Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202302572
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 02572/2023REG.PROV.COLL.
N. 00304/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2021, proposto da
L A, L U, V A, G G, A P, G D, P M, L R, N A, C D B, rappresentati e difesi dagli avvocati P A e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T in Roma, Largo Messico, n. 7;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 6121/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Pasquale Gargano, in sostituzione dell'avvocato P A, e Vincenzina Maio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti in primo grado - appartenenti al Corpo della Guardia di finanza e dichiarati idonei non vincitori del concorso per l’ammissione di 189 allievi marescialli al 12° Corso per Allievi Marescialli, riservato agli appartenenti al Corpo - impugnavano innanzi al TAR per il Lazio il foglio d’ordini n. 10 dell’11/04/14, con cui il Comando Generale della Guardia di finanza aveva bandito il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 193 allievi marescialli al 15° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti, e la nota prot. n. 008972/14 del 26/03/14, con cui la Guardia di finanza aveva respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria, chiedendo altresì l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria approvata in data 8 febbraio 2012.
2. L’adito T.A.R., con la sentenza segnata in epigrafe, nella resistenza delle intimate amministrazione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, con foglio d’ordini n. 18 del 24/11/14 la Guardia di finanza aveva approvato la graduatoria del concorso bandito con foglio d’ordini n. 10 dell’11/04/14, depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 22/01/2020 e non impugnato dai ricorrenti, i quali nella memoria depositata il 25/02/2020 negavano la necessità di gravare specificamente detta graduatoria finale.
2.1. Secondo il giudice di primo grado, l'approvazione della graduatoria definitiva era il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali, con conseguente onere di autonoma impugnazione dei predetti atti.
2.2. Per completezza, nel merito il ricorso era infondato, stante l’inapplicabilità dell’istituto dello scorrimento della graduatoria ai concorsi del personale della Guardia di finanza.
3. Gli appellanti hanno chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità, sotto un primo profilo perché, essendo stata chiesta al giudice di prime cure una pronuncia di diritto sullo scorrimento della graduatoria, la declaratoria in rito avrebbe violato i principi fondamentali contenuti negli articoli 253 del Trattato costitutivo CE nonché 1, 6 e 13 e 14 della Convenzione EDU e del protocollo addizionale n. 16.
3.1. Sotto ulteriori profili hanno dedotto, quanto alla declaratoria di improcedibilità, che la sentenza avrebbe “scisso totalmente il fatto dal diritto”; la sentenza, inoltre, sarebbe errata, contraddittoria e affetta da difetto istruttorio per aver applicato il tradizionale schema dell’impugnazione degli atti concorsuali, senza accorgersi che il ricorso era stato proposto dopo l’inoltro dell’istanza di scorrimento della graduatorie e l’impugnazione dell’indizione del nuovo bando era avvenuta per mero scrupolo: in sostanza la fattispecie in esame non sarebbe stata sussumibile in quella dell’impugnazione della graduatoria ai fini dello scorrimento.
La nota prot. n. 008972/14 del 26/03/14 era atto lesivo dei loro interessi perché negava la possibile applicazione della cd. legge D’Alia, ma per conseguire il bene della vita richiesto sarebbe stato sufficiente l’annullamento del diniego di scorrimento.
3.2. In ordine alla condanna alle spese gli appellanti ne hanno dedotto l’erroneità e l’incomprensibilità, atteso che la materia nel 2014 non era di semplice soluzione ed era a tale momento che si sarebbe dovuto far riferimento per la regolazione delle spese, non potendo imputarsi ad essi alcuna inerzia processuale, essendo stata solo successivamente affrontata e decisa la questione dell’applicabilità dello scorrimento delle graduatorie anche ai militari.
4. Gli appellanti hanno poi riproposto i motivi di censura di primo grado non esaminati.
5. Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni hanno eccepito che con il ricorso di primo grado i ricorrenti avevano impugnato non solo la nota n. 89702/14 del Comando Generale, ma anche la determinazione n.103628 in data 10 aprile 2014