Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-02-15, n. 201300914
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00914/2013REG.PROV.COLL.
N. 09539/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2001, proposto da:
Germinale S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Piera Tonelli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;
contro
Provincia di Firenze, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Pizzuti, Stefania Gualtieri, Lina Cardona, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00356/2001, resa tra le parti, concernente ESPROPRIO - RISARCIMENTO DANNI CONSEGUENTI DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Mariagiulia Giannoni (su delega dell’avv. Piera Tonelli) e Giovanni Pasquale Mosca (su delega dell’avv. Lina Cardona);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Germinale impugnava innanzi al Tar della Toscana il decreto dirigenziale n.136 del 14 aprile 2000 con cui la Provincia di Firenze disponeva l’acquisizione definitiva di alcuni terreni di proprietà della predetta Società nell’ambito del procedimento di realizzazione della circonvallazione est di Barberino di Mugello in variante alla strada provinciale n.8 .
Dette opere erano state dichiarate di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti in sede di approvazione del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n.2040 del 13 /11/1995 , con la fissazione dei termini di inizio e fine lavori in tre e cinque anni e con provvedimento n.108 del 25/3/1997 veniva disposta in favore della Provincia di Firenze l’occupazione d’urgenza degli immobili.
La ricorrente lamentava la illegittima apprensione dei beni in quanto gli stessi non erano ricompresi nel piano particellare, né nel decreto di occupazione d’urgenza e nel verbale di consistenza e immissione in possesso e quindi non erano coperti dalla necessaria dichiarazione di pubblica utilità .
Concludeva, quindi, per l’annullamento del decreto di esproprio e per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita realizzazione delle opere stradali , con la condanna della Provincia alla restituito in integrum del bene illegittimamente appreso ovvero alla corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno subito pari al valore venale della maggiori aree occupate e alla diminuzione del valore arrecata alla proprietà della ricorrente , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della irreversibile trasformazione del terreno occupato.
L’adito Tribunale territoriale con sentenza n.356/2001 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è stato impugnato