Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2021-07-27, n. 202105581

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 2021-07-27, n. 202105581
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105581
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2021

N. 01674/2021 REG.RIC.

N. 05581/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01674/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1674 del 2021, proposto da Encal Cisal - Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Patronato Inpal, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adda 55;

nei confronti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00470/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Patronato Inpal e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Relatore nell'udienza del giorno 8 luglio 2021 il Cons. G T e uditi per le parti gli avvocati D C, M S e l'Avvocato dello Stato Cristina Gerardis;


Considerato che la sentenza gravata motiva le proprie conclusioni anche in relazione alla difformità fra la situazione relativa all’annualità 2015 e la situazione relativa agli anni 2018 e 2019, oggetto dei decreti impugnati nel giudizio di primo grado, e all’utilizzo “di dati presuntivi risalenti al 2015” per l’erogazione dei finanziamenti per cui è causa (relativi ad annualità diverse, caratterizzate da presupposti diversi);

Rilevato che in 30 giugno 2021 il patronato INPAL ha depositato in giudizio la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 7396 del 25 giugno 2021, relativa alla ripartizione per l’anno 2015;

Considerato che tale nota, che è stata oggetto di valutazioni di segno contrastante in sede di discussione orale all’udienza dell’8 luglio 2021, assegna ai Patronati termine di quindici giorni per dedurre in merito ai risultati della rilevazione riepilogativa relativa all’annualità 2015;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali documentati chiarimenti in merito ad eventuali, successivi sviluppi della relativa attività procedimentale, nonché in relazione alla segnalata contraddittorietà rilevata nella sentenza impugnata con riferimento all’utilizzo di dati in tesi disomogenei per la liquidazione delle competenze oggetto del contenzioso.

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 21 dicembre 2021, ore di regolamento.

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