Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-10, n. 202406158

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-10, n. 202406158
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406158
Data del deposito : 10 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2024

N. 06158/2024REG.PROV.COLL.

N. 09861/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9861 del 2022, proposto da
SS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Omar Chiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bergamo, via Daniele Piccinini n. 2;



contro

GC - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. SS/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di GC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso iscritto al n. 11745/2021 R.R. il SS S.p.A. impugnava dinanzi al Tar per il Lazio la comunicazione dell’Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito GC o Autorità) del 13 ottobre 2021 con la quale veniva negata l’attribuzione del SS ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Regolamento dell’Autorità adottato con delibera n. SS (di seguito Regolamento).

Con successivi motivi aggiunti veniva impugnato l’esito del riesame, disposto dal Tar in sede cautelare, che determinava l’adozione di un provvedimento di analogo contenuto.

Il diniego veniva adottato previo accertamento di una condanna emessa dal Tribunale di Parma l’11 giugno 2000 a carico di un consigliere di amministrazione della Società per un reato (ricettazione ex art. 648 c.p.) ritenuto essere ostativo ai sensi dell’art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001.

La mancata comunicazione della condanna comportava, altresì, l’applicazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento che inibisce la presentazione di una nuova richiesta di SS prima dello spirare del termine di un anno decorrente dalla cessazione della causa ostativa.

Il Tar, con sentenza n. SS del 5 ottobre 2022, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo poiché superato dagli esiti del successivo riesame, e respingeva i motivi aggiunti sul rilievo che il richiamo ai reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 contenuto nell’art. 2, comma 2, del Regolamento dovesse intendersi come riferito ai reati contemplati dalla fonte normativa a nulla rilevando la circostanza che gli stessi vengano commessi o meno nell’interesse della Società.

La sentenza di primo grado veniva impugnata con appello depositato il 22 dicembre 2022 deducendone l’erroneità per:

I. « TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE »;

II. « OMESSO PRONUNCIAMENTO SUI MOTIVI DI RICORSO DEDOTTI NEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 2 LETT. B DEL REGOLAMENTO RATING. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 COMMA 2 E 28-OCTIES DEL D.LGS. 231/01. VIOLAZIONE ART. 1 C.P..VIOLAZIONE ARTT. 25 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, SVIAMENTO, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E CORRETTA AMMINISTRAZIONE »;

III. « VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO RATING. VIOLAZIONE ARTT. 41 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, SVIAMENTO, ILLOGICITA’ MANIFESTA, ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITA’ E CORRETTA AMMINISTRAZIONE ».

GC si costituiva in giudizio il 9 gennaio 2023 sviluppando le proprie difese con memoria del giorno successivo con la quale affermava la legittimità del proprio operato e la correttezza dell’impugnata sentenza.

All’esito della camera di consiglio del 12 gennaio 2023, con ordinanza n. 107/2023, veniva respinta l’istanza di sospensione.

L’appellante e

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