Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-20, n. 201402531

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2014-05-20, n. 201402531
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402531
Data del deposito : 20 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10268/2009 REG.RIC.

N. 02531/2014REG.PROV.COLL.

N. 10268/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10268 del 2009, proposto da:
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. R v G, S B, C B, L F e M C, con domicilio eletto presso M C in Roma, via Bassano del Grappa, 24;



contro

Enel Produzione s.p.a., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma della provincia di Bolzano n. 391/2008, resa tra le parti, concernente pagamento corrispettivi per energia non ritirata.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 22 ottobre 2013 il consigliere Andrea Pannone e udito per la ricorrente l’avvocato Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’Enel Produzione s.p.a. ha impugnato innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa con il ricorso introduttivo i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 433 del 12 febbraio 2007, limitatamente all’art. 3, il quale prevedeva che: “ A partire dal 1 gennaio 2007 il compenso dovuto semestralmente alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia non ritirata corrisponde alla media annua dei prezzi di cessione mensili (prezzo di cessione dell’acquirente unico) ai sensi dell’art. 4, comma 2, della delibera 34 del 2005 dell’Autorità per l’energia ed il gas (AEEG) ”;

- la nota della Ripartizione 37 – Acque pubbliche ed energia – Ufficio elettrificazione della Provincia autonoma di Bolzano, prot. n. 37.3/RR/74.05.02/2140 del 14 febbraio 2007, limitatamente alla parte in cui disponeva in ordine al pagamento dei canoni a partire dall’anno 2007, richiamando il contenuto dell’art. 3 della predetta deliberazione n. 433 del 12 febbraio 2007.

2. Successivamente la predetta società ha impugnato con motivi aggiunti il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 64 del 21 maggio 2007.

3. Il ricorso aveva per oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi con i quali la Provincia autonoma di Bolzano, esercitando i poteri previsti dalla legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18 ( Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale ), aveva determinato il compenso dovuto dai concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per l’energia non ritirata, di cui all’art. 13 (sulle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico) dello Statuto di autonomia, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige ).

4. La sentenza impugnata, richiamati i contenuti dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 1 della l.p. 30 agosto 1972, n. 18, ha evidenziato che il compenso previsto dalle dette norme non rappresenta un canone attinente alla concessione di utilizzo delle acque pubbliche allo scopo di produzione di energia, ma un compenso a fronte

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