al n. r.g. 232/2014 perché la domanda riconvenzionale era già stata formulata dal Comune già nel primo grado del presente giudizio, avviato da Ecolife con ricorso iscritto al n. r.g. 952/2013 e concluso con la sentenza qui impugnata, a meno di non incorrere nel divieto di bis in idem .

In ogni caso, nel giudizio di ottemperanza non sarebbe stato necessario proporre alcuna domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento delle somme già corrisposte dal Comune a titolo di compenso revisionale per il periodo 2002-2009 poiché già la sentenza da ottemperare (n. 999/2013) aveva disposto che dall’importo ottenuto a seguito del calcolo del compenso revisionale “ dovranno essere sottratte le somme già erogate in favore della società ricorrente a titolo di revisione, liquidate – si rammenta – con determinazioni dirigenziali n. 397 del 14.12.2005 e n. 366 del 29.12. 2010 […]”, tanto è vero che l’incidenza delle somme già corrisposte in favore della ricorrente anche con tale ultima determinazione ha costituito l’oggetto precipuo del giudizio di ottemperanza.

L’appellante precisa che nel primo grado di tale giudizio (rubricato col n. 232/14) è stata effettuata una c.t.u., all’esito della quale il consulente tecnico d’ufficio ha, tra l’altro, escluso che la determinazione n. 366/2010 riguardasse gli anni precedenti il periodo 2011-2012 e per tale motivo il Comune si sarebbe determinato a precisare, nel presente giudizio, la domanda riconvenzionale portata dal ricorso incidentale, chiedendo in compensazione l’intero controcredito di € 977.403,60 liquidato a seguito della citata determinazione n. 366/2010.

6.2. Col secondo ( Error in judicando: violazione dell’art. 42, ult. co., c.p.a.;
violazione dei principi esegetici in tema di ricorso incidentale per domanda riconvenzionale autonoma;
erronea valutazione delle risultanze documentali e probatorie;
motivazione contraddittoria, perplessa, apparente ed erronea. Erroneità e ingiustizia della sentenza appellata
) l’appellante, con una prima censura, critica la sentenza nella parte in cui, pur ritenendo ammissibile il ricorso incidentale nei limiti di un eventuale controcredito vantato dalla p.a. solo per il periodo successivo al giorno 1 gennaio 2010, ha poi escluso dalla compensazione per l’anno 2010 le somme corrisposte con la determinazione dirigenziale n. 366/2010.

6.2.1. Con una seconda censura l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha respinto (pur se implicitamente, e non con apposita statuizione contenuta nel dispositivo) la domanda riconvenzionale per ottenere il riconoscimento del credito rivendicato dal Comune, compreso quello maturato per gli anni 2011 e 2012.

In proposito, sostiene che, trattandosi di domanda riconvenzionale autonoma, e non di eccezione riconvenzionale tendente unicamente alla reiezione della domanda di parte ricorrente, promossa in un giudizio rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, avrebbe dovuto essere decisa nel merito, malgrado la rinuncia della ricorrente Ecolife alla domanda concernente il compenso revisionale per gli anni 2011 e 2012.

7. I motivi non meritano di esseri accolti.

In punto di fatto è necessario premettere che con la verificazione disposta nel presente grado si è accertato che:

- il canone revisionato con determinazione dirigenziale n. 397/2005 è rimasto in vigore dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010;

- con la determinazione dirigenziale n. 366 del 29 dicembre 2010 il Comune di Canosa di Puglia ha revisionato per la seconda volta il canone annuo di appalto, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

E’ vero che, come dedotto in giudizio dal Comune, con la determinazione n. 366/2010, l’amministrazione comunale ha tenuto conto degli incrementi percentuali dei tre parametri di costo contemplati nell’art. 18 del capitolato speciale d’appalto nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010, ma ciò al solo fine di calcolare il canone revisionato per gli anni 2011 e 2012. La considerevole misura della percentuale di incremento (pari alla media ponderata del 19,39%) si spiega perché, non essendo stata effettuata alcuna revisione dal 2005, l’incremento è stato calcolato su cinque anni, piuttosto che su uno soltanto.

Tuttavia, rileva ai fini della decisione che la determinazione n. 366 del 2010 non contiene alcuna previsione di pagamento di somme in favore della società Ecolife, imputabili a compenso revisionale dovuto per il periodo precedente il 1° gennaio 2011.

7.1. Tutte le questioni poste col primo motivo di appello risultano quindi carenti di interesse, atteso che, anche se il giudice di primo grado fosse entrato nel merito della domanda riconvenzionale relativamente al periodo fino al 31 dicembre 2010 compreso, avrebbe dovuto comunque respingere la pretesa del Comune di Canosa di Puglia di vedersi riconosciuto un

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