Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-08, n. 201900948

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-08, n. 201900948
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900948
Data del deposito : 8 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2019

N. 00948/2019REG.PROV.COLL.

N. 09263/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9263 del 2018, proposto da
Car Segnaletica Stradale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama 58;

nei confronti

Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vanessa Boato, Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
Lorenzo del Carlo S.p.A. non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8164/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Stamperia Carcano Giuseppe S.p.A e di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2019 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati R P, L M, Vanessa Boato;


Visto l’esperimento da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di una gara con il massimo ribasso per l’affidamento della fornitura di “pali attrezzati per LSU” per un importo complessivo di € 25.000.000,00 oltre Iva, suddivisa in due lotti da aggiudicare separatamente, con la precisazione che ciascun concorrente poteva partecipare per entrambi i lotti, ma aggiudicarsene uno solo;

Visto il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio da Car Segnaletica Stradale con cui la medesima esponeva di aver interesse ad ottenere in via principale la esclusione della Stamperia Carcano S.p.a., aggiudicataria del lotto 1 e, conseguentemente, l’aggiudicazione per il lotto 1, visto che la Lorenzo Del Carlo S.p.a., in quanto aggiudicataria del lotto 2, non avrebbe potuto conseguire, a seguito di scorrimento della graduatoria, anche l’aggiudicazione del lotto 1, ed in via subordinata, per l’ipotesi in cui l’esclusione della Stamperia Carcano avesse comportato l’aggiudicazione del 1° lotto alla Lorenzo Del Carlo, la ricorrente esponeva di aver interesse ad ottenere anche la esclusione della Lorenzo Del Carlo S.p.a., atteso che in tal caso sarebbe rimasto l’unico concorrente in gara per il primo lotto ed ancora in via ulteriormente subordinata, rappresentava di avere interesse a proporre ricorso anche nel caso in cui si fosse ritenuto che, una volta esclusa la Stamperia Carcano, e respinte le censure avverso la Lorenzo Del Carlo, quest’ultima avrebbe avuto aggiudicato il lotto n. 1;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RFI, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per cumulo delle domande proposte da CAR avverso le aggiudicazioni del lotto n. 1 e del lotto n. 2 in violazione dell’art. 120, comma 11 bis , c.p.a., ed inoltre l’infondatezza nel merito delle medesime impugnazioni e delle controinteressate che sollevavano eccezioni analoghe;

Vista la sentenza n. 8164 del 19 luglio 2018 con cui il Tribunale amministrativo del Lazio dava dapprima atto della sopravvenuta rinuncia da parte della ricorrente ai motivi che riguardano il lotto 2, con contestuale rinuncia formale a detta parte del ricorso, prescindeva dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e quindi lo respingeva nel merito, poiché ne riteneva l’infondatezza dei pur differenti motivi;

Visto l’appello notificato il 19 novembre 2018 dalla Car Segnaletica con cui si rappresentavano in particolare svariati aspetti di irregolarità dell’avvalimento stipulato dalla Stamperia Carcano e della certificazione relativa al controllo di produzione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate con cui venivano tra l’altro ribaditi i rilievi di inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 120 comma 11 bis del c.p.a e per ulteriori ragioni ed inoltre l’infondatezza nel merito dell’impugnativa;

Vista l’eccezione sollevata tanto da RFI, quanto da Stamperia Carcano s.p.a. sulla violazione dell’art. 120 comma 11 bis del codice del processo amministrativo per il quale nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione può essere proposta con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto;

Considerata la fondatezza dell’eccezione, in quanto risponde agli esiti documentali che la Car Segnaletica Stradale abbia chiesto con il ricorso di primo grado l’annullamento delle aggiudicazioni dei due lotti, proponendo censure in parte nei confronti della Stamperia Carcano nella sua qualità di aggiudicataria del lotto n. 1 ed in parte nei confronti della Lorenzo Del Carlo quale aggiudicataria del lotto n. 2, censure ciascuna individuabile nella sua portata quanto ai vizi specifici lamentati nei confronti dell’una o dell’altra parte intimata – ad esempio primo, secondo e terzo motivo concernenti l’aggiudicazione a favore della Stamperia Carcano, sesto e settimo motivo diretti unicamente avverso l’aggiudicazione a favore della Del Carlo;

Ritenuto il tutto maggiormente provato dal rilievo mosso dalle difese della Stamperia Carcano, secondo cui la caratteristica di ricorso cumulativo appare dimostrata dalla rinuncia avanzata dalla ricorrente in primo grado alle censure nei confronti della Del Carlo;

Considerato perciò che l’inammissibilità del ricorso introduttivo comporta conseguentemente l’inammissibilità dell’appello e che le spese di giudizio restano a carico del soccombente;

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