Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106868

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106868
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106868
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05958/2007 REG.RIC.

N. 06868/2011REG.PROV.COLL.

N. 05958/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5958 del 2007, proposto da:
P U, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Studio Viglione-Vitolo in Roma, via Ovidio n. 32;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza; Commissione Permanente di Avanzamento per la valutazione a scelta dei brigadieri del Corpo della Guardia di Finanza;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01951/2006, resa tra le parti, concernente NON IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI BRIGADIERE CAPO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli, su delega dell'avv. G V e Giovanni Palatiello (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

L’appellante, brigadiere della Guardia di Finanza, impugna la sentenza in epigrafe, reiettiva del suo ricorso avverso il giudizio di non idoneità, poiché “non possiede le qualità professionali necessarie per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”, espresso nei suoi confronti nel procedimento per l’avanzamento a scelta per l’aliquota determinata con riferimento all’anno 2003, per aver egli riportato un rimprovero con decorrenza 17.03.2005 per esser risultato titolare di partita I.V.A., attribuita per l’esercizio culture miste oli – viti –vinicole, in violazione dell’art. 12 della legge 31/7/1954 n. 599.

Deduce: 1) error in judicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 55, 57 e 58 del D.Lgs. 12.05.1995, n. 199, degli artt. 33 e ss. della legge 10.05.1983, n. 212, dell’art. 3 legge n. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, per arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, lamentando un eclatante travisamento, da parte dei giudici di primo grado, dei principi generali in materia di promozioni e avanzamento nelle forze armate e sostenendo che non poteva essere preso in esame un episodio singolo successivo, e, dunque, estraneo, al periodo di riferimento della valutazione; erroneo sarebbe l’avviso che i requisiti per l’avanzamento debbano essere posseduti dal valutando sino al conseguimento della promozione, non potendo l’eventuale

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