Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-30, n. 202406805
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Pubblicato il 30/07/2024
N. 06805/2024REG.PROV.COLL.
N. 06490/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6490 del 2023, proposto da
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Ditta Individuale Lupetti Kevin, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati S B, G F e A D, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), 23 gennaio 2023, n. 34, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ditta Individuale Lupetti Kevin;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellata l’avvocato G F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ditta Lupetti Kevin (di seguito “ ditta Lupetti” ), già titolare di autorizzazione (con validità dal luglio 2019 al 20 ottobre 2019, prorogata al 31 dicembre 2019) e poi, a seguito di procedura evidenziale al massimo rialzo sull’importo del canone stabilito a base d’asta, della concessione demaniale marittima n. 29 del 18 agosto 2020 (con decorrenza dall’1 gennaio 2020 al 10 gennaio 2024) per l’occupazione di un’area demaniale di 1159 mq. sita in Olbia, di fronte al Museo Archeologico, sulla quale ha collocato una ruota panoramica, non avendo potuto esercitare la propria attività in alcuni periodi degli anni 2020 e 2021 per effetto delle misure urgenti di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, ha presentato nel tempo varie istanze all’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, volte a ottenere la riduzione e l’esonero dal pagamento del canone annuo di euro 103.057,00.
1.1. In particolare, risulta dagli atti che la ditta Lupetti:
- con istanza del 24 novembre 2020 e successive integrazioni, chiedeva all’Autorità concedente una riduzione del canone per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto attuativo 4 novembre 2020, n. 415, adottato dalla stessa Autorità, in quanto non aveva potuto esercitare l’attività nei periodi dal 9 marzo al 24 giugno 2020 e dal 28 ottobre al 15 dicembre 2020 a causa dell’emergenza pandemica e dei conseguenti provvedimenti governativi (d.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 1, 10 e 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 dicembre 2020);
- con nota del 10 giugno 2021 chiedeva, inoltre, di essere esonerata dal pagamento del canone di concessione, in relazione al periodo 1° gennaio 2021 - 31 agosto 2021, in virtù di quanto previsto dall’art. 65 del decreto legge 2021, n. 73 che prevede l’esenzione totale dal pagamento del canone demaniale per gli spettacoli viaggianti;
- con istanze del 16 luglio 2021 e del 28 ottobre 2021 chiedeva poi una riduzione del canone di concessione per gli anni 2020 nonché 2021, anche ai sensi degli artt. 43 e 49 del “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna” (che disciplina l’ipotesi di “ riduzione del canone in presenza di eventi straordinari o per cause dipendenti dall’Autorità di Sistema Portuale, dallo Stato e da altri Enti Pubblici” ), deducendo di aver dovuto sospendere la propria attività anche per gli ulteriori periodi dal 24 dicembre 2020 al 14 febbraio 2021 e dal 22 marzo 2021 al 15 maggio 2021 per effetto delle misure nel frattempo adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.
2. L’Autorità di Sistema Portuale rigettava le istanze presentate dalla ditta.
2.1. In particolare, con nota del 18 giugno 2021, n. 13104, l’Autorità riteneva che la disciplina di cui all’art. 65 del d.l. 73/2021, invocata dall’interessata al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento dovuto, non fosse applicabile ai canoni relativi a concessioni di beni del demanio statale appartenenti a enti pubblici statali non economici, come l’Autorità stessa.
2.2. Con nota prot. n. 24963 del 19 novembre 2021, l’Autorità respingeva, inoltre, le richieste di riduzione del canone avanzate dalla ditta per tutti i periodi indicati, ritenendo ostative al riconoscimento del beneficio le seguenti circostanze:
- l’impossibilità di confrontare il fatturato del 2019 con quello del 2020 posto che la concessione demaniale marittima è stata rilasciata con decorrenza 11 gennaio 2020;
- il rilascio della concessione demaniale marittima a seguito di procedura ad evidenza pubblica aggiudicata sulla base del rialzo percentuale del canone posto a base di gara;
- l’integrale produzione della istanza di riduzione del canone, con annessa dichiarazione sostitutiva, solo in data 15 dicembre 2020, ovvero oltre il termine del 24 novembre 2020 previsto dal decreto presidenziale per presentare l’intera documentazione;
- l’assenza di collegamento, risultante dai conti economici presentati dalla ditta, tra costi e ricavi relativi alla attività in concessione.
2.3. Su tali presupposti, con nota del 15 dicembre 2021, l’Autorità ingiungeva alla ditta il pagamento del canone per l’anno 2021 in misura intera, per l’importo di euro 101.154.56, da versare entro la data del 4 gennaio 2022.
3. Avverso i predetti atti di diniego alle istanze e di ingiunzione al pagamento del canone concessorio adottati dall’Autorità di sistema portuale, la ditta Lupetti proponeva ricorso al T.a.r. Sardegna, impugnando anche gli atti presupposti (i decreti attuativi dell’articolo 199 del decreto legge n. 34 del 2020 e il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità) e articolando tre motivi di censura per mezzo dei quali sosteneva l’illegittimità degli atti impugnati.
3.1. Innanzitutto, la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, avendo l’amministrazione respinto le varie istanze della ricorrente senza preventivamente inviare la comunicazione prevista dalla citata norma.
3.2. Con il secondo motivo la ricorrente contestava le valutazioni e motivazioni poste alla base del rigetto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 199 e del decreto attuativo dell’Autorità Portuale n. 415 del 4 novembre 2020 (come integrato dal successivo decreto 220/2020).
3.3. Infine con il terzo motivo di ricorso si impugnavano i provvedimenti dell’Autorità anche nella parte in cui avevano respinto le istanze di riduzione del canone presentate, per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento d’uso dell’Autorità portuale, e la richiesta di esenzione ai sensi dell’art. 65 del d.l. 73/2021.
3.4. Con ordinanza 12 gennaio 2022, n. 11 il T.a.r. accoglieva l’istanza cautelare.
3.5. Con motivi aggiunti depositati il 3 novembre 2022 la ditta Lupetti impugnava, formulando autonome censure, i provvedimenti (l'ordine di pagamento prot. 0021305 del 30 agosto 2022 e la nota prot. 0025181 dell'11 ottobre 2022) con cui l’Autorità intimava alla ditta di versare entro venti giorni anche l’intero canone per l’anno 2022, pari ad € 109.194,19 (somma poi effettivamente corrisposta dalla Lupetti, pur con riserva di ripetizione), e respingeva anche la richiesta dell’interessata di annullamento in autotutela, nonché di applicazione in proprio favore dell’esenzione dal pagamento del canone prevista dall’art. 11 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (per le “installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale ”), esenzione che l’art. 8, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, modificando l’art. 65, comma 6, del decreto legge 2021, n. 73, aveva prorogato sino al 31 giugno 2022.
4. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondate tutte le censure ivi articolate, ed ha di conseguenza annullato gli atti impugnati.
5. Di tale sentenza l’Autorità di sistema portuale domanda la riforma, deducendone l’erroneità e l’ingiustizia con il presente appello, affidato a quattro motivi di impugnazione.
5.1. Si è costituita l’originaria ricorrente, eccependo l’inammissibilità (anche per assenza di critiche specifiche alla sentenza impugnata) e l’infondatezza dell’appello.
5.2. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. I motivi di appello sono così di seguito sintetizzati.
6.1. Con il primo motivo l’Autorità di sistema portuale contesta le statuizioni della sentenza che hanno accolto la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990.
Secondo l’appellante il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento del 19 novembre 2021 prot. n. 24963, con il quale si evidenziavano le condizioni ostative al riconoscimento del beneficio della riduzione richiesto dalla ditta Lupetti, avesse carattere definitivo e non interlocutorio.
La natura endoprocedimentale dell’atto in esame non sarebbe smentita neanche dalla successiva emissione della richiesta di pagamento del canone, posto che la pendenza dell’istruttoria finalizzata al beneficio di riduzione non sospende né esonera dal pagamento dei canoni.
La censura, oltre che inammissibile in quanto rivolta avverso un atto di natura non definitiva, sarebbe comunque infondata in quanto la nota del 19 novembre 2021 costituirebbe mero atto applicativo, avente natura vincolata, dei due decreti nn. 415/2020 e 220/2021 con i quali l’Amministrazione ha stabilito i parametri e i criteri per la presentazione delle domande di riduzione, il che escluderebbe la necessità del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21 octies della l. 241/1990.
6.2. Con il secondo e il terzo motivo l’appellante deduce che la sentenza sarebbe viziata da errores in iudicando nella parte in cui, accogliendo il secondo e il terzo motivo del ricorso introduttivo, ha ritenuto carente dal punto di vista motivazionale sia il diniego di riduzione del canone ai sensi dell’art. 199 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto attuativo n. 415 del 4 novembre 2020, sia il rigetto dell’istanza di riduzione presentata per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 49 del regolamento d’uso dell’Autorità Portuale.
6.3. Nel rammentare che il provvedimento di diniego impugnato è atto plurimotivato, l’Autorità evidenzia che sarebbe anzitutto corretta la prima ragione a fondamento del rigetto della riduzione, stante l’impossibilità di confrontare il fatturato generato nell’ambito dell’attività svolta nel 2019 con quello riferito all’anno 2020, sia per l’assenza di continuità giuridica tra i titoli – l’autorizzazione del 2019 e la concessione del 2020, rilasciata a seguito di un autonomo procedimento evidenziale – sia in considerazione del fatto che le due attività non sarebbero confrontabili neppure sotto il profilo temporale, atteso che le autorizzazioni relative all’anno 2019 coprono solo una parte dell’annualità.
6.3.1. Inoltre, osterebbe alla richiesta riduzione anche l’assentimento della concessione a seguito di procedura ad evidenza pubblica: ciò in quanto sarebbe illogico rideterminare a posteriori una base di gara di una procedura svolta diversi anni prima. Una simile conclusione verrebbe a minare la certezza del diritto, la par condicio tra gli operatori partecipanti alla procedura evidenziale nonché la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Tali principi impongono all’Amministrazione concedente di mantenere intatti i parametri contrattuali, in primis il canone, che hanno costituito elemento di valutazione comparativa in sede di affidamento della concessione.
6.3.2. Quanto alle ulteriori motivazioni alla base del diniego - la tardività della richiesta rispetto ai termini stabiliti con decreto 415/2020 e l’inesistenza di un collegamento tra costi e ricavi indicati nei conti economici presentati e quelli assoggettabili all’attività in concessione – l’Autorità appellante si è limitata ad osservare che entrambe le censure sono assorbite dalle precedenti condizioni ostative la cui sussistenza impedisce la valutazione nel merito dell’istanza.
6.4. Con il quarto motivo di appello l’Autorità ha contestato le statuizioni con cui il primo giudice ha ritenuto comunque applicabile l’esenzione dal versamento del canone concessorio prevista per gli spettacoli viaggianti ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 l. 337/1968 e 65 comma 6 del d.l 73/2021.
6.4.1. In particolare, si sostiene che avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere applicabile la legge n. 337 del 18 marzo 1968 in materia di spettacoli viaggianti e in particolar modo nell’aver ritenuto coerente con il caso di specie l’esenzione dal pagamento del canone demaniale prevista per gli spettacoli viaggianti, in relazione all’anno 2022, dall’art. 65 del d.l. n. 73/2021, n. 73, come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 4/2022.
6.4.2. Il riferimento alle aree demaniali dovrebbe essere correlato unicamente a quelle appositamente individuate dai Comuni e dagli stessi amministrate.
Per converso, secondo l’appellante, dovrebbe ritenersi che la normativa di riferimento non possa trovare applicazione per le aree demaniali marittime di competenza delle Autorità di sistema portuale, che amministrano le stesse ai sensi del Codice della navigazione per quanto previsto dalla legge 84/94 (in particolare, ai sensi dell’art. 6 comma 4, lett. e) della legge) che, rispetto a quella citata, è norma speciale e temporalmente successiva.
7. L’appello è infondato.
8. In primo luogo la sentenza è corretta e va confermata laddove ha accolto la censura concernente la violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 41 in quanto l’impugnato diniego della richiesta di riduzione del canone non è stato preceduto dal prescritto preavviso.
8.1. È pacifico che l’Autorità ha respinto le richieste della originaria ricorrente senza avere previamente instaurato con la stessa alcun contraddittorio procedimentale, il che integra di per sé la contestata violazione, specie in un’ipotesi - come quella in esame - in cui l’applicazione e l’interpretazione della disciplina di riferimento non è univoca, con la conseguente potenziale utilità del contributo procedimentale del privato interessato, prima di tutto a fini di corretta ricostruzione in fatto della vicenda.
8.2. Tanto premesso, deve anzitutto convenirsi che l’impugnato provvedimento del 19 novembre 2021 non ha natura endoprocedimentale ma definitiva, ove si consideri che lo stesso, con evidente intento precettivo, stabiliva espressamente che “la riduzione/esonero dai pagamenti del canone demaniale marittimo in questione, non può essere accolta” .
8.2.1. Si tratta, dunque, di un provvedimento di rigetto delle istanze a tutti gli effetti, espressivo delle determinazioni (definitive) dell’Autorità (la quale non si è limitata a comunicare all’interessata i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, né l’ha invitata a presentare memorie e documenti, riservandosi di decidere all’esito);tant’è vero che a breve distanza di tempo – senza adottare, nelle more né in seguito, altro provvedimento e coerentemente con quanto deciso sulla esclusione di ogni tipo di riduzione o esenzione richiesta - è stato ingiunto alla ditta appellata il pagamento integrale del canone di concessione.
8.3. È dunque evidente che anche per la stessa amministrazione le istanze erano irrimediabilmente considerate respinte e la vicenda si intendeva definita in tal modo.
8.3.1. Sul punto, non coglie nel segno neanche il rilievo dell’appellante secondo il quale la natura endoprocedimentale dell’atto in esame non sarebbe esclusa dal fatto che l’Autorità portuale avrebbe subito dopo proceduto ad esigere il canone della misura intera, e ciò perché la pendenza dell’istruttoria non esonererebbe dal pagamento del canone.
Infatti, non solo l’amministrazione, come correttamente evidenziato dal T.A.R., ha ordinato il pagamento del canone integrale relativo all’anno 2021 (trascorsi appena 15 giorni dall’adozione del provvedimento del 19 novembre 2021), ma anche nel 2022 ha intimato il pagamento del canone in misura integrale, il che presuppone evidentemente che la propria scelta definitiva fosse quella assunta, nel senso di non accordare alcuna esenzione o riduzione.
8.4. Il preavviso di rigetto andava, pertanto, notificato al fine di acquisire le deduzioni difensive da parte della ditta, tanto più che si trattava di un’attività discrezionale, come del resto riconosciuto dalla stessa Autorità portuale nella nota del 12 gennaio 2021, emessa all’inizio del procedimento e a riscontro della primigenia istanza del 24 novembre 2020, ove si afferma che sarebbe stata facoltà dell’amministrazione valutare la riduzione del canone dovuto in relazione all’anno 2020, che, se riconosciuta ai sensi dell’art. 199 d.l. 34/2020, sarebbe stata applicata “...in detrazione/compensazione con la misura del canone dovuta nell’anno 2021” .
8.5. In effetti, non può dubitarsi che il provvedimento in esame abbia natura discrezionale, in quanto il relativo procedimento concerneva la valutazione e l’apprezzamento di circostanze straordinarie e la loro incidenza sul rapporto concessorio: e ciò sia con riferimento all’istanza presentata ai sensi dell’art. 199 del D.L. 34/2020 e del decreto 415/2020, sia per quanto riguarda le richieste presentate per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell’art. 49 del regolamento d’uso dell’Autorità.
Infatti, in relazione alla prima istanza l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno determinare la percentuale di riduzione, e, con riferimento alla seconda, anche il periodo da prendere in considerazione.
8.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di appello è infondato.
9. Sono, del pari, infondati il secondo e il terzo motivo di doglianza, che possono essere oggetto di trattazione unitaria stante la loro connessione.
9.1. Correttamente la sentenza ha accolto il ricorso introduttivo anche per quanto concerne il difetto di motivazione sia del diniego di riduzione del canone ai sensi dell’art. 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché del decreto attuativo del 4 novembre 2020 che in relazione alla decisione dell’Autorità di respingere anche la richiesta di riduzione del canone presentata il 19 novembre 2021, per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 49 del regolamento d’uso dell’Autorità Portuale.
9.2. Sotto il primo profilo, giova rammentare che il citato art. 199 al comma 1 ° lett. a) prevede che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, “possono disporre, la riduzione dell’importo dei canoni concessori di cui all’articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all’anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall’articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione;la riduzione di cui alla presente lettera può essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019.”
9.3. L’Autorità di sistema portuale ha posto a fondamento del contestato diniego di riduzione del canone ai sensi della norma appena citata e del menzionato decreto attuativo quattro ragioni, ovvero: a) l’impossibilità di confrontare il fatturato del 2020 con quello del 2019, in ordine al quale la disciplina vigente richiedeva un calo non inferiore al 20%, giacché l’interessata aveva ottenuto la concessione demaniale solo a gennaio del 2020; b) il fatto che il rilascio della concessione è avvenuto a seguito di evidenza pubblica basata sul rialzo del canone rispetto all’importo indicato a base d’asta; c) la violazione del termine di legge del 24 novembre 2020, posto che l’istanza di riduzione del canone è stata presentata integralmente, con l’annessa dichiarazione sostitutiva, in data 15 dicembre 2020; 4) l’impossibilità di ricondurre i costi e ricavi indicati dalla ditta all’attività in concessione.
9.4. Correttamente la sentenza ha ritenuto che i rilievi motivazionali non reggono al vaglio di legittimità.
9.5. In primo luogo, il confronto tra il fatturato del 2019 e quello del 2020 era senz’altro possibile.
Infatti, anche nell’anno 2019 la ricorrente disponeva, in virtù dell’autorizzazione n. 38/2019 e successivi differimenti, dell’area demaniale poi occupata, a partire dal 2020, in forza della concessione rilasciata dalla stessa Autorità portuale.
Di ciò si dà atto nella stessa concessione e, per vero, anche nella ricostruzione del fatto contenuta nell’atto di appello (pagg. 1 e 2 atto di appello: “l’Amministrazione ha rilasciato l’Autorizzazione 38/2019 per il periodo compreso tra il 26.07.2019 e il 20.10.2019 (All. 1) a cui ha fatto seguito l’Autorizzazione 56/2019 per il periodo dal 21.10.2019 al 10.01.2020 (All 2) successivamente prorogata sino alla data del rilascio del titolo concessorio in appresso citato (All. 3 )”.
9.5.1. In proposito, la domanda da porsi è la seguente: se in questo caso è possibile confrontare il fatturato del 2019 con quello del 2020, ossia se esiste un termine di paragone tra le due annualità.
Il Collegio è dell’avviso che la risposta al quesito non può che essere affermativa: esiste, infatti, un termine di paragone perché, come correttamente rilevato dal primo giudice, al di là del nomen iuris del provvedimento (nel 2019 autorizzazione, nel 2020 concessione), la ditta Lupetti aveva comunque la disponibilità delle stesse aree demaniali, senza soluzione di continuità dal 2019 sino, per quanto qui rileva, al 2020 e sempre per le medesime finalità (installazione di una ruota panoramica).
9.6. In secondo luogo, non si comprende perché un canone concessorio determinato all’esito di rialzi nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica non possa beneficiare di una riduzione/esenzione in presenza di un evento straordinario (quale è stata l’emergenza pandemica).
9.6.1. Infatti, nessuna disposizione normativa risulta ostativa alla riduzione di un canone concessorio fissato all’esito di evidenza pubblica (che è la normale modalità di assegnazione della concessione demaniale ai sensi del Codice della navigazione), considerato anche che, al concorrere dei relativi presupposti, il canone oggetto di rialzo all’esito di gara può essere più agevolmente ridotto dall’amministrazione, dato che esso è maggiore di quello che quest’ultima avrebbe percepito in assenza di gara.
9.6.2. Né comunque può dirsi che ostino alla riduzione ragioni di par condicio o il principio di trasparenza dell’azione amministrativa dato che l’emergenza pandemica e i conseguenti provvedimenti dell’Autorità recanti le relative misure di contenimento alla diffusione sono fatti oggettivi che avrebbero inciso su qualsiasi concessionario dell’area in esame, assegnata con quella specifica finalità.
9.7. Quanto agli ulteriori rilievi - tardività dell’istanza per deposito dell’intera documentazione oltre il termine ultimo del 24 novembre 2020 e impossibilità di ricondurre costi e ricavi esposti nei conti economici della ditta alla concessione - le relative statuizioni della sentenza che hanno accolto le censure della ricorrente avverso tali ragioni di diniego non sono state oggetto di critica specifica (come sopra evidenziato nella descrizione del secondo motivo di gravame) e comunque sono anche sul punto corrette.
9.7.1. Infatti - a prescindere da quanto osservato dalla ditta Lupetti circa il fatto che l’istanza fosse in termini almeno per la tranche relativa al secondo semestre 2020, con riferimento alla quale avrebbe dovuto essere valutata - vanno condivise le statuizioni della sentenza secondo cui l’amministrazione, ravvisate lacune nella documentazione prodotta, avrebbe dovuto consentirne l’integrazione anziché rigettare direttamente l’istanza di riduzione (che, in ogni caso, è stata presentata entro il termine di legge).
9.7.2. Inoltre, correttamente la sentenza ha ritenuto fondati i rilievi mossi dalla ricorrente avverso il quarto profilo motivazionale, relativo all’impossibilità, rilevata dall’Autorità, di riferire con certezza il fatturato dichiarato per gli anni 2019 e 2020 all’attività di gestione della ruota panoramica, non risultando in alcun modo dimostrato che la ditta abbia svolto sull’area attività ulteriori nel periodo di riferimento.
9.8. La sentenza merita, altresì, conferma nella parte in cui ha ritenuto illegittima per difetto di motivazione la decisione dell’Autorità di respingere anche la richiesta di riduzione del canone ai sensi dell’art. 49 del citato regolamento d’uso.
9.8.1. Tali statuizioni (anch’esse non oggetto di specifica impugnazione da parte dell’appellante) hanno correttamente evidenziato che, in assenza di altri rilievi, i sopra descritti quattro elementi ritenuti ostativi non risultano oggettivamente riferibili alla disciplina di cui all’art. 49 del Regolamento d’uso, il quale si limita a prevedere che “Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, in presenza di eventi straordinari tali da arrecare al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da comportare una limitazione e/o una minor utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al D.M 19.07.1989 in tale caso si applica il minimo” .
9.9. In effetti, l’art. 49 citato ha presupposti diversi di quelli contenuti nella motivazione del provvedimento impugnato ed in particolare, tra l’altro, non lega la riduzione del canone a parametri rigidi di valutazione della riduzione del fatturato.
Pertanto, l’Autorità avrebbe dovuto esporre le ragioni ostative all’applicabilità di tale disposizione normativa al caso di specie.
10. Infine, la sentenza è immune dai vizi dedotti anche nella parte in cui, accogliendo i motivi aggiunti proposti dalla ditta ricorrente, ha ritenuto applicabile l’esenzione del versamento del canone demaniale prevista, sino al 30 giugno 2022, per le installazioni dello spettacolo viaggiante e, di conseguenza, illegittima la decisione dell’Autorità di non riconoscere nella specie tale beneficio, in relazione all’anno 2022, secondo quanto disposto dall’art. 65 del d.l. n. 73/2021, come modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 4/2022.
10.1. Al riguardo, preliminarmente si osserva che non sono state impugnate le statuizioni della sentenza che hanno respinto l’eccezione di tardività sollevata sul presupposto dell’intempestiva impugnazione della nota 18 giugno 2021, n. 1034, che aveva inizialmente respinto la richiesta (poi nuovamente respinta con il successivo provvedimento dell’Autorità del 19 novembre 2021, nella quale si fa espresso riferimento alla nota del 13 luglio 2021, acquisita agli atti dell’Autorità il 16 luglio 2021, che aveva ad oggetto la medesima richiesta da parte della ditta).
10.2. Tanto precisato, nel merito della censura, l’Autorità ha respinto la domanda di esenzione sul presupposto che questa sia invocabile dai soli gestori di spettacoli viaggianti che operino su suolo pubblico comunale e non, invece, su demanio statale, come nel caso in esame.
10.3. In particolare, l’Autorità Portuale ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela, osservando che “le norme citate riguardano spettacoli viaggianti e attività circensi insistenti su suolo pubblico dei Comuni, a cui infatti spetta il ristoro delle minori entrate derivanti dall’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Ciò premesso, giova ricordare, che la concessione in oggetto insiste sul demanio marittimo e che il relativo canone demaniale si è formato a seguito di offerta di parte in sede di pubblica gara” .
10.4. La sentenza ha, invece, ritenuto fondate le doglianze della ditta la quale ha contestato tale assunto sia alla luce del tenore testuale delle norme di riferimento sia sulla scorta del principio costituzionale di uguaglianza, sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento se interpretata nei termini prefigurati dall’Autorità.
10.5. Il Collegio ritiene che i rilievi dell’appellante non sono corretti, mentre devono essere condivise le motivazioni della sentenza alla luce della corretta interpretazione della normativa di riferimento.
10.6. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, secondo l’art. 11 della legge n. 337/1968 “Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale” . Nel caso di specie è pacifico che la ruota panoramica gestita dalla ricorrente sia da considerare “spettacolo viaggiante” , ai sensi del relativo elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968, approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969 e aggiornato con decreto interministeriale del 3 agosto 2020 (doc. n. 25), posto che alla pagina 22 dello stesso si indica, appunto, la ruota panoramica.
10.7. Ciò posto sussistono i presupposti per l’applicazione nel caso di specie dell’art. 65, comma 6, del d.l. n. 73/2021 e s.m.i., laddove tale norma statuisce che “Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” .
10.8. Non esiste, infatti, alcuna ragione che impedisca di considerare applicabile tale esenzione, testualmente prevista in favore dei concessionari di “suolo pubblico” , (anche) ai concessionari di parti del demanio statale, non sussistendo differenze sostanziali - quanto alle esigenze di rilancio delle attività viaggianti nel periodo di crisi derivante dalla emergenza epidemiologica - tra attività svolte sul suolo comunale e attività svolte sul demanio statale: sicché se l’esenzione fosse applicabile soltanto alle prime, come sostiene l’Autorità, detta disciplina comporterebbe un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei gestori di spettacoli viaggianti che si svolgono sul demanio statale, esponendosi anche ai rilievi di incostituzionalità prospettati nel ricorso di primo grado.
Inoltre, tale opzione ermeneutica è smentita dal tenore testuale dell’art. 11 della legge n. 337/1968, secondo cui, come evidenziato, “Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale” : tale previsione normativa estende al demanio statale l’intera disciplina tariffaria prevista per il “suolo comunale” che comprende anche le norme recanti esenzioni e riduzioni dei canoni, come quella di cui si discute.
10.9 Pertanto, la tesi prospettata dall’Autorità appellante non è fondata.
Invero, il legislatore, per alleviare le conseguenze, anche di lungo termine, prodotte dalla pandemia sul settore degli spettacoli viaggianti, con l’art. 65 comma 6, del d.l. n. 73/2021 e s.m.i. ha previsto una esenzione di natura soggettiva dal pagamento del canone dovuto per le occupazioni del suolo pubblico e tale esenzione, in virtù dell’art. 11 della legge 337/1968, deve necessariamente applicarsi anche al canone per l’occupazione del demanio, senza alcuna distinzione tra demanio comunale o demanio statale.
11. In conclusione, l’appello va respinto.
12. Le spese sono liquidate, secondo il generale principio di soccombenza, in dispositivo.