Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-28, n. 201004137
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N. 04137/2010 REG.DEC.
N. 03481/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 3481 del 2005, proposto dal sig. D B, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Pardini in Roma, via Cicerone 44,
contro
ISVAP, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE - SEZIONE I, n. 00374/2004, resa tra le parti, concernente NEGATA ISCRIZIONE NEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ISVAP, nonché la memoria dallo stesso Istituto prodotta a sostegno delle proprie difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2010, il consigliere Paolo Buonvino;
Udito l'avv. dello Stato Maddalo;
Visto il dispositivo n. 255 del 15 aprile 2010;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento prot. n. 1131408 emesso il 20 settembre 2001, con il quale l’Istituto aveva rigettato la domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi presentata dal ricorrente.
Il TAR ha, anzitutto, rigettato la censura con la quale era stata dedotta l’incompetenza dell’organo che aveva adottato l’atto impugnato.
Ha, quindi, rigettato il motivo con il quale era stata lamentata la mancata indicazione dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e quello con il quale il ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990 (nell’assunto di aver conseguito il titolo all'iscrizione per effetto del silenzio-assenso).
Ha, tra l’altro, rilevato, al riguardo, l’appellante, che l'art. 3 del provvedimento ISVAP 26 giugno 2001, n. 1897, pur fissando il termine di centoventi giorni, stabilisce che sulle domande di iscrizione l'Amministrazione debba pronunciare con provvedimento motivato, non prevedendo ed anzi implicitamente escludendo il silenzio-assenso.
Hanno, infine, considerato, i primi giudici, che il ricorrente, con dichiarazione del 22 marzo 2001, aveva precisato di essere in possesso della sola licenza media inferiore, di non avere precedenti esperienze maturate nel settore e di non avere i requisiti per sostenere l'eventuale esame di abilitazione e aveva concluso di non potere essere attualmente iscritto, sicché legittimamente l’Amministrazione aveva considerato revocata la domanda di iscrizione, successivamente riproposta.
2) - Per l’appellante la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata sia in punto di incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento impugnato, sia in punto di violazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990, dovendosi ritenere formato, nella specie, il silenzio assenso sulla domanda a suo tempo dal medesimo avanzata.
Si è costituito, resistendo, l’Istituto appellato.
3) – L’appello, in disparte ogni considerazione in merito alla sua tempestività (l’ISVAP rientra tra gli enti nei confronti dei quali opera il disposto di cui all’art. 23 bis della legge n. 1034/1971 e l’appello non risulta notificato nel termine di 120 giorni decorrente dal deposito della sentenza impugnata) non merita accoglimento nei suoi profili di merito.
Deduce, anzitutto, l’appellante, l’erroneità della sentenza laddove ha respinto il primo motivo dell’originario ricorso, ove si era dedotto che, ai sensi dell’art. 9 del provvedimento ISVAP n. 1897 del 26 giugno 2001, disciplinante la materia, il Servizio Albi - Sezione Periti sarebbe stato competente solo a curare l’istruttoria procedimentale e non ad assumere gli atti definitivi di carattere provvedimentale, quale il contestato provvedimento reiettivo della domanda di iscrizione;in ogni caso, si sarebbe trattato di disposizione di carattere regolamentare, cioè non primario e insuscettibile di attribuire alcunché, a maggior ragione se detta norma si fosse posta in contrasto o avesse inteso superare norme di rango superiore o primarie.
La censura è priva di consistenza in quanto, come rilevato dal TAR, la disciplina regolamentare ISVAP di cui al provvedimento 26 giugno 2001, n. 1897, prevede, all’art. 9, che “l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste dagli artt. 1, 2 e 6 del presente provvedimento, è il Servizio Albi – Sezione periti – dell’ISVAP”;e, tra tali atti, rientrano, naturalmente, anche quelli che concludono il procedimento, quale l’archiviazione nella specie gravata.
Va, poi, rilevato che, nell’appello, si contesta, nei termini appena riportati, anche detto potere regolamentare, ma la corrispondente censura non è stata svolta in primo grado, donde la sua inammissibilità non potendosi ammettere motivi nuovi in appello;in ogni caso, neppure precisa, l’appellante, con quali norme di carattere sovraordinato contrasterebbero le previsioni contenute nella norma in questione.
4) - Si è dedotta, in primo grado - e viene qui ribadita, contestandosi, al riguardo, le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici - l’illegittimità del provvedimento impugnato per non essere stato in esso indicato il responsabile del procedimento, né gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti.
Anche tale censura è priva di consistenza in quanto correttamente il TAR ha ritenuto che la disciplina normativa all’epoca vigente - art. 7 della legge n. 241/1990 - nulla prevedeva al riguardo in merito ai procedimenti a istanza di parte, quale quello di cui qui si discute;comunque, in punto di fatto, può anche notarsi che, nel corso del procedimento, l’ISVAP aveva anche avanzato, all’interessato, richieste integrative documentali, così individuando, di fatto, l’ufficio al quale rivolgersi (v., in particolare, note del 1° marzo e del 5 luglio 2001);in ogni caso, non si sarebbe trattato di mancanze a pena di illegittimità degli atti, ma, al più, di irregolarità che avrebbero ammesso l’interessato in termini, se e in quanto necessario.
5) – Assume, ancora, l’appellante - contestando anche in parte qua, l’impugnata sentenza che ha rigettato il relativo motivo di primo grado - che, da parte dell’ISVAP, avrebbe fatto difetto ogni motivazione in merito all’invocata applicabilità del silenzio-accoglimento di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990;il diniego adottato dall’ISVAP, invero, sarebbe intervenuto ben oltre il termine di 120 giorni di cui all’art. 3 del citato provvedimento ISVAP, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi formato, nella specie, il silenzio-assenso.
Anche tale doglianza è priva di consistenza.
L’art. 20 della legge n. 241/1990, all’epoca della presentazione delle istanze avanzate dal ricorrente e dell’adozione delle determinazioni al riguardo assunte dall’ISVAP, non contemplava affatto il silenzio assenso generalizzato, ma solo con riguardo a ipotesi preventivamente e tassativamente individuate in forza di apposita disciplina regolamentare da parte delle singole Amministrazioni;l’ISVAP, peraltro, non ha affatto previsto, per le istanze in parola, l’introduzione del silenzio-assenso, ma solo (in forza dell’art. 3 del citato provvedimento di carattere regolamentare n. 1897/2001) l’onere di pronuncia in 120 giorni;con la conseguenza che, nel difetto di differenti indicazioni, era da ritenersi operante, al riguardo, solo la disciplina del silenzio-rifiuto (non attivata dall’interessato);nel caso in esame, peraltro, non solo l’ISVAP ha, a più riprese, provveduto, chiedendo, come detto, anche integrazione istruttoria, ma, alla fine, ha anche provveduto nei termini stabiliti, dovendosi avere riferimento, a ben vedere, all’istanza reiterata, dall’interessato, in data 25 giugno 2001 (mentre il provvedimento conclusivo è intervenuto il 18 settembre e, quindi, nei novanta giorni successivi) e non alla domanda dallo stesso avanzata in precedenza in data 14 febbraio 2001, rispetto ad essa avendo il medesimo richiedente affermato, con nota in data 27 marzo 2001, di non avere i requisiti prescritti, con la conseguente inoppugnata archiviazione della stessa da parte dell’ISVAP, disposta in data 3 aprile 2001.
6) – Per tali motivi le proposte censure sono infondate e, per l’effetto, l’appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.