Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-30, n. 202310358
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 10358/2023REG.PROV.COLL.
N. 09867/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9867 del 2022, proposto dall’Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati Luigi Simeoli, F A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze appellano la sentenza del TAR, meglio indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso dell’impresa interessata contro la propria cancellazione, con efficacia retroattiva, dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati ad asseverare dichiarazioni fiscali mediante rilascio del visto di conformità.
2 – Infatti, all’esito di controlli a campione operati dall’Ufficio Servizi fiscale della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, all’impresa appellata siano state contestate tre sue autodichiarazioni, non avendo essa dichiarato l’esistenza di un procedimento penale (-OMISSIS-) conclusosi con sentenza del Tribunale di Salerno dell’-OMISSIS- di prescrizione, per il reato di cui all’art. 2 del decreto legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983 (omesso versamento