Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106868

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2011-12-27, n. 201106868
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106868
Data del deposito : 27 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05958/2007 REG.RIC.

N. 06868/2011REG.PROV.COLL.

N. 05958/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5958 del 2007, proposto da:
P U, rappresentato e difeso dall'avv. G V, con domicilio eletto presso Studio Viglione-Vitolo in Roma, via Ovidio n. 32;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza;
Commissione Permanente di Avanzamento per la valutazione a scelta dei brigadieri del Corpo della Guardia di Finanza;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 01951/2006, resa tra le parti, concernente NON IDONEITA' ALL'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI BRIGADIERE CAPO


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli, su delega dell'avv. G V e Giovanni Palatiello (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’appellante, brigadiere della Guardia di Finanza, impugna la sentenza in epigrafe, reiettiva del suo ricorso avverso il giudizio di non idoneità, poiché “non possiede le qualità professionali necessarie per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”, espresso nei suoi confronti nel procedimento per l’avanzamento a scelta per l’aliquota determinata con riferimento all’anno 2003, per aver egli riportato un rimprovero con decorrenza 17.03.2005 per esser risultato titolare di partita I.V.A., attribuita per l’esercizio culture miste oli – viti –vinicole, in violazione dell’art. 12 della legge 31/7/1954 n. 599.

Deduce: 1) error in judicando, violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 54, 55, 57 e 58 del D.Lgs. 12.05.1995, n. 199, degli artt. 33 e ss. della legge 10.05.1983, n. 212, dell’art. 3 legge n. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità, difetto dei presupposti e di istruttoria, per arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, lamentando un eclatante travisamento, da parte dei giudici di primo grado, dei principi generali in materia di promozioni e avanzamento nelle forze armate e sostenendo che non poteva essere preso in esame un episodio singolo successivo, e, dunque, estraneo, al periodo di riferimento della valutazione;
erroneo sarebbe l’avviso che i requisiti per l’avanzamento debbano essere posseduti dal valutando sino al conseguimento della promozione, non potendo l’eventuale ritardo nel compimento della valutazione rispetto al periodo di riferimento comportare uno slittamento od un ampliamento del periodo oggetto di valutazione a danno dell’interessato;
2) error in judicando per ulteriore violazione delle norme sopra indicate ed eccesso di potere sotto svariati profili, per erroneità dell’ulteriore affermazione posta dal giudice di primo grado a fondamento delle sentenza, secondo la quale la commissione di avanzamento avrebbe correttamente motivato il giudizio di non idoneità;
l’amministrazione non avrebbe operato la doverosa valutazione complessiva, comportante comparazione degli elementi positivi, costituiti dalle indiscusse qualità professionali del brigadiere, evidenziate dalla costanza di giudizi caratteristici sempre superiori alla media ed anche eccellenti, e negativi, vale a dire della modesta sanzione riportata, che, viceversa, avrebbe costituito l’elemento dal quale la commissione ha fatto automaticamente discendere il giudizio di inidoneità.

Resiste e replica articolatamente l’Amministrazione intimata.

L’appellante ha dimesso memoria, ulteriormente illustrando le proprie tesi.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 5 luglio 2011.

L’appello si rivela infondato.

Non persuade, quanto al primo motivo, la tesi che la Commissione non avrebbe potuto prendere in considerazione la riferita sanzione, per estraneità del singolo episodio all’arco temporale esclusivamente rilevante e coincidente col servizio prestato sino al 31.12.2003.

Precisato che la sanzione comminata in data successiva è riferita ad una condotta di tipo permanente (titolarità di partita I.V.A. dal 1996 al 2005 in violazione dell’art. 12 legge n. 599/1954) relativa anche al periodo oggetto di scrutinio, va considerato che l’art. 35 della legge 10 maggio 1983, richiamato dall’art. 58 del D.Lgs. 12 maggio 1999, n. 199, stabilisce che “le commissioni esprimono i giudizi sull’avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sovrintendente sia idoneo o non idoneo all’avanzamento”, indi procedendo a valutare i sovrintendenti ritenuti idonei attribuendo i punteggi di merito per i vari complessi di qualità. Nell’esprimere il giudizio di idoneità, la commissione, ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. cit., deve verificare se il militare a) abbia ben assolto le funzioni inerenti al grado rivestito e b) sia in possesso dei requisiti fisici intellettuali di cultura morali di carattere e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Quest’ultimo profilo involge una valutazione di tipo prospettico circa il comportamento ed il rendimento nel grado superiore ed implica un giudizio sul possesso attuale dei requisiti predetti.

La richiamata normativa, dunque, non comporta che l’esistenza dei requisiti vada valutata con riferimento esclusivo alle condizioni esistenti alla data di fissazione dell’aliquota (il 2003, nella specie) e tale limitazione si porrebbe in contrasto con il principio dell’attualità della valutazione e con la funzione prognostica del predetto segmento della valutazione.

Conferma della possibilità di valutare, ai fini del riscontro della sussistenza dei requisiti, la relativa perduranza sino al momento di effettuazione della valutazione e, così, di effettuare una valutazione non legata esclusivamente all’arco temporale coincidente con l’aliquota nella quale è inserito il valutando, si ritrae dal disposto degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 199/1995, in tema di nuovo inquadramento del personale direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza;
si prevede, infatti, che “1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui all’articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli artt. 34 e 35 della medesima legge, l’ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l’interessato dal quadro di avanzamento se questo è stato formato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi