Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-05-08, n. 201501411

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-05-08, n. 201501411
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501411
Data del deposito : 8 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07334/2012 AFFARE

Numero 01411/2015 e data 08/05/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2015




NUMERO AFFARE

07334/2012

OGGETTO:

Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con istanza di sospensione, dal Ten. Col. dell’E.I. -OMISSIS-avverso il decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. -OMISSIS-.

LA SEZIONE

Vista la relazione con la quale il Ministero ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

ritenuto quanto riferito dall’Amministrazione nella menzionata relazione;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, Consigliere Nicolò Pollari;


PREMESSO:

Il Ten. Col. dell’E.I. -OMISSIS-chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. -OMISSIS-, ricompilata in virtù del decreto n. -OMISSIS-, e conclusasi con l’attribuzione della qualifica di “superiore alla media”.

A sostegno del gravame il militare deduce la violazione e falsa applicazione, nonché l’eccesso di potere in applicazione del D.P.R. n. 154/1986 (Regolamento di disciplina militare), del D.P.R. n. 1695/1962 (Norme sui documenti caratteristici) e del D.P.R. n. 213/2002 (Disciplina per la redazione dei documenti caratteristici).

Il ricorrente espone, anzitutto, una serie di vicende (anche disciplinari e giudiziarie) che denoterebbero un asserito contrasto tra lo stesso ed il Col. -OMISSIS-. Lo stesso lamenta la mancata astensione del compilatore, il Col.-OMISSIS-, per l’impossibilità dello stesso di esprimere un giudizio obiettivo ed imparziale attesa la situazione di conflitto di interesse creatasi tra il compilatore ed il valutando.

A tal riguardo, il ricorrente riferisce una serie di comportamenti vessatori posti in essere dal Col.-OMISSIS-, l’avvio di un procedimento disciplinare a suo carico e la sussistenza di una presunta denuncia alla Procura militare della Repubblica di-OMISSIS-e di una presunta inchiesta formale a carico del Col.-OMISSIS-. Di tali fatti, il ricorrente asserisce di aver prontamente informato la Procura militare della Repubblica di -OMISSIS-.

Il ricorrente lamenta altresì la mancata revisione del documento ad opera delle autorità sovraordinate al compilatore, la mancata riformulazione dei giudizi della scheda ricompilata, in aderenza a quanto disposto dal citato -OMISSIS-, e la presenza di illegittimità formali e sostanziali nel documento stesso. A parere del ricorrente, la scheda impugnata risulterebbe, inoltre, essere stata redatta da un soggetto diverso dal compilatore (il Col.-OMISSIS-).

Infine, il ricorrente censura il comportamento della Direzione generale per il personale militare che avrebbe consentito al compilatore “un repentino abbassamento di qualifica” dopo una lunga serie di valutazioni apicali ed in assenza di un adeguato apparato motivazionale.

L’Amministrazione, con propria relazione, ritiene il ricorso infondato.

In particolare, riguardo alla mancata astensione del compilatore, l’Amministrazione rileva che, ai sensi della normativa di riferimento, l’istituto dell’astensione è una mera facoltà attribuita al superiore gerarchico qualora, secondo il proprio apprezzamento, rilevi l’impossibilità di esprimere un giudizio obiettivo o non disponga di sufficienti elementi di valutazione;
una facoltà non suscettibile di applicazione automatica in presenza di determinate condizioni, né invocabile a priori dal valutando.

Riguardo poi all’ulteriore censura, l’Amministrazione fa presente che la direttiva -OMISSIS-si identifica nella figura del -OMISSIS-il compilatore/1° revisore del personale posto alle sue dipendenze, escludendo, pertanto, l’intervento di altre autorità. La scheda impugnata risulta, peraltro, legittimamente parafata e firmata dal compilatore in ogni sua parte.

Infine, del tutto arbitrarie sarebbero, a parere dell’Amministrazione, le affermazioni del ricorrente circa la mancanza di obiettività del compilatore, nonché in merito al presunto comportamento contraddittorio della Direzione Generale per il Personale Militare, che avrebbe consentito inopinatamente un repentino abbassamento di giudizio nei suoi riguardi. A tal proposito, l’Amministrazione fa presente che appare del tutto irrilevante il raffronto effettuato tra la scheda valutativa impugnata e i precedenti documenti caratteristici redatti;
infatti, ogni valutazione, in quanto relativa ad un periodo ben preciso e determinato, deve essere considerata del tutto autonoma e, come tale, non collegata alle precedenti, dovendo essa avere ad oggetto esclusivamente la qualità del servizio e le doti professionali e personali rivelate dal valutando nell’arco temporale preso in considerazione.

L’Amministrazione riferente, pertanto, si esprime per l’infondatezza del gravame, ritenendo corretto e pienamente rispondente alla vigente normativa il procedimento ed il provvedimento conclusivo.

Il ricorrente ha presentato, in data -OMISSIS-, repliche alla relazione istruttoria dell’Amministrazione, che quest’ultima ritiene nulla aggiungano al ricorso proposto ed esaminato.

Questa Sezione, con parere interlocutorio n. -OMISSIS-, ha formulato le seguenti richieste istruttorie:

- copia della documentazione allegata al ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data-OMISSIS-(dall’allegato A all’allegato T);

- precisi chiarimenti sia in merito agli sviluppi alla denuncia presentata alla Procura militare della Repubblica sia in merito all’inchiesta formale in corso a carico del Col.-OMISSIS-.

- indicazioni in ordine alle valutazioni caratteristiche relative all’intera carriera del ricorrente;

L’Amministrazione ha adempiuto solo parzialmente agli adempimenti prescritti con il parere interlocutorio n. -OMISSIS-.

L’Amministrazione ha reso note le qualifiche tributate al ricorrente nelle schede valutative redatte nel costo della carriera del ricorrente fino alla -OMISSIS-. La stessa ha inviato, inoltre, il foglio con il quale la Procura Militare della Repubblica ha comunicato che il procedimento iscritto al n. -OMISSIS-del registro mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato), con provvedimento in data -OMISSIS-, è stato trasmesso all’archivio.

Con parere interlocutorio -OMISSIS-, questa Sezione ha ritenuto necessario reiterare la richiesta istruttoria tesa ad ottenere precisi chiarimenti in merito a quanto asserito dal ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, relativamente all’esistenza, o meno, di una inchiesta formale a carico del Col.-OMISSIS-, nonché sui suoi possibili, eventuali sviluppi.

L’Amministrazione ha reso noto che, al di là del procedimento iscritto al n. -OMISSIS-MAS R. mod. 45 (atti non costituenti notizia di reato), del quale è stata disposta l’archiviazione dalla Procura della Repubblica che non ha ravvisato la necessità di approfondimenti ulteriori, non risulta l’esistenza di alcuna inchiesta formale a carico del Col.-OMISSIS-.

CONSIDERATO:

Ai fini della formulazione del parere, la Sezione ritiene che il complesso delle circostanze, delle modalità di tempo, modo e luogo conoscibili attraverso l’esito delle attività istruttorie svolte, non diano adeguato conto di due aspetti che si ritiene necessario approfondire:

- la problematica dedotta dal ricorrente con la quinta motivazione della replica alla relazione istruttoria del Ministero della Difesa datata-OMISSIS-, nell’ambito della quale testualmente si legge: “Lo scrivente si limita a porre in evidenza che, come provato con la seconda integrazione presentata il -OMISSIS-, la scheda valutativa controversa è stata compilata dal mar. ca. -OMISSIS-in sostituzione del-OMISSIS-, interpretando il -OMISSIS- del -OMISSIS- e perfino con circostanze di spazio e tempo non veritiere (inoltre, ho provato la gravità del comportamento del mar.ca. -OMISSIS- e del-OMISSIS- che (quest’ultimo) avrebbe fornito le “indicazioni” al mar. ca. -OMISSIS- per compilare la scheda valutativa (ciò conferma che il mar. ca. -OMISSIS- ha compilato d’iniziativa ed in autonomia il mio documento caratteristico).

Infatti, al tempo, era “impossibile” per il-OMISSIS- (che non conosceva ancora il contenuto del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-e per il fatto di non aver ancora avuto modo di leggerlo), fornire precise ed inequivocabili indicazioni su come compilare il documento caratteristico in questione.

Tutto ciò fa venire meno la genuinità del documento, compilato dal maresciallo capo -OMISSIS-che, come noto, non è soggetto legittimato a compilare la mia documentazione caratteristica…”.

- La censura relativa alla mancata revisione del documento ad opera delle autorità sovraordinate al compilatore, rispetto alla quale l’Amministrazione ha fatto presente che la direttiva S.M.D. – P – 108 ed. 2006 identifica nella figura del -OMISSIS-il compilatore/1° revisore del personale posto alle sue dipendenze, escludendo, pertanto, l’intervento di altre autorità, con il che la scheda impugnata si perfezionerebbe in quanto legittimamente parafata e firmata dal compilatore in ogni sua parte. A tale riguardo, necessita delle esplicita indicazione che nella fattispecie in esame sia sufficiente l’intervento del solo compilatore, senza revisione alcuna.

La relazione integrativa dovrà essere notificata al ricorrente, previa assegnazione, a quest’ultimo, di un congruo termine per replicare.

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