Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-22, n. 201601183

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-03-22, n. 201601183
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601183
Data del deposito : 22 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07751/2015 REG.RIC.

N. 01183/2016REG.PROV.COLL.

N. 07751/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7751 del 2015, proposto dall’Azienda Regionale della Attività Produttive, Unità Territoriale del Sangro-Casoli, rappresentata e difesa dall'avvocato D D C, con domicilio eletto presso lo Studio Dettori &
Associati in Roma, piazza Santi Apostoli 66;

contro

Valagro Spa, Taim Srl, rappresentati e difesi dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso l’avvocato C P in Roma, Via Albalonga, 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 208/2015, resa tra le parti, concernente rideterminazione dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valagro Spa e di Taim Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati D D C, Massimo di Nezza su delega dell'avv. V C;


Visto il ricorso proposto dalle società Valagro s.p.a. e Taim s.r.l. dinanzi al TAR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, avverso la nota 21 maggio 2014, n. 268 dell’Azienda regionale delle attività produttive, di rideterminazione dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni 23 ottobre 2013 n. 191 e 6 novembre 2013, nn. 200 e 201 e del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro, di determinazione dei valori Of e Sf da utilizzare per la formula tariffaria, fissandoli rispettivamente in 45,5 mg/L e 26 mg/L, deducendo che la determinazione dei predetti valori Of e Sf era stata effettuata dall’Arta con riferimento ad un solo campionamento e non ad un “congruo” numero di campioni, senza preventivamente elaborare “un piano di campionamento” e senza prevedere nel dettaglio “le operazioni di campionamento” da eseguirsi da personale qualificato e contestando la correttezza delle analisi del campione prelevato;

Vista la sentenza n. 208 pubblicata il 18 maggio 2015 con la quale TAR dell’Abruzzo, svolte complesse osservazioni sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia controversa visto l’esercizio di poteri discrezionali e ritenuto l’interesse della ricorrente Valagro s.p.a. in quanto destinataria delle nuove tariffe, ha accolto il ricorso con il conseguente annullamento delle deliberazioni del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro in vista del carattere pregiudiziale ed assorbente della doglianza con la quale le ricorrenti si erano lamentate della violazione della legge regionale dell’Abruzzo 31 ottobre 1991, n. 68, poiché la predetta determinazione dei valori Of e Sf era stata effettuata sulla base di un solo campionamento e non di un “congruo” numero di campioni, senza preventivamente elaborare “un piano di campionamento” e senza prevedere nel dettaglio “le operazioni di campionamento”, da eseguirsi da personale qualificato, così come previsto dalla legge regionale;

Visto l’appello in Consiglio di Stato avviato alla notifica il 27 luglio 2015 dall’Azienda regionale delle attività produttive, con cui si lamenta l’irrilevanza delle impugnazioni delle deliberazioni commissariali nn. 200 e 201 in quanto mere delibere di adeguamento Istat della precedente delibera n. 191 tardivamente impugnata e si evidenzia che la legge regionale in parola richiedeva unicamente l’effettuazione di numero statisticamente significativo di prelievi, ovvero di campioni istantanei costituenti un campionamento adeguato tanto da consentire una corretta determinazione dei parametri tariffari richiesti – OF e SF – ed effettuando i prelievi anche nell’arco di una sola giornata a frequenza oraria, così come operato;

Rilevato che il ricorso al TAR dell’Abruzzo è stato proposto nei termini della ricezione della nota 21 maggio 2014, n. 268 dell’Azienda regionale delle attività produttive, la quale riportava le delibere commissariali presupposte e quindi l’asserita tardività era insussistente;

Considerato nel merito che il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da quanto affermato dal giudice di primo grado, poiché la legge regionale 31 ottobre 1991 n. 68, all’art. 2 ed all’allegato A è estremamente dettagliata nel disciplinare il procedimento di determinazione delle tariffe in controversia e, una volta determinata la formula tariffaria per stabilire i canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione, dispone la previa determinazione dei valori Of e Sf - che “rappresentano rispettivamente il COD del liquame grezzo dopo la sedimentazione primaria ed il contenuto di materiali in sospensione totali del liquame in ingresso all’impianto di depurazione” - così come previsto nella formula per la determinazione del canone e per l’applicazione della tariffa di cui all’allegato A e che la determinazione dei valori Of e Sf, in considerazione della loro specifica rilevanza sotto il profilo economico, “deve essere effettuata dal Laboratorio di igiene e profilassi del presidio e servizio multizonale competente per territorio, con riferimento a campioni adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso”. Interpretazione logica di tale dettato è che la pluralità di campioni “adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso” non può che intendersi come un campionamento che abbia una certa costanza stagionale e non concentrato, sia pure in plurimi episodi, in un’unica giornata nel corso dell’anno, prescindendo quindi dalle disuguaglianze delle frequenze di scarico ed anche da fenomeni naturali come le precipitazioni, normalmente influenti sulle concentrazioni;

Ritenuto perciò che l’appello deve essere respinto e le spese di giudizio restano a carico del soccombente;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi