Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-08-08, n. 201905636
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2019
N. 05636/2019REG.PROV.COLL.
N. 08963/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8963 del 2018, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato
ope legis
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
i signori -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019 il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato Aristide De Vivo, su delega dell’avvocato G P, e l’avvocato dello Stato Andrea Giordano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione della quantificazione, operata dal Ministero della difesa, dell’equo indennizzo spettante ad un militare deceduto per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
2. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, riconosceva agli eredi del signor -OMISSIS- (furiere della Marina militare, addetto al servizio mensa) il diritto all’equo indennizzo.
Nel quantificare tale indennizzo, il Ministero della difesa – con decreto n. 4977/E del 13 settembre 2011 dell’ottava divisione del secondo reparto della direzione generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei militari congedati e della leva – applicava la decurtazione del 50% ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 1094/1970, poiché al momento dell’evento dannoso l’interessato aveva già raggiunto il sessantesimo anno di età;ne derivava una liquidazione pari ad euro 47.433,60.
3. Avverso tale determinazione, i signori -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di eredi del signor -OMISSIS-, hanno proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS- dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sostenendo che non andasse effettuata alcuna decurtazione dell’equo indennizzo.
4. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione prima, ha accolto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese di lite. Conseguentemente il collegio di primo grado ha annullato il provvedimento impugnato ed ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire la liquidazione integrale dell’equo indennizzo, senza le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 1094/1970.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19/24 ottobre 2018 e 12 novembre 2018 ottobre 2018 – il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando i seguenti due motivi:
a) l’erronea applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 1094 del 1970 nell’individuazione del momento rilevante ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo;
b) l’errato calcolo degli interessi legali.
7. I signori -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, resistendo all’appello.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 marzo 2019.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.
10. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 1094 del 1970 (abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010), << L’equo indennizzo [spettante ai militari] è ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età >>.
I ricorrenti in primo grado hanno dedotto che l’esordio della patologia vada rinvenuto in una -OMISSIS- riscontrata nel 1982, quando il militare, essendo nato il -OMISSIS-, non aveva ancora compiuto sessanta anni (età a partire da cui opera la riduzione del 50%) e nemmeno cinquanta anni (età a cui scatterebbe la riduzione del 25%).
Il T.a.r. ha accolto tale tesi, affermando che: << Secondo un indirizzo giurisprudenziale molto rigoroso quando il momento di insorgenza dell’evento dannoso non può essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 17.02. 1983, n.91;T.A.R. Abruzzo, Pescara, 04.12.2007, n.921). La data in cui la C.M.O. di Taranto accertò il disepatismo del Sig. -OMISSIS- come dipendente da causa di servizio è il 21.12.1982, con P.V. n.845.
Pertanto, tenuto conto che il momento dell’evento dannoso valutabile quale “dies a quo” per il calcolo dell’età del pubblico dipendente ai fini della (eventuale) riduzione del 50 per cento o del 25 per cento dell’equo indennizzo (rispettivamente, al superamento del sessantesimo e del cinquantesimo anno di età) va correttamente individuato con quello in cui, per la prima volta, viene riconosciuta la menomazione dell’integrità fisica dell’interessato, essendo (come detto) ininfluente che quei limiti di età siano stati superati nel momento degli aggravamenti della menomazione accertati successivamente, ne consegue, con ogni evidenza, che la domanda prospettata dai ricorrenti è pienamente fondata >>.
10.1. Il Collegio non condivide questa ricostruzione, contestata dall’amministrazione appellante.
In proposito si rileva che, come risulta dagli atti di causa, l’-OMISSIS- è stata riscontrata al signor -OMISSIS- ufficialmente per la prima volta dalla Commissione medico ospedaliera di Taranto il 10 marzo 2000, quando l’interessato – poi deceduto nel 2008 per -OMISSIS- – aveva già compiuto sessanta anni.
Il T.a.r. non ha considerato che l’-OMISSIS- è un’autonoma patologia rispetto ad una generica -OMISSIS- ed è essa ad aver provocato l’-OMISSIS-. In proposito va precisato che l’unico evento dannoso determinante il diritto dell’equo indennizzo è l’-OMISSIS-, mentre la -OMISSIS- non è contemplata tra le patologie rilevanti a tal fine.
10.2. Gli appellati hanno osservato che nel 1982 il virus dell’-OMISSIS- non era stato ancora isolato (la sua individuazione è avvenuta nel 1989), sicché non si potrebbe escludere che all’epoca della diagnosi di -OMISSIS- vi fosse già un’-OMISSIS- (causative della -OMISSIS-).
Tuttavia il momento rilevante per l’applicazione della decurtazione non è quello dell’insorgenza della malattia – che, ad ogni modo, nel caso di specie non può essere individuato con certezza –, bensì quello in cui manifesta la menomazione fisica.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha chiarito che:
a) << Il momento cui occorre avere riguardo ai fini della riduzione del cinquanta per cento dell'equo indennizzo nell'ipotesi in cui l'impiegato abbia compiuto il sessantesimo anno di età, ai sensi dell'art. 2 l. 23 dicembre 1970, n. 1094, è quello in cui si manifesta la perdita dell'integrità fisica e non quello dell'insorgenza della malattia che ha determinato la menomazione >>(Cons. Stato, sezione III, 26 giugno 1984, n. 915);
b) << La riduzione dell’equo indennizzo in relazione all’età del soggetto ai sensi dell’art. 2 l. 23 dicembre 1970 n. 1094 va determinata in connessione al momento in cui si verifica la perdita dell’integrità fisica e non a quello in cui è avvenuta la contrazione dell’infermità per causa di servizio, che di per sé non dà diritto all'indennizzo >>(Cons. Stato, sezione IV, 25 marzo 1983, n. 164);
c) << La riduzione dell'equo indennizzo in relazione all'età, in applicazione dell'art. 2 2º comma l. 23 dicembre 1970, n. 1094, va stabilita tenendo conto dell'età dell’ufficiale non già alla data della prima manifestazione dell’infermità, bensì a quella della stabilizzazione dell’infermità e della manifestazione della menomazione a carattere permanente >>(Cons. Stato, sezione III, 10 luglio 1979, n. 302).
10.3. Tanto premesso, posto che, come già evidenziato, la menomazione fisica da cui è derivato il diritto all’equo indennizzo non è quella dipesa dalla -OMISSIS-, ma quella effetto dell’-OMISSIS-, occorre, dunque, far riferimento a quest’ultima perdita d’integrità fisica per l’applicazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 1094/1970.
L’equo indennizzo, pertanto, va correlato ad una menomazione scaturente da un’infermità -OMISSIS- acclarata dopo il compimento dei sessanta anni da parte del signor -OMISSIS-, con conseguente legittimità del calcolo compiuto dal Ministero della difesa.
11. Il Collegio ritiene di non dover disporre alcunché sugli interessi, in quanto, a differenza di quanto affermato dall’appellante, il T.a.r. nulla ha statuito sul punto;tali somme, infatti, sono state chieste dagli eredi del signor -OMISSIS- con l’istanza di esecuzione della sentenza di primo grado. Si tratta, dunque, di una questione esecutiva, totalmente estranea al presente giudizio.
12. In conclusione l’appello deve essere accolto, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
13. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.