Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-18, n. 201202917

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-05-18, n. 201202917
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201202917
Data del deposito : 18 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06186/2007 REG.RIC.

N. 02917/2012REG.PROV.COLL.

N. 06186/2007 REG.RIC.

N. 06206/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6186 del 2007, proposto da:
Protomastro A, rappresentata e difesa dall’Avv. P R, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. V M D B, via Ernesto Monaci,13;

contro

Comune di Trani (Bt);
Commissario ad acta nominato con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, con sentenza n. 4743 dd. 8 novembre 2005.



sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2007, proposto da:
Di Bari Costruzioni S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio di Cagno e dall’Avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Comune di Trani (Bt), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Eugenio Gagliano, via Giuseppe Pitrè, 13;
Commissario ad acta nominato con sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, con sentenza n. 4743 dd. 8 novembre 2005

per la riforma

sia quanto al ricorso n. 6186 del 2007 che al ricorso n. 6206 del 2007, della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. III, n. 1658 dd. 10 maggio 2006, resa tra le parti e concernente rigetto proposta di piano di lottizzazione ed esecuzione giudicato T.A.R.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante A Protomastro l’Avv. Maurizio Di Cagno, su delega dell’Avv. P R, nonché lo stesso Avv. Maurizio Di Cagno e l’Avv. Giovanni Pellegrino per la parimenti appellante Di Bari Costruzioni S.r.l., e – ancora – l’Avv. Franco Gagliardi La Gala per il Comune di Trani.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1.Con ricorso proposto sub R.G. 8 del 2005 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, la Signora A Protomastro ha chiesto al giudice adito, a’ sensi dell’allora vigente art. 21-bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, di dichiarare l’illegittimità del silenzio osservato dal Comune di Trani (Bt) su di una proposta di piano di lottizzazione da lei presentata in data 24 giugno 2003 e relativa ad un fondo di sua proprietà destinato a zona di espansione intensiva.

La Protomastro ha – altresì – contestualmente chiesto al giudice adito di ordinare al Comune di l’adozione di formali provvedimenti al riguardo, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L.R. 31 maggio 1980 n. 27.

Con sentenza n. 4743 dd. 8 novembre 2005 la Sez. III dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso statuendo l’obbligo per il Comune di pronunciarsi sulla domanda della Protomastro nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza stessa, nominando commissario ad acta , per l’ipotesi di persistente inerzia della medesima Amministrazione Comunale, il Dirigente pro tempore preposto al Settore Urbanistico della Regione Puglia.

La Protromastro riferisce – altresì – che nel contempo altro procedimento urbanistico era stato avviato dallo stesso Comune di Trani a seguito della decadenza quinquennale di vincoli di P.R.G. recanti destinazioni a standards e della conseguente diffida da parte di alcuni proprietari assoggettati a tali vincoli, notificata al Comune medesimo affinchè provvedesse ad imprimere ai terreni già vincolati una nuova destinazione ( rectius , tipizzazione).

Il Consiglio Comunale ha in tal senso dapprima approvato con propria deliberazione n. 41 dd. 6 ottobre 2004 uno “Studio di fattibilità per la tipizzazione urbanistica delle aree a vincolo caducato” , disponendo ivi – tra l’altro - che si sarebbe poi deliberato al riguardo “sulla base di idonei atti tecnici da condurre al vaglio consiliare affinchè – con distinte delibere – vengano assunte le decisioni in merito a ciascuna fattispecie” .

Lo stesso Consiglio Comunale ha poi, peraltro, mutato avviso disponendo con susseguente sua deliberazione n. 33 dd. 25 maggio 2005 n. 33 una ritipizzazione riguardante non soltanto le aree per le quali i proprietari avevano avanzato una richiesta in tal senso, ma estesa anche a tutte le aree del territorio comunale comunque assoggettate a previsioni vincolistiche decadute per il decorso del quinquennio, ivi dunque comprese le aree che la Protomastro si era impegnata a cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale per standards nell’ambito della proposta di lottizzazione anzidetta.

In questo modo, pertanto, le aree di proprietà della Protomastro hanno acquisito una potenzialità edificatoria da realizzarsi mediante l’istituto del comparto che l’attuale appellante, viceversa, non interessava ottenere proprio in quanto del tutto estranea all’assetto del piano di lottizzazione di cui aveva chiesto l’approvazione e del tutto incompatibile con la ivi prevista loro cessione al Comune quali standards.

La Protromastro rimarca quindi la posizione perlomeno “ambigua” assunta - a suo avviso - dall’Amministrazione Comunale a mezzo di una nota del Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale dd. 20 gennaio 2006, a lei diretta, e nella quale – per quanto qui segnatamente interessa – “… si evidenzia che il Consiglio Comunale, con provvedimento n. 33 dd. 25 maggio 2005 ha adottato, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56 del 1980, la integrazione al P.R.G. vigente per la definizione urbanistica delle aree a vincolo caducato, definendo i comparti di intervento e la normativa urbanistica delle stesse. Rientrando nello strumento urbanistico attuativo proposto alcuni suoli ricompresi in tale provvedimento, si richiede dettagliata relazione tecnica, da redigersi da parte del professionista incaricato per la progettazione, che verifichi ed attesti la compatibilità delle previsioni del piano di lottizzazione con le norme adottate di cui alla predetta deliberazione consiliare n. 33 del 2005, con particolare riferimento all’obbligo, attualmente imposto, di valutare unitariamente le porzioni di territorio assoggettate a perimetrazione di comparto. Tanto viene richiesto in relazione a quanto disciplinato dalla L. 3 novembre 1952 n. 1902 e s.m.i., avente per oggetto “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” .

In esito a tale nota la Protomastro e la Di Bari Costruzioni S.r.l., quale soggetto realizzatore del proposto piano di lottizzazione, hanno significato al Comune con apposita nota di replica dd. 8 febbraio 2006 congiuntamente sottoscritta “di non aver alcun interesse all’utilizzazione in senso edilizio dei suoli destinati a standards, formanti oggetto della proposta di ritipizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 2005. Detti suoli, infatti, saranno ceduti gratuitamente a codesta Amministrazione secondo le previsioni del Piano di lottizzazione in oggetto specificato. Inoltre, è appena il caso di specificare, in relazione all’asserita applicabilità della normativa in materia di misure di salvaguardia, che la stessa è riferita alle domande di concessione edilizia, essendo il rilascio di queste ultime idoneo a determinare trasformazioni del territorio potenzialmente incompatibili con le previsioni del Piano adottato. Ciò che nel caso di specie non sussiste, atteso che le aree a standards non formeranno oggetto di alcuna trasformazione, dovendo essere cedute al Comune. Conseguentemente, e conclusivamente, non vi è luogo all’inoltro della relazione tecnica richiesta …, non sussistendo il presupposto ad essa sottesa” .

Con ulteriore nota dd. 21 febbraio 2006 il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale ha, nondimeno, reieterato la propria precedente richiesta, e a fronte di tale sollecito la Protomastro e la Di Bari Costruzioni hanno a loro volta sollecitato in data 24 febbraio 2006 il commissario ad acta nominato dal T.A.R. ad insediarsi e a provvedere in vece dell’Amministrazione Comunale.

Con deliberazione commissariale n. 8 dd. 15 marzo 2006, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, il commissario ad acta ha denegato l’approvazione del piano proposto dalla Protomastro, avuto segnatamente riguardo a quanto segue.

“2.00. Rilevato.

2.01. Come riportato in atti, la proposta di piano di lottizzazione interessa suoli, di forma irregolare, inseriti nel Quartiere Matinelle, riportanti le seguenti destinazioni dello stesso P.R.G. : zona intensiva, per mq. 15.185,00;
nuove strade di P.R. G., per mq. 4.334,00;
verde-parcheggio, per mq. 2.596,00;
verde-parco, per mq. 6.941,00;
verde-chiesa, per mq. 4.154,00. Le aree destinate a
standards , dell’ammontare di mq. 13.691,50, conformemente all’impostazione generale per quartieri operata dal citato vigente P.R.G. contribuiscono al soddisfacimento della dotazione complessiva ex D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 all’interno del Quartiere Matinelle, e per le stesse è prevista la cessione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Edilizio.

2.02. A seguito di una prima istruttoria U.T.C. (parere in data 12 maggio 2005), è stata formulata dalla IV Ripartizione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, datata 20 maggio 2005, per l’adozione del piano di lottizzazione. Lo stesso Ufficio con successive note Prot. 12531/31277 del 15 settembre 2005 e Prot. 12530/31276 del 20 gennaio 2006 ha richiesto — a seguito di sopravvenute esigenze istruttorie — alla ditta proponente idonee integrazioni degli atti. In particolare, con la nota comunale del 20 gennaio 2006 si è fatto riferimento al provvedimento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 25 maggio 2005, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56 del 1980, di integrazione del P.R.G. vigente per la definizione urbanistica delle aree a vincolo caducato e con la definizione dei comparti di minimo intervento e della relativa normativa comportante l’obbligo di intervento urbanistico unitario;
rispetto al predetto provvedimento, l’Ufficio ha richiesto dettagliata relazione tecnica, ai fini della verifica ed attestazione di compatibilità delle previsioni del piano di lottizzazione con le norme adottate, con particolare riferimento all’imposto obbligo di valutazione unitaria delle porzioni di territorio assoggettate a perimetrazione di comparto. Con la medesima nota si sono richiamate altresì, in quanto ricorrenti, le disposizioni della L. 3 novembre 1952 n.1902 e s. m. i., avente ad oggetto “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori”.

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