Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310971
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Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 10971/2023REG.PROV.COLL.
N. 01957/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2022, proposto dal Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino, A O, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
F.Lli Longobardi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F M, P S, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza 25 novembre 2021, n. 2551 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, Sezione II.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.Lli Longobardi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO
1. Il Comune di Scafati, in data 30 marzo 1998, ha approvato il progetto definitivo generale per le opere di urbanizzazione primaria riguardanti il comprensorio del piano per gli insediamenti produttivi (P.i.p.) di via Sant’Antonio Abate, nonché il progetto esecutivo stralcio « I Lotto funzionale delle opere di urbanizzazione primaria del comprensorio P.i.p. » di Via Sant’Antonio Abate.
Il Comune, con atto del 24 giugno 1998, n. 76, ha approvato il P.i.p.
La società di trasformazione urbana, Agro Invest s.p.a., quale soggetto incarico di effettuare le espropriazioni, ha espropriato tutti i terreni occorrenti per l’attuazione del P.i.p., sia con riferimento ai lotti da assegnare ai fini dello insediamento di nuove attività economiche, sia con riferimento alle aree occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Il Comune, preso atto della decadenza del P.i.p approvato nel 1998, ha adottato e approvato il nuovo P.i.p. con delibera di Giunta comunale 12 marzo 2020, n. 26.
2. La F.lli Longobardi s.r.l. ha impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Salerno, il nuovo P.i.p., rilevando, in particolare, che sarebbe mancato il presupposto del vincolo preordinato all’espropriazione per l’adozione e l’approvazione dello strumento attuativo in esame.
3. Il Tribunale amministrativo, con sentenza 25 novembre 2021, n. 2551, ha accolto il ricorso, rilevando che la decadenza del piano comporti che l’area sia da qualificare come “zona bianca” e che, pertanto, il Comune avrebbe dovuto rinnovare il procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione.
4. Il Comune ha proposto appello. In particolare, si è affermato che: i ) la decadenza del P.i.p. non comporta la consumazione del potere di pianificazione, ben potendo il Comune “completare” l’attuazione imponendo anche meri vincoli conformativi per l’area che non hanno rilevanza per l’attuazione del piano, rimettendo alla scelta del privato la decisione in ordine alle modalità di attuazione delle prescrizioni conformative; ii ) con decreto del 20 maggio 2018, n. 2172 sono stati già espropriati tutti i terreni necessari per l’attuazione del P.i.p. sia con riferimento ai lotti da assegnare ai fini dell’insediamento di nuove attività economiche sia con riferimento alle aree