Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-05-11, n. 201302571
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N. 02571/2013REG.PROV.COLL.
N. 03429/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2013, proposto da:
Partito Roma Capitale Comune in persona del tesoriere e legale rappresentante D P G, rappresentato e difeso dall'avv. P N, con domicilio eletto presso Sofia Pasquino in Roma, via Casilina 561;
contro
U.T.G. - Prefettura di Roma, Commissione Elettorale Circondariale Elezioni Amministrative 26 e 27 Maggio 2013, rappresentati e difesi per legge dall'Avv. dello Stato A S, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, Sez. II BIS n. 04468/2013, resa tra le parti, concernente ricusazione della lista "Roma Capitale Comune" dalla competizione elettorale prevista per i giorni 26 e 27 maggio per il rinnovo del consiglio comunale di Roma;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Roma e di Commissione Elettorale Circondariale Elezioni Amministrative 26 e 27 Maggio 2013;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella u.p. speciale elettorale del giorno 11 maggio 2013 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati S. Muccio, per delega P. Nasca, e A. Soldani per l'Avv. dello Stato;
Considerato, al di là della concisione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata e della sommarietà delle conclusioni della commissione elettorale circondariale, che comunque il provvedimento definitivo di ricusazione è stato assistito da tutta la documentazione necessaria inerente le firme dei proponenti la lista appellante;
Ritenuto che pur non essendo state specificate le cause della non validità di ogni singola firma, raggruppate invece per comunanza di origine nell’atto di ricusazione, queste erano nella disponibilità della lista “Roma Capitale Comune” la quale, sia davanti alla commissione, sia in sede di tutela giurisdizionale, non ha mosso concrete contestazioni su ciascuna ammissibilità almeno nel limite del raggiungimento della soglia minima necessaria per l’ammissione alla competizione elettorale;
Considerato che neanche nella sede giurisdizionale, a fronte delle produzione dei verbali in cui venivano riportate le sostenute invalidità delle firme, è stata data dagli interessati la prova della qualità di elettori in capo ai sottoscrittori cui era stato negato tale titolo;